BGer 1C_108/2022 | |||
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BGer 1C_108/2022 vom 03.03.2022 | |
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1C_108/2022 |
Sentenza del 3 marzo 2022 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
1. C.________ Sagl,
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2. D.________ SA,
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3. E.________ Sagl,
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patrocinate dall'avv. Paolo Bernasconi,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.184-186).
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Fatti: | |
A.
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Il 1° agosto 2019 la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di B.________ (al riguardo vedi causa 1C_107/2022 decisa in data odierna) e altri per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all'autoriciclaggio, con l'aggravante della connessione ad attività mafiose, nonché di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'autorità estera osserva che il denaro, frutto di una vasta attività di frode all'IVA per circa 200 milioni di euro annui attuata dall'indagato in diversi Paesi europei, sarebbe rientrato in Italia con l'aiuto di società svizzere attraverso pagamenti per oltre un milione di euro annui legati a un contratto di locazione del tutto ingiustificato e antieconomico concernente un albergo di lusso ubicato in Italia. L'autorità estera ha chiesto di trasmetterle la documentazione bancaria delle società luganesi E.________ Sagl, D.________ SA e C.________ Sagl.
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B.
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Con tre decisioni di chiusura del 10 agosto 2021 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria riguardante le citate società. Adita da queste ultime, con giudizio del 26 gennaio 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso.
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C.
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Avverso questa sentenza C.________ Sagl, D.________ SA e E.________ Sagl presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di concedere al gravame l'effetto sospensivo e di adottare determinate misure cautelari, in via principale, di riformare la sentenza impugnata nel senso di annullare le tre decisioni di chiusura, in via subordinata, di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per nuova decisione.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2 | |
2.1. Nella misura in cui, sotto il profilo dell'art. 84 cpv. 2 LTF, le ricorrenti adducono una violazione delle norme sulla legittimazione a ricorrere dinanzi alla CRP, la censura è priva di ogni consistenza. L'istanza precedente ha infatti ammesso senza alcuna restrizione la loro legittimazione a insorgere riguardo ai propri conti.
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Esse affermano che nel ricorso presentato alla CRP avrebbero ampiamente motivato l'asserita non punibilità dei fatti secondo il diritto penale italiano. Al riguardo accennano tuttavia semplicemente alla condotta penalmente rilevante descritta nella rogatoria e riportata nella "decisione di assistenza", secondo cui si tratterebbe di una probabile frode ai danni dell'Unione Europea attuata mediante fittizie cessioni di scambi di merce (telefonia e apparecchi elettronici) a società estere, operando quindi in esenzione dell'IVA, mentre la merce verrebbe in realtà immessa sul mercato italiano con cessione ad altre società che al termine dell'operazione non verserebbero l'IVA e andrebbero in liquidazione. Le ricorrenti sostengono che secondo il diritto penale fiscale italiano la cessione di tali merci sarebbe neutrale ai fini dell'IVA, motivo per cui non sussisterebbe alcun obbligo di versarla e i fatti litigiosi non sarebbero pertanto punibili.
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2.2. Nella decisione impugnata questa fattispecie non è tuttavia specificata, né la CRP si è confrontata con l'invocata normativa estera. Ciò nonostante le ricorrenti non fanno valere, per lo meno con una motivazione che soddisfi le esigenze dell'art. 42 LTF visto che il Tribunale federale non è un'istanza di appello (DTF 146 IV 297 consid. 1.2), che la sentenza impugnata su questo punto sarebbe carente nella motivazione o che la CRP, non esaminando dette censure, sarebbe incorsa in un diniego formale di giustizia (DTF 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; sentenza 1B_579/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3). Al riguardo la CRP si è limitata a osservare che in applicazione del principio della doppia punibilità (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.2; 124 II 184 consid. 4b/cc), eccetto il caso di abuso, da essa palesemente non ritenuto nella fattispecie e nemmeno ipotizzato nel ricorso, non spetta di massima al giudice svizzero dell'assistenza esaminare la punibilità dei reati indicati nella rogatoria secondo il diritto estero. L'assistenza può infatti essere rifiutata soltanto qualora lo Stato richiedente abbia ammesso in maniera arbitraria la propria competenza, fattispecie non realizzata in concreto (DTF 142 IV 250 consid. 6.2; 122 II 134 consid. 7b; sentenza 1C_721/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3 e 2.4; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 584 pag. 626; STEFAN HEIMGARTNER, in; BSK, Internationales Strafrecht, 2015, n. 14 e 15 ad art. 64 IRSG). In effetti, per la maggior parte dei reati indicati nella rogatoria la competenza repressiva dello Stato estero è pacifica, e le ricorrenti non contestano che nel diritto svizzero i fatti non potrebbero essere sussunti a quelli di falsità in documenti e truffa in materia fiscale. Nel caso in esame non si impone quindi un intervento del Tribunale federale.
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Le generiche critiche inerenti a pretese violazioni dei principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nonché del divieto di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, non dimostrano che al riguardo la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi.
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo, inutilmente prolissa e superflua, visto ch'esso è dato, notoriamente, per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 3 marzo 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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