BGer 1C_717/2021 | |||
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BGer 1C_717/2021 vom 09.02.2022 | |
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1C_717/2021 | |
Decreto del 9 febbraio 2022
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I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Incaricato cantonale della protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Procedura amministrativa,
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ricorso contro la decisione emanata il 14 ottobre 2021
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dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino (52.2021.423).
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Considerando: | |
che con scritto del 12 aprile 2021 l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha informato A.________ e B.________ che le loro richieste, concernenti la gestione delle comunicazioni di posta elettronica e di accesso a documenti di due partiti politici, rientrerebbero nella competenza dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e che la Commissione di mediazione indipendente non sarebbe competente, poiché i partiti politici non soggiacerebbero alla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100);
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che contro questa comunicazione B.________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
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che con sentenza del 14 ottobre 2021 il giudice delegato, ritenuto che l'avversato scritto non costituisce una decisione, ma una semplice informazione, non suscettibile d'essere impugnata né trasmessa per verifica ad un'altra autorità, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
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che avverso questa sentenza B.________ e anche A.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
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che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
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che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
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che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
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per questi motivi, il Giudice presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato cantonale della protezione dei dati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 febbraio 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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