BGer 5A_739/2021 | |||
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BGer 5A_739/2021 vom 25.01.2022 | |
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5A_739/2021 |
Sentenza del 25 gennaio 2022 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Herrmann, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Corti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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già patrocinata dall'avv. Mattia Cogliati,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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scioglimento di comproprietà e modo della divisione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2021
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2020.6).
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Fatti: |
A. | |
A.a. C.________ e A.________ si sono sposati nel 1993. Dall'unione sono nati B.________ nel 1995 e D.________ nel 1999. I coniugi vivono separati dal dicembre 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di X.________ (particella yyy), comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.
| 1 |
A.b. Il 15 settembre 2006 A.________ ha introdotto avanti al Pretore del Distretto di Lugano azione di divorzio. Sospesa la procedura in vista di trattative, il 19 dicembre 2007 i coniugi hanno sottoscritto una "convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio" in virtù della quale l'abitazione coniugale sarebbe stata attribuita in proprietà e uso esclusivo alla moglie, senza conguaglio in favore del marito. C.________ ha tuttavia revocato il proprio accordo il 4 febbraio 2008. Riattivata la procedura, il marito ha aderito il 25 agosto 2008 al divorzio e il Pretore ha trattato la causa quale azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale; il 21 ottobre 2008 ha sentito i coniugi, i quali, dopo lo scadere del termine bimestrale di riflessione, hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la definizione delle conseguenze del divorzio.
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Un'istanza 24 giugno 2009 della moglie intesa a ottenere l'omologazione della precitata convenzione 19 dicembre 2007 è stata respinta dal Pretore in data 16 febbraio 2010. L'appello da lei introdotto è pure stato rigettato il 24 agosto 2011 dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 5A_680/2011 del 2 luglio 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile e il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati dalla stessa contro la decisione cantonale.
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In pendenza di causa il Pretore ha emanato diverse decisioni cautelari tra cui quella di attribuire l'abitazione coniugale sin dal 2 giugno 2008 in uso alla moglie. Con decreto cautelare 15 aprile 2014 egli ha obbligato il marito a versare contributi di mantenimento scalari per moglie e figli, liberando nondimeno l'interessato dalle spese di gestione ordinaria dell'immobile, dalle spese straordinarie di manutenzione, dal pagamento dei premi assicurativi, dagli interessi ipotecari e dagli ammortamenti. In seguito all'appello 28 aprile 2014 della moglie, il Tribunale d'appello ha confermato in data 9 novembre 2016 l'esonero del marito dagli oneri relativi all'alloggio coniugale. La causa di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 in seguito a sopravvenuta perenzione processuale.
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Il 27 agosto 2020 C.________ ha poi promosso egli stesso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano.
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A.c. Con decisione 17 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha nel frattempo parzialmente accolto una petizione 28 maggio 2018 di C.________, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella yyy di X.________ mediante vendita ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 3'450'000.--, affidando l'incarico ad un notaio di suddividere a metà il ricavo netto tra comproprietari dopo il rimborso dei passivi (in particolare del debito ipotecario) e la deduzione delle spese di realizzazione, dei costi notarili e di ogni altra tassa o esborso per il pubblico incanto.
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B. | |
In data 30 gennaio 2020 A.________ ha introdotto appello contro quest'ultima decisione pretorile chiedendone la riforma nel senso di sciogliere la comproprietà "mediante divisione contrattuale" e cessione gratuita della quota del marito "come da contratto 19 dicembre 2007 e/o e-mail 26 giugno 2007" o attribuzione della quota a lei senza compenso. In subordine essa ha postulato il rinvio degli atti al Pretore per delucidazione della perizia secondo un elenco di domande da lei formulate. In via ancora più subordinata essa ha chiesto di procedere "mediante licitazione fra comproprietari" e di assegnarle la quota del marito dietro compenso massimo di fr. 638'750.--.
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In data 7 gennaio 2021 C.________ ha donato la sua quota di comproprietà sulla particella yyy al figlio B.________. Il padre ha prodotto avanti al Tribunale d'appello una dichiarazione in cui il figlio conferma subentrargli nel procedimento e il padre autorizza il suo subingresso.
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Mediante sentenza 20 luglio 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello interposto da A.________ avverso la decisione pretorile 17 dicembre 2019.
| 9 |
C.
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Con ricorso in materia civile 14 settembre 2021 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, in via principale di riformare la sentenza cantonale nel senso di ordinare la cessazione della comproprietà sulla particella yyy di X.________ mediante divisione contrattuale fra le parti, di cedere gratuitamente la quota di ½ di comproprietà di B.________ a A.________, " come da contratto 19 dicembre 2009 [recte: 2007] e/o email 26 giugno 2007" e di autorizzarla a chiedere al Registro fondiario l'inscrizione del trasferimento della suddetta quota al passaggio in giudicato della sentenza. In via subordinata essa ha postulato di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché ordini "delucidazioni peritali secondo l'elenco delle domande del 10 luglio 2019" e stabilisca l'eventuale compenso della moglie al marito. In via ancora più subordinata essa ha chiesto che la quota di ½ di comproprietà di suo figlio le sia ceduta "mediante compenso ricalcolato con massimo di fr. 638'750.-- a B.________". Con istanza datata 22 settembre 2021 la ricorrente ha anche postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
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Con decreto presidenziale 16 settembre 2021 l'istanza di effetto sospensivo della ricorrente è stata dichiarata priva di oggetto, il ricorso avendo effetto sospensivo ex lege.
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Mediante scritto 4 ottobre 2021 il patrocinatore della ricorrente ha informato il Tribunale federale di avere revocato il proprio mandato.
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È stato acquisito l'incarto cantonale, ma non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000. -- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
| 16 |
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF).
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1.5. Nella motivazione del ricorso, la ricorrente pare chiedere la sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale fino all'evasione di un'istanza di revisione che avrebbe introdotto nel febbraio 2021 contro il menzionato decreto cautelare del 15 aprile 2014 (v.
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Lasciata aperta la questione a sapere se la richiesta di sospensione sia sufficientemente motivata (v. sentenza 5A_127/2010 del 7 settembre 2010 consid. 2), la ricorrente ad ogni modo non dimostra che la definizione della sua istanza di revisione potrebbe influire sul presente procedimento ricorsuale nel senso dei combinati art. 71 LTF e 6 cpv. 1 PC. Non si giustifica quindi alcuna sospensione.
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2.
| 21 |
Controverso è nell'evenienza il modo di dividere la particella yyy tra i comproprietari a ragione di un mezzo ciascuno.
| 22 |
L'art. 650 CC prevede che ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata (cpv. 1) e a meno che la richiesta non sia intempestiva (cpv. 3). Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri (art. 651 cpv. 1 CC). Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura o la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC). Eventuali accordi fra i comproprietari hanno dunque la precedenza; ma in mancanza di un tale accordo, spetta al giudice decidere sulle modalità. Egli gode in tale ambito di un ampio potere discrezionale (art. 4 CC; sentenza 5A_523/2013 del 14 febbraio 2014 consid. 2; BRUNNER/WICHTERMANN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 6a ed. 2019, n. 12 ad art. 651 CC).
| 23 |
Oltre alle possibilità previste all'art. 651 cpv. 2 CC, se un bene è in comproprietà tra coniugi, il giudice può anche attribuirlo per intero al coniuge che provi di avere un interesse preponderante, contro compenso all'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC; DTF 138 III 150 consid. 5.1.1). Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC non presuppone solo che un coniuge dimostri un interesse preponderante, ma anche che egli indennizzi l'altro coniuge (sentenza 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 3.1 con rinvio). Il giudice attribuisce quindi la proprietà a uno dei coniugi solo contro un indennizzo completo dell'altro coniuge, calcolato sulla base del valore venale del bene (DTF 138 III 150 consid. 5.1.2; sentenze 5A_478/2016 del 10 marzo 2017 consid. 6.1.2; 5A_54/2011 del 23 maggio 2011 consid. 2.4.2 con rinvii, in FamPra.ch 2011 pag. 978).
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Erwägung 3 | |
3.1. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 651 cpv. 1 CC, la Corte cantonale ha ritenuto, contrariamente alla tesi della ricorrente, che non era stata raggiunta alcuna intesa tra le parti. L'autorità inferiore ha constatato che entrambi i coniugi si erano infatti distanziati dalla convenzione sugli effetti del divorzio del 19 dicembre 2007 al punto che "per finire non vi era alcuna convenzione da omologare". Essa ha pure rilevato che, nella comunicazione 26 giugno 2007, il marito adombrava unicamente un possibile assenso alla convenzione e aveva ad ogni modo revocato la sua intesa ben prima dello scadere del termine di riflessione bimestrale allora vigente, ciò che rendeva superfluo domandarsi se fosse lecito "invocare una singola clausola di un accordo elaborata nell'ambito di una causa di divorzio lasciata cadere in perenzione (e stralciata dal ruolo), facendo astrazione dall'insieme organico di concessioni vicendevoli in cui tale clausola era inserita".
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3.2. La ricorrente rimprovera alla Corte c antonale di non aver preso in considerazione le modalità di scioglimento della comproprietà sottoscritte tra le parti nella convenzione 19 dicembre 2007, le quali stabilivano la cessione a titolo gratuito della quota di ½ del marito alla moglie. A suo dire, detto accordo era stato confermato dalla e-mail del marito del 26 giugno 2007 e "pretendere ora che il bene sia sciolto in comproprietà nonostante gli accordi, rappresenta un abuso di diritto da parte del marito". Essa ritiene che, non avendo il marito sollevato dei vizi formali in relazione alla convenzione, quest'ultima sarebbe valida e obbligatoria tra le parti anche senza omologazione da parte del giudice.
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Tali argomentazioni, riprese peraltro in larga misura dall'appello, non soddisfano le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente non si confronta seriamente con l'argomentazione dell'autorità inferiore limitandosi a contrapporre la sua opinione; essa non contesta infatti essersi lei stessa distanziata dalla convenzione, portando i Giudici cantonali a ritenere che non vi era alcuna convenzione da omologare. L'insorgente non mette nemmeno in dubbio che il marito abbia revocato l'intesa prima dello scadere del termine di riflessione bimestrale vigente all'epoca dei fatti. Le censure risultano pertanto inammissibili.
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Erwägung 4 | |
4.1. Constatata l'assenza di accordo tra i comproprietari circa il modo della divisione, i Giudici cantonali hanno esaminato l'interesse prevalente all'attribuzione dell'alloggio coniugale giusta l'art. 205cpv. 2 CC. Essi hanno ritenuto pacifico che la ricorrente abitava la casa da più di 17 anni e che aveva già salvato la proprietà dalla realizzazione ai pubblici incanti sottoscrivendo da sola un debito ipotecario di fr. 2'000'000.--; hanno quindi osservato che "è possibile che ciò integri un interesse preponderante all'ottenimento dell'immobile", ma detto interesse non esonerava dall'indennizzare appieno l'altro comproprietario. Circa tale indennizzo, la Corte cantonale ha indicato che la ricorrente lo quantificava in fr. 638'750.-- "rilevando che dal valore peritale del fondo (fr. 3'450'000.--) va tolto non solo il debito ipotecario di fr. 2'000'000.--, ma anche una frazione del 5 % (fr. 172'500.--) per tenere conto di ogni spesa correlata (imposta sull'utile immobiliare, spese notarili e costi dell'incanto) ". L'autorità inferiore ha osservato che l'insorgente non spiegava però come essa pervenisse a una percentuale del 5 % e neanche perché essa considerasse l'imposta sull'utile immobiliare che, in caso di trasferimento tra coniugi, è differita. La Corte cantonale ha tuttavia rinunciato a quantificare in modo esatto il compenso, ritenendo che la ricorrente non avesse comunque abbastanza risorse per indennizzare il figlio (succeduto al padre nel procedimento) per acquisire la di lui quota di comproprietà. I Giudici cantonali hanno infatti constatato che la ricorrente non contestava le mancasse la liquidità necessaria per versare il compenso e non risultava nemmeno che essa disponesse di un reddito sufficiente per ottenere un aumento del debito ipotecario. I Giudici cantonali hanno inoltre scartato la possibilità che essa compensasse l'indennizzo con le proprie spettanze in liquidazione del regime dei beni: tali pretese (fossero anche opponibili al figlio in virtù dell'art. 169 cpv. 1 CO) erano contestate, "tanto nell'attuale procedura quanto nella parallela causa di divorzio"e rimanevano perciò "a livello di semplici aspettative". N é una compensazione era possibile con le varie spese immobiliari (per complessivi fr. 2'140'974.--) che l'insorgente pretendeva di avere assunto in misura superiore alla propria quota di comproprietà: dopo attenta verifica, le pretese comprovate non superavano infatti fr. 271'766.-- e non bastavano quindi per compensare l'indennizzo (e la situazione non sarebbe stata diversa aggiungendo gli interessi di mora del 5 %: nella più favorevole delle ipotesi, all'interessata sarebbero serviti ancora fr. 240'000.-- per ottenere la quota di comproprietà in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC).
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Dopo aver quindi escluso l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, la Corte cantonale ha poi anche scartato le possibilità previste all'art. 651 cpv. 2 CC di una licitazione fra comproprietari (l'unica interessata ad acquisire l'intero fondo sarebbe infatti stata la ricorrente) e di una divisione della cosa in natura, e ha pertanto avvallato la conclusione del Pretore secondo cui in concreto entrava in linea di conto unicamente una vendita ai pubblici incanti.
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4.2. La ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di aver "apprezzato in modo arbitrario i crediti posti in compensazione".
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La sua argomentazione, inutilmente prolissa e ripetitiva, disattende tuttavia in larga misura i requisiti degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2 e 1.3). La ricorrente si dilunga in gran parte in considerazioni generali che hanno solo parzialmente un legame con la motivazione della sentenza impugnata. Qui di seguito verranno unicamente trattate le censure chiaramente individuabili e in relazione con i considerandi del giudizio cantonale, atteso che le altre argomentazioni contenute nel ricorso si rivelano già di primo acchito inammissibili poiché insufficientemente motivate.
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Erwägung 4.2.1 | |
4.2.1.1. La Corte cantonale ha considerato che la pretesa della ricorrente relativa alle "spese ipoteca" di complessivi fr. 235'618.49 si rivelava fondata per fr. 234'248.--, mentre non si giustificavano "le non meglio precisate spese di deposito (fr. 490.95) e le relative commissioni (fr. 836.50), le spese di bollo riferite a conti di varia valuta (fr. 80.--) e gli interessi ipotecari successivi al 15 aprile 2014 (fr. 800.--) ", il marito essendo stato liberato da tale data dal pagamento delle spese d'abitazione. La Corte cantonale ha poi ritenuto poco chiara la richiesta della ricorrente relativa a un importo di fr. 53'076.-- a titolo di "risparmio ad interessi crescente garanzia del mutuo - E.________ [...] come d'accordo nella convenzione clausola 3", rilevando che, ad ogni modo, detta convenzione non era stata omologata dal Pretore.
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4.2.1.2. Nel ricorso in esame la ricorrente tenta di portare una motivazione più ampia delle sue pretese. Ella si limita però a presentare un'argomentazione apodittica, come ad esempio laddove sostiene che le spese di deposito siano commissioni forfettarie che ogni cliente della banca deve pagare trattandosi di una banca privata e che il marito doveva essere condannato a versare l'intero importo di fr. 490.95 e le relative commissioni di fr. 836.50 avendo "causato la necessità di un mutuo e di un conto garanzia" presso la banca in questione. L'insorgente si fonda oltretutto su una serie di circostanze nuove, come quando ritiene che "con la decisione dell'istanza di revisione [che avrebbe inoltrato nel febbraio 2021 contro la decisione cautelare del 15 aprile 2014, istanza che nemmeno risulta ancora essere stata evasa, n.d.r.] anche gli interessi ipotecari successivi al 15 aprile 2014 (fr. 800.--) devono essere onorati insieme ad un nuovo calcolo che include tutte le spese ipotecarie ed altre spese aggiuntiv[e] di casa maturat[e] sino ad oggi", o laddove ricalcola l'importo a titolo di "risparmio ad interessi crescente garanzia del mutuo - E.________". Essa non pretende tuttavia che le condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF sarebbero realizzate (v.
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Erwägung 4.2.2 | |
4.2.2.1. La Corte cantonale ha in seguito ritenuto non comprovato il credito di fr. 10'810.-- fatto valere dalla ricorrente per "l'ingiustificata riduzione dei contributi di mantenimento dall'aprile del 2009 fino al febbraio del 2011". Secondo la tesi avanzata dall'interessata in sede cantonale, il Pretore aveva omologato, in data 11 dicembre 2008, un accordo tra i coniugi e aveva ridotto i contributi alimentari per i figli tenendo conto del fatto che tutte le spese dell'abitazione erano a carico del padre; tuttavia, a dire della ricorrente, il mancato pagamento degli oneri ipotecari da parte del marito non giustificava la riduzione concordata, tant'è che il Pretore aveva revocato, in data 14 febbraio 2011, la riduzione dei contributi alimentari. La Corte cantonale ha concluso che l'interessata aveva già preteso il mancato pagamento degli oneri ipotecari relativi al periodo in questione e non si giustificava perciò "di riconoscere, in doppio, anche la differenza del contributo alimentare concordato a quel tempo".
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4.2.2.2. L'insorgente ribadisce in sede federale la stessa argomentazione fatta valere davanti ai Giudici cantonali (in sostanza che il marito non aveva mai pagato gli interessi ipotecari alla banca e che quindi si giustificava che restituisse alla moglie la differenza dei contributi di mantenimento non pagati dall'aprile 2009 al febbraio 2011), non confrontandosi minimamente con la sentenza impugnata. Non motivata in modo sufficiente, la censura è pertanto irricevibile.
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Erwägung 4.2.3 | |
4.2.3.1. La Corte cantonale ha poi esaminato le pretese in relazione a tre garanzie personali che la ricorrente ha dovuto fornire per accendere il nuovo mutuo ipotecario di fr. 2'000'000.--. In merito alla pretesa della ricorrente denominata "garanzia mutuo F.________ - G.________ prestito (fr. 200'000.--) ", la Corte cantonale ha ritenuto che al limite l'interessata avrebbe potuto chiedere che il marito - o il figlio - trasferisse alla banca in garanzia la metà dell'importo, ma non che tale somma le fosse versata direttamente, visto che le due prestazioni non erano della stessa specie e non potevano essere compensate. Lo stesso valeva per la compensazione con il capitale di fr. 800'000.-- ("garanzia per mutuo da H.________ ancora bloccato") che la ricorrente aveva ricevuto dalla madre e costituito in pegno come garanzia del nuovo credito ipotecario con la banca. Quanto alla garanzia di fr. 20'000.-- che la ricorrente sosteneva essere stata chiesta dalla banca per il "rilascio finale del prestito fatto da G.________ [...]", la Corte cantonale ha osservato che l'allegazione era "a dir poco oscura" e sorretta da una documentazione insufficiente.
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4.2.3.2. La ricorrente sostiene che suo marito non avrebbe mai pagato le fatture alle varie istituzioni malgrado gli ordini delle autorità, che - proprio perché l'ordine dato al marito di pagare tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa (contenuto nel decreto supercautelare del 2 giugno 2008) non specificava di versare tali spese nelle mani della moglie - la stessa non aveva potuto procedere in via esecutiva e che solo "in circostanze normali con un marito che obbedisce agli ordini" essa avrebbe potuto chiedere a quest'ultimo, rispettivamente al figlio, di trasferire le garanzie direttamente alla banca; la richiesta di pagare direttamente a lei sarebbe quindi volta a mettere i soldi a disposizione della banca e non a fini personali. L'insorgente ribadisce poi che sua madre le avrebbe prestato la garanzia per il mutuo, come si evincerebbe in particolare da una convenzione 7 ottobre 2013, e che quindi l'identità delle prestazioni sarebbe chiara. Tale prestito oneroso sarebbe pure documentato.
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Anche in questo caso le argomentazioni della ricorrente si fondano su circostanze che non risultano dal giudizio impugnato senza pretendere che l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore sia stato svolto in maniera incostituzionale. Ciò avviene ad esempio quando la ricorrente si prevale della convenzione 7 ottobre 2013. Per di più, l'insorgente non si confronta con la sentenza cantonale laddove, con riferimento all'importo di fr. 200'000.--, spiega che le prestazioni non sono della stessa specie e non possono quindi essere compensate. Per quanto concerne la garanzia di fr. 20'000.--, la ricorrente si limita a rinviare al documento intitolato "conferma di pagamento", il quale sarebbe, a suo dire, "completamente esaustivo", anche qui senza confrontarsi con la sentenza impugnata laddove essa ritiene la sua pretesa non chiara. Le sue censure risultano motivate in modo manifestamente insufficiente e non possono essere esaminate nel merito.
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Erwägung 4.2.4 | |
4.2.4.1. La Corte cantonale ha infine analizzato le "spese domestiche" che la ricorrente avrebbe sostenuto dal 2006 al 2018, osservando in sostanza che per gli esborsi affrontati fino al 2 giugno 2008 la ricorrente non spiegava in virtù di quale accordo o decisione il marito fosse stato tenuto a partecipare alle spese correnti dell'alloggio coniugale, che solo da questa data il marito era infatti stato obbligato ad assumere tutte le spese di gestione e di manutenzione dell'immobile, che la ricorrente poteva quindi porre in compensazione soltanto gli esborsi dal 2 giugno 2008 al 15 aprile 2014 (data del decreto cautelare che aveva determinato l'esonero del marito dal contribuire agli oneri dell'immobile), ma che non potevano tuttavia essere riconosciute le pretese che non erano chiaramente correlate all'uso dell'immobile (come quelle relative al mobilio, ad attrezzi o all'arredo) o che non erano comprovate (come quelle in relazione alla manutenzione del giardino o al rimborso dell'imposta immobiliare).
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La Corte cantonale ha pure ritenuto sprovvista di adeguata motivazione la pretesa di fr. 70'730.56 relativa a una lunga lista di uscite di varia natura che la ricorrente avrebbe sostenuto per i figli dal dicembre 2008 fino al dicembre 2018 o ancora la pretesa della ricorrente di fr. 529'546.98 corrispondente al "controvalore in franchi svizzeri di metà degli averi depositati il 31 dicembre 2007 presso la banca I.________".
| 40 |
4.2.4.2. La ricorrente sostiene che sarebbe evidente che fino al 2 giugno 2008 il marito era tenuto ad assumersi le spese di gestione e manutenzione dell'immobile almeno in ragione di metà in virtù dell'art. 649 CC. La ricorrente ribadisce inoltre l'esistenza di un'istanza di revisione del decreto 15 aprile 2014 (v.
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L'insorgente, di nuovo, non si confronta specificatamente con la sentenza impugnata, laddove la Corte cantonale ha indicato le ragioni per cui non ha riconosciuto le predette spese. La ricorrente, infatti, si limita in sostanza a riproporre in modo apodittico una moltitudine di esborsi fatti valere davanti all'autorità cantonale, senza inficiare il fatto di non averne dimostrato l'esistenza o la pertinenza in sede cantonale (ad esempio, per le spese della J.________ e della K.________ così come per l'importo di fr. 529'546.98 essa non mette in dubbio di non aver formulato alcuna richiesta motivata in appello, limitandosi a sostenere che le sue pretese si evincevano facilmente "dalla somma dell'estratto conto", dalle polizze e dal "Doc.a4" i quali, a suo dire, comproverebbero in modo cristallino che lei avrebbe pagato integralmente dette fatture o ancora che il marito aveva "unilateralmente trasferito i beni di entrambi i coniugi ad un conto intestato solo a lui" presso la banca I.________).
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La ricorrente si poggia peraltro su argomenti appena accennati (come quello relativo all'art. 649 CC), non motivati conformemente ai requisiti di legge. Essa si fonda anche su mezzi di prova nuovi (diversi estratti conto relativi alle imposte immobiliari dal 2013 al 2018, allegati al ricorso), inammissibili siccome la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF non risulta adempiuta e la ricorrente stessa non pretende il contrario (v . supra consid. 1.4; gli estratti sono peraltro posteriori alla sentenza qui impugnata, v. DTF 143 V 19 consid. 1.2 con rinvii), e su mere ipotesi relative a fatti futuri (un'ipotetica ammissione della già menzionata istanza di revisione contro il decreto 15 aprile 2014). Lo stesso vale per la sua (implicita nel migliore dei casi) domanda di edizione nei confronti del marito affinché la pretesa di fr. "529'546.98 + 5 % dal 23.10.2005 ad oggi [...] possa essere calcolata in modo più preciso", la quale è doppiamente inammissibile in quanto conclusione nuova ai sensi dell'art. 99 cpv. 2 LTF, ma anche poiché irritamente sottoposta al Tribunale federale, in linea di principio incompetente per assumere nuove prove (v. DTF 136 II 101 consid. 2).
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Le censure non adempiono le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non devono quindi essere vagliate oltre.
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Erwägung 5 | |
5.1. I Giudici cantonali hanno infine respinto la conclusione sollevata in via subordinata dalla ricorrente, la quale postulava l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore affinché disponesse una delucidazione della perizia sulla scorta dei quesiti da lei formulati il 10 luglio 2019 in relazione al valore dell'abitazione, ma scartati dal Giudice di prime cure. Essi hanno osservato che la ricorrente non aveva tuttavia preteso "di non avere capito - o di non aver capito appieno - quanto afferma il perito", ma aveva unicamente messo in dubbio la sua opinione: ciò "non è tuttavia la finalità di una delucidazione né di una completazione, che non è quella di instaurare un contraddittorio con il perito".
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5.2. La ricorrente si duole di una constatazione arbitraria dei fatti rinviando alle considerazioni espresse in appello sulla violazione dell'art. 187 cpv. 4 CPC e ripetendo che la perizia sarebbe lacunosa e non le permetterebbe "di avere il diritto ad una prova piena".
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Così facendo, l'insorgente ripresenta le stesse considerazioni sollevate in appello, limitandosi ad esporre la propria opinione senza confrontarsi minimamente con la sentenza impugnata e senza spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato il diritto respingendo la sua domanda di delucidazione peritale. Tale censura si rivela pertanto irricevibile.
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Erwägung 6 | |
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.
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La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale, indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente, va respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, atteso che non è stato invitato a pronunciarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 gennaio 2022
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Corti
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