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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1037/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_1037/2021 vom 27.01.2022
 
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2C_1037/2021
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Beusch, Ryter,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora UE/AELS (restituzione in intero
 
dei termini),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.426 e 52.2021.462).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Il 18 ottobre 2021 A.________, cittadino italiano, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la risoluzione 8 settembre 2021 con cui il Consiglio di Stato confermava la decisione emessa il 29 marzo 2018 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli revocava il suo permesso di dimora UE/AELS.
1
A.b. Con due distinte decisioni, entrambe del 19 ottobre 2021, A.________ è stato invitato, da un lato, a versare entro il 4 novembre 2021, un anticipo a garanzia delle spese processuali e, dall'altro, a produrre, sempre entro lo stesso termine, la decisione impugnata completa. In entrambi i casi è stato avvertito che in caso di mancato rispetto del termine assegnato il suo gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 rispettivamente artt. 12 cpv. 1 e 70 cpv. 1 della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa, LPAmm [RL/TI 165.100]).
2
A.c. La raccomandata, contenente i due citati scritti, inviata il 19 ottobre 2021 non è stata tuttavia ritirata ed è quindi stata rispedita al mittente dopo il periodo di giacenza.
3
 
B.
 
B.a. Il 5 novembre 2021 A.________ ha formulato presso il Tribunale cantonale amministrativo un'istanza di restituzione in intero del termine assegnatogli per versare l'anticipo richiesto e produrre la decisione querelata. A sostegno della sua domanda ha fatto valere di non avere ricevuto l'avviso di ritiro nella sua cassetta delle lettere e di essersi recato il 25 ottobre 2021 presso la filiale della Posta di X.________, situata all'interno del supermercato B.________, dove si era assicurato che non vi erano raccomandate destinategli da ritirare.
4
B.b. Con giudizio del 2 dicembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato che non ricorrevano gli estremi per una restituzione in intero del termine in questione (cfr. art. 15 LPAmm), non avendo A.________ dimostrato di essere stato impedito senza sua colpa di ritirare la raccomandata in questione. La Corte cantonale ha quindi respinto la relativa istanza e, di riflesso, ha dichiarato inammissibile il gravame, dato che non era stato versato l'anticipo delle spese domandato né fornita la decisione contestata completa.
5
C.
6
Con "lettera di ricorso" del 22 dicembre 2021 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale, chiedendo, in accoglimento del suo gravame, che sia riaperta la procedura avviata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo e, quindi, che egli possa versare l'anticipo chiestogli nonché inviare della documentazione aggiornata al fine di potere riottenere il suo permesso di dimora.
7
Il Tribunale cantonale amministrativo è stato invitato a trasmettere i suoi atti, ciò che ha fatto il 30 dicembre 2021. Il Tribunale federale non ha ordinato alcun altro atto istruttorio.
8
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e rinvii).
9
1.2. Il ricorrente è cittadino italiano e l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.68) gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 ALC e art. 2 cpv. 1 Allegato I ALC), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 1.1). In quanto è diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), il gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) e da una persona che è legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
10
La circostanza che, come emerge dagli atti cantonali, l'originario permesso sia (già) scaduto nelle more del procedimento avviato in sede cantonale non influisce sull'interesse a ricorrere. Un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha infatti portata dichiarativa e non perde pertanto validità con il passare del tempo, ma soltanto quando le condizioni previste dall'ALC per il suo riconoscimento non sono più adempiute (DTF 136 II 329 consid. 2.2).
11
1.3. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, esigenza il cui adempimento dev'essere dimostrato dalla parte ricorrente, questa Corte non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF), i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla stessa (cosiddetti veri nova; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi richiami). I fatti e i mezzi di prova addotti dal ricorrente riguardo alle lettere raccomandate che si è inviato a sé stesso per provare che vi sono dei disguidi in seno alla Posta per quanto concerne la distribuzione della corrispondenza sono tutti posteriori alla sentenza impugnata e non vanno pertanto presi in considerazione.
12
1.4. Oggetto del contendere è un giudizio con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha, da un lato, respinto la domanda di restituzione contro il lasso dei termini (art. 15 LPAmm) presentata dall'interessato - siccome le relative esigenze non erano, a suo avviso, date - e, dall'altro, ha, di conseguenza, dichiarato inammissibile il suo gravame, per mancato ossequio degli obblighi processuali richiesti. In altre parole dev'essere vagliata l'applicazione del diritto procedurale cantonale di cui, in un ricorso in materia di diritto pubblico, può unicamente essere denunciata (salvo casi particolari qui non dati) un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 144 I 159 consid. 4.2; 142 II 369 consid. 2.1), censure che devono essere motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.1 e rinvii).
13
 
Erwägung 2
 
2.1. Ai sensi dell'art. 15 LPAmm i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se, tra l'altro, la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1).
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2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - ricordata dalla Corte cantonale nel giudizio querelato - relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale (vedasi anche l'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm) e sempre che vi sia, come nel caso concreto, una procedura in corso (DTF 139 IV 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1), un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro). L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. In tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (DTF 142 IV 201 consid. 2.3; sentenza 5A_1009/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3).
15
2.3. Rammentato, da un lato, il carattere straordinario della restituzione in intero dei termini, ragione per cui l'adempimento dei relativi requisiti andava valutato con rigore e secondo criteri restrittivi e, dall'altro, le esigenze poste dalla prassi in merito alla notifica di decisioni (cfr.
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2.4. Ora niente nell'argomentazione del ricorrente - il quale in realtà si limita a ribadire in questa sede quanto già fatto valere dinanzi all'autorità precedente, ossia che nessun avviso di ritiro concernente la raccomandata litigiosa sarebbe stato lasciato nella sua bucalettere e che, sebbene si sia recato il 25 ottobre 2021 presso la filiale della Posta di X.________ per ritirare una raccomandata indirizzata alla sua società, l'impiegato ivi addetto non gli avrebbe né segnalato né consegnato nessun'altra lettera raccomandata a suo nome - permette di dimostrare l'insostenibilità del giudizio reso dalla Corte cantonale. Oltre al fatto che il ricorrente dimentica che non può limitarsi a generiche affermazioni concernenti la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve addurre concreti indizi che l'errore sostenuto sia davvero avvenuto (cfr. supra consid. 2.2), producendo ad esempio una dichiarazione della posta che attesta che l'avviso di ritiro non è stato depositato nella sua bucalettere oppure che conferma la realtà dei disguidi addotti, niente nelle sue censure permette di concludere che i requisiti posti per beneficiare della restituzione contro il lasso dei termini (art. 15 LPAmm) così come le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle spese processuali e per produrre la decisione impugnata (artt. 47 cpv. 3 e 12 cpv. 1 LPAmm) siano stati interpretati e applicati in modo insostenibile e, quindi, arbitrario (su questa nozione vedasi DTF 144 III 145 consid. 2 e richiami).
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2.5. Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
18
2.6. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
19
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato per la migrazione SEM.
 
Losanna, 27 gennaio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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