BGer 5A_59/2022 | |||
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BGer 5A_59/2022 vom 21.02.2022 | |
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5A_59/2022 |
Sentenza del 21 febbraio 2022 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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via Bossi 2a, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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anticipo spese (relazioni personali),
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ricorso contro il decreto emanato il 13 gennaio 2022
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dal Presidente della Camera di protezione del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.3).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B.________), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili.
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2.
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Con ricorso 25 gennaio 2022 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare l'anticipo. Il ricorrente che impugna una tale decisione e che afferma di non poter accedere a un tribunale, deve quindi dimostrare, nella motivazione del gravame, che questo pregiudizio lo minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2.3).
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Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che la sua situazione economica sarebbe difficile e non gli permetterebbe "di sostenere i costi legali" e sottolinea che "la nostra Costituzione garantisce il diritto di difesa e di poter accedere facilmente alle autorità giudiziarie". Egli tuttavia non dimostra minimamente di non essere in grado di versare l'anticipo richiesto. Il suo ricorso, rivolto contro un decreto che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela quindi inammissibile.
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4.
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In tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 febbraio 2022
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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