BGer 1C_720/2021 | |||
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BGer 1C_720/2021 vom 09.02.2022 | |
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1C_720/2021 | |
Decreto del 9 febbraio 2022
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I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
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Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
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Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Procedura amministrativa,
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ricorso contro la decisione emanata il 19 ottobre 2021
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.377).
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Considerando: | |
che con decisione del 2 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo (n. 52.2019.101) ha respinto un ricorso sottopostogli da B.________ contro la pronuncia del 23 gennaio 2019 della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (inc. LIT.2018.1);
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che l'interessata aveva impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale, che con sentenza 1C_605/2021 del 23 novembre 2021 ha stralciato la causa dai ruoli a seguito del ritiro del gravame;
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che con decisione del 19 ottobre 2021 (n. 52.2021.377) il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile un atto presentato il 13 settembre 2021 da B.________ contro la citata sentenza del 2 settembre 2021;
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che avverso questa sentenza A.________ e B.________ inoltrano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
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che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
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che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
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che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
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per questi motivi, il Giudice presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione di disciplina degli avvocati, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 febbraio 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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