BGer 9D_1/2022 | |||
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BGer 9D_1/2022 vom 03.03.2022 | |
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9D_1/2022 |
Sentenza del 3 marzo 2022 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, patrocinata da CO.DI.CI. Centro per i diritti del cittadino,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
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Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 gennaio 2022 (32.2021.80).
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Visto: | |
la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) del 15 giugno 2021 che ha rifiutato ad A.________ la presa a carico dell'AI di spese di psicoterapia,
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la sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione dell'UAI e accollato le spese giudiziarie di fr. 500.-,
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il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di A.________ con cui chiede l'annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale riguardante la condanna al pagamento delle spese giudiziarie,
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considerando: | |
che, quando è censurata la lesione di diritti costituzionali, come nella fattispecie, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2),
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che l'arbitrio (art. 9 Cost.) non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni per imporre spese giudiziarie ha fatto riferimento all'art. 69 cpv. 1 bis LAI,
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che la ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose e criticando genericamente l'operato della Corte cantonale, senza però dimostrare alcun arbitrio,
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che la ricorrente non pretende né l'esistenza di una norma costituzionale, la quale consacri il diritto a una giustizia gratuita, né l'applicazione arbitraria di una disposizione del diritto cantonale, la quale imponga in qualche modo al giudice di informare le parti sull'importo presumibile delle spese giudiziarie (cfr. art. 97 CPC per i processi civili),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 3 marzo 2022
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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Il Cancelliere: Bernasconi
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