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Informationen zum Dokument  BGer 9C_584/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_584/2021 vom 05.01.2022
 
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9C_584/2021
 
 
Sentenza del 5 gennaio 2022
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato da B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Prestazione complementare all'AVS/AI
 
(presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 agosto 2021 (30.2021.13).
 
 
Visto:
 
la sentenza del 30 agosto 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 25 giugno 2021 della Cassa cantonale di compensazione, con cui è stato negato il diritto al pensionamento anticipato di due anni a causa della tardività della richiesta formulata,
1
il ricorso di A.________ del 28 ottobre 2021(timbro postale) al Tribunale federale,
2
il decreto del 19 novembre 2021 con cui Presidente della II Corte di diritto sociale ha informato l'assicurato dell'apparente tardività del gravame e lo ha ragguagliato sui presupposti legali per domandare la restituzione del termine di ricorso, impartendogli un termine di 10 giorni per determinarsi,
3
lo scritto del ricorrente del 6 dicembre 2021,
4
 
considerando:
 
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
5
che l'invio postale è in linea di principio reputato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente,
6
che, quando il destinatario indica quale indirizzo una casella postale, la notificazione interviene il giorno del ritiro effettivo ma al più tardi l'ultimo giorno del termine di 7 giorni (art. 44 cpv. 2 LTF; DTF 141 II 429 consid. 3.1; 123 III 492 consid. 1),
7
che i termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF), fatta eccezione per una domanda di restituzione dei termini nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF (DTF 119 II 86 consid. 2a),
8
che la sentenza cantonale del 30 agosto 2021, stando all'attestazione postale, è stata spedita al ricorrente con raccomandata del 31 agosto 2021, e che l'invito a ritirare tale invio è stato depositato il 1° settembre 2021 nella casella postale indicata dal ricorrente, con l'avvertenza che il termine per il ritiro allo sportello sarebbe stato l'8 settembre 2021, ossia alla scadenza del termine di giacenza di 7 giorni (art. 44 cpv. 2 LTF),
9
che il termine di giacenza è giunto a scadenza l'8 settembre 2021, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha cominciato a decorrere il 9 settembre 2021, ovvero il giorno successivo alla notificazione della sentenza cantonale (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto l'8 ottobre 2021,
10
che il gravame, dato alla Posta svizzera il 28 ottobre 2021, è di conseguenza tardivo,
11
che la richiesta del ricorrente alla Posta di prolungare il termine di ritiro fino al 29 settembre 2021 non permette di estendere il termine di giacenza di 7 giorni (art. 44 cpv. 2 LTF),
12
che resta semmai ipotizzabile unicamente una domanda di restituzione del termine nel senso dell'art. 50 LTF, così come indicato dal Tribunale federale nel suo decreto del 19 novembre 2021,
13
che sia nell'atto di ricorso, come pure nello scritto aggiuntivo del 6 dicembre 2021, il ricorrente si limita a indicare che il ritardo del ritiro della raccomandata della sentenza cantonale sarebbe giustificato dal "brutto male" del rappresentante legale,
14
che la malattia può essere considerata come un impedimento non colpevole e, quindi, consentire il ripristino di un termine, se rende oggettivamente o soggettivamente impossibile al ricorrente o al suo rappresentante legale di agire per conto proprio o di incaricare un terzo di agire per conto suo entro il termine (cfr. sentenza 2C_349/2019 del 27 giugno 2019 consid. 7.2 con riferimenti),
15
che l'invio dei certificati medici da cui si evince che il rappresentante legale dell'insorgente soffre da tempo di una grave affezione, situazione peraltro già presente al momento dell'inoltro del gravame dinnanzi all'istanza giudiziaria precedente, non è una ragione sufficiente per giustificare l'assenza di colpa nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF, in quanto vi era il tempo sufficiente per organizzarsi di conseguenza (cfr. sentenza 5A_280/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 3.1.1),
16
che dunque non si può dar seguito al gravame, in quanto tardivo, oltre che in ogni modo formulato in modo generico e appellatorio (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti),
17
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
18
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
19
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 5 gennaio 2022
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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