BGer 8C_9/2022 | |||
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BGer 8C_9/2022 vom 02.02.2022 | |
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8C_9/2022 |
Sentenza del 2 febbraio 2022 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Wirthlin, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 dicembre 2021 (42.2021.59).
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Visto: | |
la decisione su reclamo emanata dall'USSI il 9 settembre 2021, dopo un iter processuale che non occorre evocare, con cui è stata rifiutata ad A.________ l'assegnazione di un'ulteriore prestazione assistenziale speciale (oltre all'importo di fr. 141.30 relativo alle cure d'igiene del 12 febbraio 2020) a copertura di spese dentarie avvenute dal 12 al 27 febbraio 2020 per complessivi fr. 975.-,
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la sentenza del 13 dicembre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo,
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il ricorso al Tribunale federale e la successiva domanda di assistenza giudiziaria presentati da A.________ con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte cantonale,
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considerando: | |
che, come noto alla ricorrente, il diritto dell'assistenza sociale è retto sostanzialmente dal diritto cantonale e che dinanzi al Tribunale federale può essere concretamente censurata solo la lesione di diritti fondamentali, segnatamente la violazione del divieto dell'arbitrio (sentenze 8C_139/2019 del 5 marzo 2019 e 8C_382/2019 del 6 giugno 2019),
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che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la ricorrente non ha collaborato con l'amministrazione (sentenza cantonale, consid. 2.8),
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che il ricorso si riduce in una critica discorsiva dell'operato dell'amministrazione, senza sollevare censure di rango costituzionale dettagliatamente motivate,
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che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile ed è deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che, alla luce dell'assenza di ogni reddito e sostanza imponibili attestati dall'autorità fiscale, si prescinde dalla riscossione di spese a carico della ricorrente (peraltro a beneficio dell'assistenza), le quali comporterebbero per la Confederazione l'accollamento di ulteriori costi esecutivi con l'emissione pressoché certa di un attestato di carenza beni (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria ha perso di interesse giuridico,
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che il Tribunale federale si riserva di non dare più alcun seguito a scritti analoghi relativi a questa pratica (art. 42 cpv. 7 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 2 febbraio 2022
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Wirthlin
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Il Cancelliere: Bernasconi
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