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Informationen zum Dokument  BGer 1F_45/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_45/2021 vom 04.02.2022
 
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1F_45/2021
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Chaix, Jametti,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Società svizzera di radiotelevisione, 3006 Berna,
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_612/2021 del 15 novembre 2021.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 1C_612/2021 del 15 novembre 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso sottopostogli da A.________ avverso la decisione del 14 settembre 2021 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 52.2020.326), ritenuto che il gravame non era stato ratificato dal suo curatore;
 
che contro questa sentenza A.________ presenta una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che per i motivi indicati nella sentenza dedotta in revisione, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri è inammissibile, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF, ritenuto che, come noto all'istante, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF);
 
che secondo la costante prassi il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), peraltro nota all'istante;
 
che con decreto del 15 dicembre 2021 il ricorrente è stato invitato a fornire entro il 14 gennaio 2022 un anticipo delle spese di fr. 400.--;
 
che l'esercizio dei diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, amministrativi, penali e assicurativi di A.________ era stato limitato in via cautelare mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 5A_635/2021 del 25 agosto 2021 e rinvii);
 
che con decisione del 1° ottobre 2021 (dichiarata immediatamente esecutiva), l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, ha confermato nel merito in via definitiva la curatela;
 
che con decisione del 16 novembre 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato da A.________ e dalla moglie B.________ contro tale decisione;
 
che con sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, un ricorso presentato da A.________ e da B.________ contro detta decisione;
 
che con scritto del 13 gennaio 2022 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare la domanda di revisione in esame, chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie;
 
che l'istanza di revisione è quindi inammissibile e può essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF);
 
che in accoglimento della richiesta del curatore si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta ulteriori scritti inerenti alla presente causa (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020 nei confronti del ricorrente);
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Società svizzera di radiotelevisione, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 febbraio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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