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Informationen zum Dokument  BGer 5A_88/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_88/2022 vom 16.02.2022
 
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5A_88/2022
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
 
1. Assicurazione B.________,
 
2. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.106).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nel quadro delle esecuzioni promosse dall'assicurazione B.________ e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (facenti parte del gruppo 1) nei confronti di A.A.________, in data 12 maggio 2021 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota ereditaria di 1/6 nella comunione fu C.A.________ (stimata in fr. 102'906.--) e di un conto bancario presso D.________ (stimato in fr. 5'500.--). Il pignoramento è stato verbalizzato il 14 luglio 2021 e notificato all'escusso il 22 luglio 2021.
 
Con scritto 2 agosto 2021 indirizzato all'UE, A.A.________ ha contestato il verbale di pignoramento e chiesto di indicargli i mezzi e i termini di ricorso. Con lettera 7 settembre 2021 l'UE ha indicato all'escusso che la possibilità di ricorso all'autorità di vigilanza era menzionata nel verbale di pignoramento.
 
Con sentenza 14 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato in data 27 settembre 2021 dall'escusso in quanto tardivo (precisando che inammissibile sarebbe stato anche lo scritto 2 agosto 2021, poiché sprovvisto di motivazione). La Corte cantonale ha aggiunto, a titolo abbondanziale, che il ricorrente aveva in ogni modo avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell'opposizione, ormai terminate con sentenze definitive.
 
2.
 
Con ricorso 4 febbraio 2022 A.A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale decisione, di "ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 14 luglio 2021, anche le operazioni fatte all'Ufficio dei registri di Locarno e anche al creditore ipotecario e alla banca D.________" e di dispensarlo dal pagamento di spese per il suo rimedio.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che, diversamente da quanto sostenuto dall'autorità di vigilanza, l'indirizzo al quale doveva essere inoltrato il ricorso ("Camera di esecuzione e fallimenti, via Pretorio 16, 6901 Lugano") non era specificato nel verbale di pignoramento, ma gli sarebbe stato comunicato soltanto con lettera 7 settembre 2021 dell'UE, che il suo ricorso 27 settembre 2021 era "tempestivo e provvisto di motivazione" e che non avrebbe avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti. A suo dire, inoltre, i beni pignorati sarebbero indispensabili per il suo sostentamento. Sostiene infine di non aver potuto visionare "l'incarto completo del presente procedimento".
 
3.3. Con la sua argomentazione, il ricorrente si limita ad affermare che il suo ricorso all'autorità di vigilanza era tempestivo, ma non sostanzia tale affermazione (contrariamente a quanto egli sembra pretendere, un termine ricorsuale non inizia in ogni modo a decorrere dalla comunicazione dell'indirizzo dell'autorità di ricorso). Le sue critiche relative al merito della causa non possono invece essere oggetto di disamina, stante il giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità precedente (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1). Privo di un serio confronto con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata, il suo ricorso disattende così l'art. 42 cpv. 2 LTF.
 
Il semplice accenno alla violazione del diritto di essere sentito (v. art. 29 cpv. 2 Cost.) non può peraltro soddisfare le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diventa pertanto priva di oggetto.
 
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 16 febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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