BGer 1C_714/2021 | |||
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BGer 1C_714/2021 vom 09.02.2022 | |
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1C_714/2021 | |
Decreto del 9 febbraio 2022
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I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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E.________ SA,
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opponente,
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Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
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Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Procedura amministrativa,
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ricorso contro la decisione emanata il 21 ottobre 2021
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dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino (52.2021.358).
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Considerando: | |
che contro la decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.23) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che aveva dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata da B.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti della E.________ SA, B.________ e A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
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che il Giudice delegato, accertato che l'atto era prolisso, sconveniente nei toni e incomprensibile, lo ha rinviato agli insorgenti per emendarlo, invitandoli a fornire un anticipo delle spese processuali presunte;
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che con sentenza 1C_629/2021 del 4 gennaio 2022 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato da B.________ contro questo anticipo delle spese;
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che il Giudice delegato, rilevato che B.________ ha ritirato il gravame mentre il curatore di A.________ non lo ha ratificato (vedi al riguardo sentenze 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 e 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2.2), con sentenza del 21 ottobre 2021 ha dichiarato il ricorso inammissibile nella misura in cui non è stralciato dai ruoli;
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che avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
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che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
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che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
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che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
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per questi motivi, il Giudice presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 febbraio 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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