BGer 2F_11/2022 | |||
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BGer 2F_11/2022 vom 07.03.2022 | |
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2F_11/2022 |
Sentenza del 7 marzo 2022 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
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Donzallaz, Ryter,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Consiglio di Stato dell Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
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Giudice delegato del Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Revisione,
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domanda di revisione della sentenza emanata
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il 31 gennaio 2022 dal Tribunale federale svizzero (2C_61/2022).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
Il 31 gennaio 2022 la Presidente della II Corte di diritto pubblico ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 17 gennaio 2022 da A.________ contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2021.403), dato che il curatore dell'interessato non aveva ratificato il gravame (causa 2C_61/2022).
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B.
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Con istanza del 23 febbraio 2022 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza giusta gli artt. "38 cpv. 1-3 LTF e 121 LTF". Il 28 febbraio 2022 e il 1° marzo 2022 egli si è ulteriormente rivolto al Tribunale federale per posta rispettivamente per e-mail, reiterando le sue domande.
| 4 |
C.
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Invitato dal Tribunale federale a determinarsi sull'istanza di revisione sopramenzionata, l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha dichiarato con lettera del 28 febbraio 2022 di non ratificarla e ne ha pertanto chiesto lo stralcio, con rinuncia a spese e ripetibili.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1 e rinvio).
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1.2. Confrontato con una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF; sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'esercizio dei diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, amministrativi, penali e assicurativi dell'istante è stato limitato e in suo favore è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC, con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi. Quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (vedasi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022).
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2.2. Con lettera del 28 febbraio 2022 il curatore dell'istante ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare la domanda di revisione. Ora la capacità processuale (
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3.
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Come chiesto dal curatore si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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4.
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Il Tribunale federale si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti concernenti il medesimo oggetto (art. 42 cpv. 7 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 marzo 2022
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: F. Aubry Girardin
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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