BGer 9C_649/2021 | |||
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BGer 9C_649/2021 vom 20.01.2022 | |
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9C_649/2021 |
Sentenza del 20 gennaio 2022 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Ivano Genovini,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità
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del Cantone Ticino,
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via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2021 (32.2021.62).
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Visto: | |
la decisione del 2 aprile 2021 con cui l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato a A.________, nata nel 1968, attiva come ausiliaria di pulizia, il diritto a una rendita d'invalidità e a provvedimenti d'ordine professionale,
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la sentenza dell'8 novembre 2021 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________, con cui chiedeva sostanzialmente di effettuare accertamenti d'ordine psichiatrico,
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il ricorso in materia di diritto pubblico del 9 dicembre 2021 (timbro postale) inoltrato da A.________ al Tribunale federale con cui postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, in via principale l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio al Tribunale cantonale per nuova decisione dopo aver esperito gli accertamenti peritali richiesti e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio all'UAI per nuova decisione dopo aver esperito gli accertamenti peritali richiesti,
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considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
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che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,
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che in particolare la Corte cantonale ha accertato un'incapacità lavorativa del 100 % dal 26 giugno 2019 al 26 dicembre 2019 e successivamente un'abilità lavorativa al 70 % in tutte le attività, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 1° febbraio 2021, le cui conclusioni sono state confermate dal dott. B.________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) nel rapporto finale del 3 febbraio 2021 (come pure nella sua annotazione aggiuntiva del 1° aprile 2021 riferita segnatamente a documentazione susseguente della psichiatra curante dott.ssa C.________ del 1° marzo 2021) e in considerazione della valutazione del 15 febbraio 2021 della consulente AI,
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che, avuto riguardo all'assenza di contestazione del calcolo dell'UAI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), la Corte cantonale ha confermato il grado di invalidità del 29 %, insufficiente al riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità,
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che la ricorrente censura sostanzialmente un'erronea considerazione delle affezioni psichiatriche in relazione alla capacità lavorativa,
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che in sintesi la ricorrente contesta l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, limitandosi a esporre la propria opinione, rispettivamente il punto di vista della psichiatra curante (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc) già vagliato dal Tribunale cantonale, formulando dunque critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni degli specialisti dell'UAI,
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che nemmeno il riferirsi alle argomentazioni già sollevate dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente sorregge la ricorrente, in quanto le esigenze di motivazione per i ricorsi al Tribunale federale non sono realizzate quando ci si limita a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2),
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che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 gennaio 2022
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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