BGer 1C_10/2022 | |||
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BGer 1C_10/2022 vom 28.01.2022 | |
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1C_10/2022 |
Sentenza del 28 gennaio 2022 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Presidente,
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Chaix, Jametti,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
Comune di Ascona, rappresentato dal Municipio,
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e patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
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ricorrente,
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contro
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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3. C.A.________,
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patrocinati dall'avv. Ivan Paparelli,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Domanda di costruzione a posteriori per il cambiamento di destinazione di un appartamento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.324).
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Fatti: | |
A.
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C.A.________, B.A.________ e D.A.________ sono comproprietarie dal 29 gennaio 2016 dell'appartamento vvv del fondo base n. 607 di Ascona, particella parzialmente affacciata su via Circonvallazione www. Sull'appartamento, utilizzato quale residenza secondaria fin dal suo acquisto, grava un diritto di usufrutto vita natural durante a favore del padre delle comproprietarie, A.A.________, domiciliato nel Comune di Ascona dal 1° ottobre 2015.
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B.
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Il 29 aprile 2019 l'Immobiliare E.________ ha comunicato per e-mail all'Ufficio controllo abitanti di Ascona la partenza, dal 30 aprile 2019, di A.A.________ dall'appartamento da lui locato in via Circonvallazione xxx. In seguito A.A.________ ha indicato quale nuovo indirizzo, valevole dal 1° aprile (recte: maggio) 2019 quello dell'appartamento vvv delle figlie. Il 23 maggio 2019 il Municipio, ritenuto un cambiamento di destinazione sottoposto alla procedura di notifica da residenza secondaria a primaria, ha invitato le proprietarie a inoltrare la relativa domanda. Ha precisato che il cambiamento di destinazione implica la non reversibilità e l'iscrizione del relativo vincolo a registro fondiario. A.A.________ ha osservato che la residenza in via Circonvallazione www era stata solo temporanea, poiché aveva dovuto lasciare l'appartamento precedente, e che la sua residenza era in via Segne yyy, comunicando poi all'Ufficio controllo abitanti che il suo nuovo indirizzo era presso l'appartamento di F.________, in via Muraccio zzz.
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C.
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Con risoluzione del 14 ottobre 2019 il Municipio ha ribadito ch'egli avendo utilizzato, seppure solo temporaneamente (per due mesi), l'appartamento quale residenza primaria, doveva inoltrare una domanda di costruzione per cambio di destinazione. Adito dall'interessato, con decisione del 20 maggio 2020 il Consiglio di Stato, accertato che l'intenzione di utilizzare l'appartamento litigioso era soltanto temporanea in attesa che fossero ultimati i lavori di ristrutturazione presso l'alloggio di F.________ in via Muraccio zzz, ne ha accolto il ricorso e annullato la risoluzione comunale. Con giudizio del 18 novembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli dal Comune di Ascona.
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D.
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Avverso questa sentenza il Comune di Ascona presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, fondato sulla violazione della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), chiedendo di annullare la decisione impugnata.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).
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1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia e pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1).
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1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).
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1.4. Qualora, come nel caso in esame, non sia evidente di primo acchito, la legittimazione dev'essere di massima dimostrata dal ricorrente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1; 133 II 400 consid. 2). Al proposito quest'ultimo, assistito da un legale, si limita a rilevare d'essere il destinatario della decisione impugnata e d'aver partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Ciò non è decisivo. Il ricorrente disattende infatti che secondo l'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, norma ch'esso non invoca, i Comuni sono notoriamente legittimati a ricorrere di massima soltanto se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla Costituzione cantonale o da quella federale. È questo segnatamente il caso per la garanzia della loro autonomia, sancita dagli art. 50 cpv. 1 Cost. e 16 cpv. 2 Cost./TI (sull'autonomia comunale vedi DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.1 e 3.6; 143 II 120 consid. 7.2 pag. 133).
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Ora, il ricorrente non invoca del tutto né tanto meno adduce una violazione della sua autonomia, limitandosi a precisare in maniera generica che nell'inoltrare il ricorso in esame esso non è mosso da alcun tipo di accanimento verso i suoi amministrati, ma che ritiene nondimeno importante fare chiarezza sull'applicazione di una norma pianificatoria recente che, dato il suo particolare substrato edilizio, sarebbe molto impattante per il suo territorio. Ciò varrebbe a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che l'applicazione di alcune norme della LASec fatta dalle istanze inferiori non convincerebbe appieno.
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1.5. Certo, nel campo edilizio e della pianificazione del territorio il Comune ticinese beneficia in linea di principio di un ampio margine di decisione e di apprezzamento, che la giurisprudenza fa rientrare nell'autonomia tutelabile (DTF 142 I 26 consid. 3.5 e rinvii). Così esso dispone di autonomia nell'allestimento del proprio piano regolatore, nell'adozione delle relative norme di attuazione e nella loro applicazione (DTF 143 I 272 consid. 2.3.2). Il ricorrente non richiama né adduce tuttavia quali norme comunali o cantonali con una portata propria sarebbero state disattese dalle istanze inferiori. Sapere se in altre materie esso disponga di autonomia e se questa sia stata disattesa è questione di merito, non di ammissibilità (DTF 136 I 404 consid. 1.1; 135 I 43 consid. 1.2). In concreto il ricorrente non fa valere che sarebbe obbligato a tollerare l'utilizzo di una licenza edilizia che, sulla base dell'art. 75b Cost. concernente le abitazioni secondarie, in relazione alla rispettiva norma transitoria dell'art. 197 n. 9 Cost., sarebbe addirittura nulla (DTF 140 II 378 consid. 1.2).
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Decisivo è infatti che in un ricorso fondato sull'autonomia comunale questa garanzia dev'essere notoriamente invocata in maniera sufficientemente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 120 consid. 7.1 pag. 133; 140 I 90 consid. 1.1; sentenza 1C_373/2016 del 7 novembre 2016 consid. 6; BERNHARD WALDMANN, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], 3a ed. 2018, n. 62 ad art. 89 e n. 407 a piè di pagina; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 51 ad art. 89). Il ricorrente, patrocinato da un legale, non invoca né accenna a tale garanzia né fa valere una sua violazione (sull'inammissibilità di ricorsi di comuni ticinesi patrocinati da un legale, che non invocavano la loro autonomia, vedi sentenze 1C_351/2018 del 27 novembre 2018 consid. 1.4 e 1.5 e 1C_336/2018 del 31 agosto 2018 consid. 1.3 e 1.4 apparsa, in: RtiD I-2019 n. 23 pag. 126).
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In concreto il Comune ricorrente non fonda il ricorso sulla sua autonomia e neppure sulla violazione di norme edilizie o pianificatorie comunali o cantonali. Fa unicamente valere che l'applicazione di alcune norme della LASec fatta dalle istanze inferiori non convincerebbe appieno, adducendo soltanto un'asserita lesione del diritto federale, in sostanza degli art. 2 cpv. 2, 16 cpv. 1 lett. a e 25 cpv. 4 LASec. Esso neppure tenta tuttavia di dimostrare quale autonomia avrebbe nell'applicazione di tali norme (DTF 142 I 177 consid. 2). Ora, disattendendo nuovamente il suo diritto di motivazione (cfr. art. 42 LTF), il ricorrente neppure sostiene che la LASec, nella fattispecie in esame, gli conferirebbe un diritto a ricorrere, ritenuto che le abitazioni secondarie sono disciplinate direttamente dall'art. 75b Cost. relativo alle residenze secondarie e dalle sue disposizioni di attuazione, motivo per cui ai comuni in tale ambito non spetta di massima alcun margine decisionale e, pertanto, nessuna autonomia (sentenza 1C_68/2014 del 15 agosto 2014, consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 140 II 378 consid. 2.1). Il Comune non può quindi avvalersi del diritto di ricorrere dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF (DTF 140 I 90 consid. 1.1 e rinvii).
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Erwägung 2 | |
2.1. Nel caso in esame, il Comune ricorrente neppure può prevalersi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, norma concepita di massima per i privati. Sulla base di questa clausola generale, la legittimazione a ricorrere di una collettività pubblica dev'essere infatti ammessa solo in modo restrittivo (DTF 141 II 161 consid. 2.1), qualora la decisione impugnata la tocchi alla stregua di privati, o per lo meno in modo analogo nei suoi interessi giuridici o patrimoniali (DTF 140 I 90 consid. 1.2 e 1.2.1). Nella fattispecie il ricorrente non è toccato come un privato, né lo pretende. Per di più, come visto, il ricorso è stato presentato unicamente per fare "chiarezza" sull'applicazione di una norma federale. Ora, sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 1 LTF, un mero interesse generale alla corretta applicazione del diritto federale non è sufficiente per fondare la legittimazione a ricorrere (DTF 141 II 161 consid. 2.1; 140 I 90 consid. 1.2.2; sentenza 1C_336/2018, citata, consid. 1.4; AUBRY GIRARDIN, loc. cit., n. 39 pag. 1026 ad art. 89). Secondo la giurisprudenza, il Comune è infatti legittimato a ricorrere sulla base dell'art. 89 cpv. 1 LTF qualora sia toccato in maniera qualificata nelle sue prerogative di detentore del pubblico potere e qualora disponga di un interesse pubblico proprio degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Ciò si riferisce in particolare a determinati interessi finanziari derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione di compiti d'interesse pubblico: in questo caso il Comune deve tuttavia essere toccato in interessi centrali legati al suo pubblico potere (DTF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2 e 1.2.4), fattispecie non addotta dal ricorrente, né ravvisabile nel caso di specie.
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2.2. Nella fattispecie il ricorrente, accennando alla dottrina, richiama implicitamente l'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF relativo alla legittimazione a ricorrere delle autorità in virtù di un'altra legge federale (WALDMANN, loc. cit., n. 67 seg. ad art. 89). Al riguardo esso neppure adduce tuttavia che nel caso in esame la LASec gli conferirebbe un tale diritto. D'altra parte, nella misura in cui la questione delle abitazioni secondarie è disciplinata e limitata direttamente a livello federale dall'art. 75b Cost. e dalle relative norme di attuazione, in tale ambito ai comuni non rimane di massima alcun margine decisionale e, pertanto, nessuna autonomia (sentenza 1C_68/2014, citata, consid. 2.1 non pubblicato in DTF 140 II 378). Il ricorrente non adduce del resto che il provvedimento litigioso si fonderebbe su prescrizioni cantonali o comunali che limiterebbe la realizzazione e l'uso delle abitazioni in modo più severo rispetto alla LASec (art. 3 cpv. 2 LASec).
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Al Comune, soccombente, non possono essere accollate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 gennaio 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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