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Informationen zum Dokument  BGer 9C_267/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_267/2021 vom 01.02.2022
 
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9C_267/2021
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Parrino, Presidente,
 
Stadelmann, Moser-Szeless,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Prestazione complementare all'AVS/AI (condono),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 marzo 2021 (33.2020.21).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Il 1° settembre 2015 A.________, nata nel 1926, ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari (PC) a causa dell'aumento delle spese per disabilità dovute al peggioramento del suo stato di salute.
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Con decisione del 26 gennaio 2016, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) ha rifiutato il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2014, visto che risultava un'eccedenza di entrate. Fra le spese riconosciute ha computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per fr. 3440.-. Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato A.________ che aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di fr. 25'000.- dopo avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. In seguito, la Cassa ha comunicato ogni anno nel mese di dicembre ad A.________ il diritto a una PC mensile per spese di malattia di fr. 2084.- per gli anni 2017, 2018 e 2019.
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A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica nel dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1° gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la Cassa ha condannato A.________ alla rest ituzione di fr. 10'790.- per spese di invalidità e malattia versate indebitamente, composti di fr. 3440.- per l'anno 2015, fr. 3440.- per l'anno 2016, fr. 3440.- per l'anno 2017 e fr. 470.- per l'anno 2018. Questi provvedimenti sono passati in giudicato, dopo che A.________ ha ritirato l'opposizione.
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A.b. Il 28 novembre 2018 A.________ ha chiesto il condono dell'importo da rimborsare. Con decisione del 7 agosto 2020, confermata su opposizione il 28 ottobre 2020, la Cassa ha negato il condono, poiché A.________ ha violato il proprio obbligo di informarla tempestivamente dell'estinzione del debito ipotecario e dei relativi interessi ipotecari computati a torto.
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B.
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Con sentenza del 29 marzo 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione su opposizione.
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C.
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A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di concedere il condono.
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La Cassa chiede la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La ricorrente presenta come era suo diritto il ricorso in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Per contro, la presente sentenza è redatta in lingua italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
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1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 142 I 135 consid. 1.6).
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Erwägung 2
 
2.1. Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, che ha negato la condizione della buona fede al condono di fr. 10'790.- per PC percepite indebitamente, sia lesiva del diritto federale.
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2.2. La sentenza cantonale espone correttamente le normative legali relative all'obbligo di restituzione per prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA) e al condono se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e 4 OPGA). A tale esposizione può essere di principio prestata adesione, senza dimenticare che l'esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell'obbligo di informare o di notifica. Anche un'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 consid. 3.1 con riferimenti).
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Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato in maniera incontestata dalle parti che il computo degli oneri ipotecari nel calcolo delle PC è ascrivibile unicamente a un errore dell'amministrazione. Pacifica è la circostanza che la ricorrente abbia risposto correttamente alle domande poste sin dall'inizio. Infatti alle domande n. 35 e n. 47 del modulo la ricorrente aveva riferito correttamente di non versare alcun interesse ipotecario e che non doveva sopportare debiti ipotecari. In tal senso si esprime anche il contratto di divisione ereditaria con la figlia della ricorrente, il quale attribuisce il debito ipotecario a quest'ultima, ed è per tale motivo che è stata data risposta negativa sul modulo. La Corte cantonale ha accertato che la Cassa è stata tratta in errore dall'Agenzia comunale AVS, la quale aveva aggiunto annotazioni manoscritte sui moduli. È proprio a fronte di quelle indicazioni che la Cassa il 17 settembre 2015 e il 19 ottobre 2015 ha chiesto esplicitamente alla ricorrente di produrre un'attestazione bancaria sull'ammontare dell'ipoteca e dei relativi interessi pagati. La ricorrente ha prontamente collaborato, benché sui documenti figuravano esplicitamente i dati di sua figlia. In occasione della procedura di revisione del dicembre 2018 la ricorrente ha ancora risposto correttamente alla domanda sul modulo, rinviando all'allegata dichiarazione fiscale 2017. È solo a quel momento, dopo avere richiesto i documenti, che la Cassa si è accorta dell'estinzione del debito ipotecario, aspetto che il 27 marzo 2019 la ricorrente ha confermato essere avvenuto il 15 settembre 2015 da parte di sua figlia.
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3.2. La Corte cantonale ha osservato che la ricorrente non aveva motivo di informare la Cassa dell'estinzione del debito ipotecario, dato che era di pertinenza della figlia. Tuttavia, a mente della Corte cantonale la circostanza di includere nel calcolo delle PC le spese degli interessi ipotecari di fr. 3440.- a carico della figlia, avrebbe però dovuto fare sorgere un dubbio nella ricorrente e portarla a informarsi meglio presso la Cassa sulla correttezza del calcolo. E questo soprattutto alla luce della comunicazione del 27 gennaio 2016, che menzionava un'eccedenza di redditi e i cui importi corrispondono ai precedenti fogli di calcolo contenuti nella decisione negativa del 26 gennaio 2016. La ricorrente poteva quindi capire facilmente la portata dei calcoli. La Corte cantonale ha osservato che il foglio di calcolo è comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato grado di scolarizzazione, poiché lo stesso foglio di calcolo indica la posta degli interessi ipotecari. La ricorrente è peraltro stata assistita dalla figlia. In tal senso, la ricorrente non poteva non notare tale errore. Il comportamento negligente non è quindi lieve, ma grave, e questo non può condurre al riconoscimento della buona fede. Non è per contro stata esaminata per il condono la condizione della grave difficoltà.
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4.
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La ricorrente osserva che non può esserle attribuita alcuna colpa per l'errore commesso dalla Cassa, che è imputabile unicamente a quest'ultima. La ricorrente al momento della domanda aveva 89 anni e la Cassa non è stata indotta a decidere in quella maniera in seguito a false informazioni. La buona fede sarebbe confortata ulteriormente dalla circostanza che è stata proprio la ricorrente, quando ha ricevuto la comunicazione del 17 dicembre 2018, a correggere il foglio di calcolo e a ritornarlo alla Cassa. La ricorrente non avrebbe mai avuto l'intenzione di ottenere prestazioni non dovute. La ricorrente contesta di aver commesso una grave negligenza. Infatti, sin dall'inizio, già con la prima richiesta di prestazioni nel settembre 2015, ha risposto negativamente alla domanda se dovesse far fronte a debiti ipotecari. Sarebbe invece la Cassa ad aver fatto prova di grave negligenza nel calcolo delle prestazioni. Infatti, sarebbe stato sufficiente leggere l'intestazione dei documenti bancari, ove figuravano chiaramente le generalità della figlia della ricorrente. Non si potrebbe pretendere da ogni assicurato una verifica puntuale delle decisioni comunicate. Essa sarebbe una misura sproporzionata. In definitiva, la ricorrente ritiene che la sua buona fede debba essere ammessa.
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Erwägung 5
 
5.1. Nell'ambito della buona fede la giurisprudenza distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito. Da un altro lato si pone la questione se l'interessato nelle circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se secondo l'attenzione esigibile avrebbe potuto riconoscere l'errore giuridico. Nell'ambito di un conteggio PC errato di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede, se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo PC e conseguentemente non comunica all'amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza citata 9C_318/2021 consid. 3.2 con riferimenti).
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5.2. L'esistenza o no della coscienza dell'illecito è un atto del foro interno di una persona ed è una circostanza di fatto, la quale può essere esaminata dal Tribunale federale soltanto in maniera molto ristretta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1). Per contro, l'applicazione dell'attenzione richiesta alla fattispecie è una questione di diritto esaminabile liberamente, nella misura in cui si tratta di valutare se l'interessato alla luce delle rispettive circostanze di fatto possa richiamarsi alla buona fede (DTF 122 V 221 consid. 3; sentenza citata 9C_318/2021 consid. 3.3).
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Erwägung 6
 
6.1. In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l'amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell'errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all'amministrazione.
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6.2. I fogli di calcolo PC allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano esplicitamente tra le spese varie "A.________: interess
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6.3. La buona fede relativamente ai fr. 3440.- per l'anno 2017 e fr. 470.- per l'anno 2018 (per complessivi fr. 3910.-) richiesti in restituzione deve essere d'acchito esclusa. Tali prestazioni sono state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11 dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati, ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i fr. 3440.- quali interessi ipotecari. La medesima sorte deve però essere riservata anche per gli altri importi chiesti in restituzione, ossia fr. 3440.- per l'anno 2015 e fr. 3440.- per l'anno 2016, per un totale di fr. 6880.-. Bisogna dare atto che tali erogazioni fanno seguito alla lettera del 27 gennaio 2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, le prestazioni derivano dall'art. 14 cpv. 6 LPC, il quale conferisce un diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi per le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua. Indubbiamente, la lettera del 27 gennaio 2016 è una conseguenza diretta della decisione negativa del 26 gennaio 2016. Dal profilo temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e il secondo provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente che entrambi fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. A ciò si aggiunga oltretutto che le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondono a quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In queste condizioni, la ricorrente non può affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente confrontare i due provvedimenti. La sentenza cantonale non è quindi lesiva del diritto federale.
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7.
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Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1100.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 1° febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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