BGer 1C_41/2022 | |||
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BGer 1C_41/2022 vom 04.02.2022 | |
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1C_41/2022 |
Sentenza del 4 febbraio 2022 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Presidente,
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Jametti, Merz,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone
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Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
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(inc. n. 52.2021.167).
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Fatti: | |
A.
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A A.________, nato nel 1970, nel 2005 è stata revocata la licenza di condurre per cinque mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà qualificata), e nel 2015 per un mese a seguito di un'infrazione medio grave (eccesso di velocità). Il 29 gennaio 2019 A.________ circolava sull'autostrada A2, in territorio italiano (dogana di Brogeda), a una velocità punibile di 123 km/h, laddove vigeva un limite di 80 km/h. La polizia stradale di Como (I) gli ha inflitto una multa di Euro 1'087.--, ridotta a Euro 544.-- poiché saldata tenuta stante. Gli ha inoltre ritirato immediatamente la licenza di condurre svizzera.
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B.
| 3 |
Con decreto del 12 febbraio 2019 il Prefetto della Provincia di Como ha disposto nei confronti dell'interessato un'inibizione alla guida limitatamente al territorio italiano per la durata di 30 giorni. Il 18 febbraio 2019 ha informato le autorità svizzere dell'accaduto. Preso atto del rapporto della polizia stradale di Como, il 23 giugno 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo. Raccolte le sue osservazioni, con decisione del 3 novembre 2020 gli ha ritirato la patente per la durata di sei mesi, decisione confermata il 10 marzo 2021 dal Consiglio di Stato. Adito da A.________, con giudizio del 1° dicembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo, considerato il ritiro materiale della licenza per la durata di 30 giorni da parte dell'autorità italiana, ha annullato la decisione governativa e riformato quella della Sezione della circolazione nel senso di fissare a cinque mesi la durata della revoca.
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C.
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Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale, di accertare la nullità del procedimento amministrativo a causa della violazione del principio della celerità, in via subordinata, una riduzione del periodo di prova di un anno e sedici mesi, corrispondente alla durata del procedimento che non può essergli imputata.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche. Il ricorrente non chiede di annullare la sentenza della Corte cantonale, unica decisione impugnabile (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), limitandosi a postulare d'accertare la nullità del procedimento amministrativo.
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La nullità di una decisione dev'essere rilevata d'ufficio e in ogni momento dall'autorità adita, e quindi pure da questa Corte (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli errori nel merito della decisione provocano solo raramente la nullità dell'atto. Tali ipotesi non sono dimostrate né ravvisabili nella fattispecie, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali (DTF 146 I 172 consid. 7.6; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Come si vedrà, l'asserita violazione del principio di celerità non solo non implica la nullità della decisione della Corte cantonale, ma neppure il suo annullamento.
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1.2. Nella misura in cui il ricorrente critica la decisione del Consiglio di Stato, egli disattende che oggetto del presente giudizio può essere soltanto quella dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), ossia della Corte cantonale. Per l'effetto devolutivo del ricorso, le decisioni adottate dalle autorità precedenti sono infatti sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, unico giudizio che può costituire l'oggetto del rimedio esperito (DTF 139 II 404 consid. 2.5; 136 II 539 consid. 1.2).
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1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. Riguardo alla violazione del principio di celerità, la Corte cantonale ha accertato che l'autorità italiana ha trasmesso il citato decreto di condanna alla Sezione della circolazione con e-mail del 18 febbraio 2019. L'autorità elvetica ha chiesto a quella estera, con scritto del 7 maggio 2019, di inviarle una copia del verbale redatto dalla polizia stradale di Como. Nonostante il silenzio da parte dell'autorità estera, quella svizzera ha atteso circa un anno per sollecitare la trasmissione dell'atto richiesto. Ha poi avviato il procedimento amministrativo il 26 giugno 2020 e pronunciato la contestata revoca il 3 novembre 2020. La Corte cantonale ha criticato, a ragione, il ritardo accumulato dalla Sezione della circolazione, ma ha ritenuto nondimeno che non vi è stata alcuna lesione dell'invocato principio tale da giustificare una riduzione del limite minimo legale di revoca della licenza di condurre, visto che il tempo sin qui trascorso non ha privato l'avversato provvedimento amministrativo del suo scopo preventivo-educativo.
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2.2. Il ricorrente non si confronta (vedi art. 42 LTF) con quest'ultima argomentazione, peraltro corretta. Questa conclusione non si scosta infatti dalla costante prassi, ricordato che in concreto la disattenzione del principio di celerità, dovuto al ritardo nel richiedere gli atti esteri da parte della Sezione della circolazione, non è tanto grave da permettere di rinunciare in via eccezionale all'adozione della criticata misura, che come visto corrisponde al minimo legale e non può essere ridotta, non avendo il tempo sin qui trascorso privato la misura del suo scopo educativo (DTF 135 II 334 consid. 2.2 e 2.3; sentenze 1C_208/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 2.2, 1C_575/2017 del 3 aprile 2018 consid. 3.4, 1C_282/2015 del 30 novembre 2015 consid. 4.3, 1C_309/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 4.3 e 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e 4.3 in: RtiD I-2014 n. 47 pag. 266, relative in parte a durate di procedimenti amministrativi ben superiori a quella in esame).
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3.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 4 febbraio 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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