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Informationen zum Dokument  BGer 6B_227/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_227/2022 vom 15.02.2022
 
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6B_227/2022
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto d'abbandono (lesioni colpose),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 28 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
(incarto n. 60.2021.306).
 
 
Considerando:
 
che, il 5 ottobre 2020, A.________ ha subito nella cucina del suo appartamento un'elettrocuzione a seguito di un difetto dell'impianto elettrico dell'immobile locativo;
 
che, per questi fatti, A.________ ha presentato il 24 dicembre 2020 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di ignoti per il titolo di lesioni colpose e per eventuali ulteriori reati contro l'integrità della persona;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 28 settembre 2021 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per il reato di lesioni colpose;
 
che la denunciante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 28 dicembre 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo e la contestuale domanda di assistenza giudiziaria, confermando la decisione del magistrato inquirente;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale dell'11 febbraio 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare nel contempo il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Procuratore pubblico, affinché esegua ulteriori accertamenti;
 
che la ricorrente ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di ricorso nella sede federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
 
che, in concreto, la ricorrente non sostanzia, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifiche pretese civili in relazione con il prospettato reato di lesioni colpose oggetto del procedimento penale;
 
ch'ella si limita a richiamare la sua veste di accusatrice privata e ad addurre la possibilità di fare valere imprecisate pretese civili nei confronti del locatore, che sarebbe responsabile per i difetti della cosa locata;
 
che la ricorrente fa genericamente riferimento all'art. 259a CO, ma non fornisce spiegazioni sulla natura e sull'ammontare del danno concretamente subito e di cui intenderebbe chiedere il risarcimento;
 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
 
che la ricorrente non solleva però contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
 
ch'ella non fa in particolare valere, con una motivazione puntuale, che la Corte cantonale avrebbe in concreto violato l'art. 136 CPP negandole l'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente per il ricorso in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 febbraio 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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