BGer 5A_1011/2021 | |||
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BGer 5A_1011/2021 vom 14.02.2022 | |
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5A_1011/2021 |
Sentenza del 14 febbraio 2022 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comunione dei comproprietari della Residenza C.________,
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opponente.
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Oggetto
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proprietà per piani,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.54).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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Con sentenza 5 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali, il reclamo presentato l'11 maggio 2021 da B.________ avverso un decreto 26 aprile 2021 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest (con il quale quest'ultimo le aveva fissato un termine di 15 giorni per riformulare una propria istanza 9 aprile 2021 nei confronti della Comunione dei comproprietari della Residenza C.________).
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2.
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Con ricorso 6 dicembre 2021 A.________ (marito di B.________) ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche due decreti emanati il 19 novembre 2021 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5D_223/2021 e 5D_224/2021 pronunciate in data odierna).
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4.
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Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo.
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In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenze 4D_34/2021 del 29 giugno 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020; 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4 [concernenti il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
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Losanna, 14 febbraio 2022
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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