BGer 4A_331/2020 | |||
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BGer 4A_331/2020 vom 27.01.2022 | |
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4A_331/2020 |
Sentenza del 27 gennaio 2022 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
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Rüedi, May Canellas,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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interpretazione di un CCL,
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ricorso contro il lodo emanato il 15 maggio 2020 dal Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile.
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Fatti: | |
A.
| 1 |
La B.________ ha stipulato con i sindacati C.________ e A.________ un contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (in seguito CCL/TI), valevole dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, con cui è fra l'altro stata istituita all'art. 6 una Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile, alla quale i rimanenti articoli si riferiscono indicandola semplicemente con la sigla "CPC". L'art. 20 di tale CCL, che reca il titolo "calendari di lavoro", ha il seguente tenore:
| 2 |
"1 Calendari sezionali. Entro il 15 dicembre, la CPC emanerà i calendari sezionali, valevoli per l'anno successivo. I calendari di lavoro sezionali dovranno prevedere, possibilmente, quale durata massima giornaliera del lavoro 9 ore.
| 3 |
2 Calendari aziendali. Ogni impresa o consorzio può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla CPC entro il 31 gennaio tenendo conto di quanto segue:
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a. per i calendari di lavoro che contemplano le ore flessibili, la durata settimanale del lavoro può raggiungere un massimo di 46.5 ore;
| 5 |
b. per i cantieri al di sopra dei 1000 m s/m, la durata massima del lavoro è fissata a 47.5 ore settimanali;
| 6 |
c. la possibilità di recuperare al massimo due "ponti" a scelta dell'impresa. Eventuali ulteriori "ponti" potranno essere compensati con ore flessibili o con giorni di vacanza.
| 7 |
3 Il mancato invio di un calendario di lavoro comporta implicitamente l'accettazione del calendario base (senza il recupero ponti e senza ore flessibili)."
| 8 |
L'art. 1 del CCL/TI indica che esso completa il Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale (in seguito CNM) al quale il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale e il cui art. 25 cpv. 3 ha il seguente tenore:
| 9 |
"Scostamenti: in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l'impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l'intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell'ambito di tali adeguamenti, l'impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L'aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l'evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro."
| 10 |
B.
| 11 |
Con istanza 10 aprile 2020 la B.________ ha presentato al Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile una domanda d'interpretazione, limitata con scritto 30 aprile 2020, alla sola questione di sapere se l'art. 20 CCL/TI può essere interpretato nel senso che è possibile ripresentare alla Commissione Paritetica Cantonale dell'edilizia e del genio civile (CPC) un calendario aziendale nel corso dell'anno, come previsto dall'art. 25 cpv. 3 CNM.
| 12 |
Il Collegio arbitrale ha, con lodo 15 maggio 2020, evaso l'istanza nel senso dei considerandi. In questi ha indicato che l'art. 25 cpv. 3 CNM è un disposto direttamente applicabile alle parti del CCL/TI, qualora ne siano soddisfatte le condizioni.
| 13 |
C.
| 14 |
Con ricorso 18 giugno 2020 il A.________ chiede l'annullamento del predetto lodo e il suo rinvio all'autorità inferiore affinché respinga l'istanza. Narrati gli antecedenti della procedura arbitrale, lamenta sia che il Tribunale arbitrale si è dichiarato a torto competente (art. 393 lett. b CPC), perché avrebbe modificato il CCL/TI, sia che esso ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti (art. 393 lett. c CPC), perché la domanda della B.________ sarebbe stata limitata all'emergenza sanitaria e fino al 31 dicembre 2020. Sostiene infine che il lodo è arbitrario nel suo esito, perché fondato su una manifesta violazione del diritto e dell'equità (art. 393 lett. e CPC) dovuta a un'errata interpretazione del CCL/TI.
| 15 |
Il 30 luglio 2020 il Tribunale arbitrale ha comunicato la sua rinuncia a determinarsi, mentre il 25 agosto 2020 la B.________ ha inoltrato osservazioni al ricorso.
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Le parti hanno spontaneamente brevemente replicato e duplicato con atti del 9 e 16 settembre 2020.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso. La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia quindi - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli.
| 18 |
1.2. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_402/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 1).
| 19 |
2.
| 20 |
L'art. 77 cpv. 2 LTF esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF norma che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. Per questo motivo la completazione della fattispecie operata dal ricorrente, segnatamente con la narrazione degli antecedenti della procedura ricorsuale, si rivela di primo acchito inammissibile.
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Erwägung 3 | |
3.1. Con riferimento alla sua competenza, il Collegio arbitrale ha indicato di poter essere adito quando le parti, che hanno sottoposto alla Commissione paritetica cantonale per un esperimento di conciliazione divergenze di opinione sulle questioni regolate dal CNM e dal CCL/TI, non hanno - come in concreto - raggiunto un'intesa (art. 8 CCL/TI e 78 CNM).
| 22 |
3.2. Il ricorrente invoca l'art. 393 lett. b CPC, affermando che il collegio arbitrale avrebbe emanato "nuovo diritto", facoltà esplicitamente esclusa dall'art. 78 cpv. 5 CNM. Il lodo avrebbe inammissibilmente modificato il CCL/TI, in cui le parti, a conoscenza dell'art. 25 cpv. 3 CNM, avrebbero scelto un'altra soluzione. La tesi ricorsuale sarebbe confermata dal fatto che l'opponente avrebbe limitato la sua domanda "all'emergenza coronavirus".
| 23 |
3.3. Giusta l'art. 393 lett. b CPC un lodo può essere impugnato se un tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente. Tale motivo di impugnazione per gli arbitrati interni corrisponde a quello previsto dall'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP nell'ambito della giurisdizione internazionale (DTF 142 III 220 consid. 3.1). Questa norma è pure violata quando non sussiste alcuna convenzione arbitrale o questa non include determinate pretese (extra potestatem; DTF 134 III 260 consid. 3.2.4; 116 II 639 consid. 3).
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Nella fattispecie il ricorrente non contesta che sussiste una competenza del Tribunale arbitrale in materia di divergenze di opinione delle parti contraenti relative all'applicazione e all'interpretazione di questioni regolate dal CNM e dal CCL/TI. Sapere se dirimendo la divergenza d'opinione fra le parti, il collegio arbitrale abbia pure - come preteso nel ricorso - illecitamente modificato il CCL/TI esula dalla norma in discussione e sarà esaminato, nella misura in cui il gravame soddisfa le condizioni di motivazione previste dall'art. 77 cpv. 3 LTF (v. sopra, consid. 1.2), nel considerando dedicato alla pretesa violazione dell'art. 393 lett. e CPC (cfr. a tal proposito, per quanto concerne l'assenza della facoltà di un tribunale arbitrale istituito da un CLL di modificare quest'ultimo la DTF 138 III 107 consid. 4). La censura va pertanto disattesa.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il Tribunale arbitrale ha indicato che il 30 aprile 2020 la B.________ ha comunicato che le trattative per cui era stata sospesa la procedura si sono rivelate infruttuose e che limitava la sua istanza a un solo punto riformulato nel modo seguente:
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" L'articolo 20 CCL non menziona espressamente la possibilità di ripresentare alla CPC un calendario aziendale nel corso dell'anno. Per contro, l'art. 25 cpv. 3 CNM prevede espressamente questa possibilità anche a posteriori e ripetutamente. Tra l'altro, alcuni anni orsono, la CPC aveva già concesso alle imprese di riprendere durante l'anno un nuovo calendario di lavoro a causa di un lungo periodo di pioggia. Alla luce del principio secondo cui la norma superiore deroga quella inferiore, l'art. 20 CCL può essere interpretato conformemente a quanto previsto dall'art. 25 cpv. 3 del CNM? "
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4.2. Il ricorrente rimprovera al Tribunale arbitrale di aver violato l'art. 393 lett. c CPC, perché ha statuito in modo generale senza alcun limite temporale e situazionale, quando l'opponente avrebbe invece circoscritto nell'istanza 10 aprile 2020 la sua richiesta all'"emergenza sanitaria COVID-19" e avrebbe menzionato espressamente "l'effetto eccezionale limitato fino al 31.12.2020 delle richieste".
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4.3. La norma invocata permette effettivamente a una parte di prevalersi di una violazione del principio "ne eat iudex ultra petita partium". Sennonché concreto il ricorrente non pare avvedersi che, come risulta chiaramente dal lodo, il 30 aprile 2020 l'opponente ha riformulato la sua domanda. Dalla lettera di questa, riportata testualmente sopra nel consid. 4.1, non sussiste alcuna limitazione nel senso descritto nel ricorso, ragione per cui la censura va respinta.
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5.
| 30 |
5.1. Con riferimento al merito della domanda, il Tribunale arbitrale ha dapprima osservato che il CCL/TI completa il CNM, le cui disposizioni sono state rese imperative in seguito al decreto con cui il Consiglio federale ne ha stabilito l'obbligatorietà generale. Ha poi ritenuto che, per quanto attiene all'oggetto sottopostogli, le parti non hanno fatto uso della possibilità di stipulare in CCL locale regolamentazioni che derogano alle disposizioni del CNM (art. 10 cpv. 4 CNM), atteso che non è stata adottata alcuna norma specifica che esclude la possibilità, offerta dall'art. 25 cpv. 3 CNM, di modificare durante l'anno, a determinate condizioni, il calendario di lavoro inizialmente scelto. Ha continuato indicando che nemmeno l'art. 17 CCL/TI si occupa di tale tema e che se le parti avessero voluto derogare con tale clausola a quanto previsto dal predetto articolo del CNM, lo avrebbero precisato espressamente come fatto per altre disposizioni. Ha quindi concluso che è possibile applicare l'art. 25 cpv. 3 CNM anche nei rapporti regolati dal CCL/TI, a patto di rispettare le condizioni e le modalità previstevi per la modifica a posteriori del calendario di lavoro.
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5.2. Il ricorrente invoca l'art. 393 lett. e CPC e afferma che il lodo sarebbe arbitrario e contrario all'equità. Asserisce che il CCL/TI contiene un silenzio qualificato sulla questione della modifica a posteriori del calendario di lavoro e che il Tribunale arbitrale avrebbe interpretato il CCL/TI in modo contrario alla volontà delle parti, che hanno invece voluto derogare a tale possibilità offerta dall'art. 25 cpv. 3 CNM. Sostiene che dalle interpretazioni storiche e teleologiche dell'art. 20 CCL/TI risulterebbe che le parti contraenti hanno sempre inteso stipulare un pacchetto contenente soluzioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro diverse da quelle del CNM. Inoltre dall'interpretazione sistematica emergerebbe che gli articoli da 17 a 21 CCL/TI costituiscono un'unità e che l'applicazione dell'art. 25 cpv. 3 CNM avrebbe per risultato di svantaggiare i lavoratori sottoposti al CCL/TI cantonale, perché l'art. 17 cpv. 3 di quest'ultimo concederebbe ai datori di lavoro una flessibilità maggiore rispetto a quella prevista nel CNM.
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5.3. Giusta l'art. 393 lett. e CPC il lodo può essere impugnato se è arbitrario nel suo esito perché si fonda su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 4A_81/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 2; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
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In concreto il ricorrente si limita in sostanza a proporre una propria libera interpretazione del CCL, peraltro pure basata su intenzioni delle parti ritenute inspiegabilmente evidenti, e pare dimenticare che, adito con un ricorso fondato sull'art. 393 lett. e CPC, il Tribunale federale non rivede liberamente il lodo, ma questo può unicamente essere annullato se risulta arbitrario nel suo esito. Giova rilevare che l'argomento avanzato più volte dal ricorrente e concernente la conoscenza dell'esistenza dell'art. 25 cpv. 3 CNM è del tutto inidoneo per far apparire il lodo arbitrario. Tale consapevolezza può benissimo deporre a favore dell'interpretazione effettuata dal Collegio arbitrale, secondo cui, se le parti avessero voluto escludere l'applicazione di tale disposto, lo avrebbero fatto mediante un'esplicita deroga. Non si vede poi nemmeno come l'applicazione di una norma del CNM potrebbe portare a una manifesta violazione dell'equità. Del tutto inconferente risulta infine il richiamo all'art. 357 cpv. 2 CO, già per il motivo che questa norma concerne il rapporto fra un CCL e un contratto di lavoro individuale. La censura, di mera natura appellatoria, si rivela pertanto inammissibile (v. sopra, consid. 1.2).
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6.
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Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile.
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Losanna, 27 gennaio 2022
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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