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Informationen zum Dokument  BGer 5A_100/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_100/2022 vom 15.03.2022
 
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5A_100/2022
 
 
Sentenza del 15 marzo 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
stato di riparto definitivo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.109).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con ricorso 8 ottobre 2021 (completato il 25 ottobre 2021) A.________ ha contestato l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, opponendosi al prelievo di EUR 280'000.-- sul suo conto presso la banca B.________ SA (conto che era stato pignorato il 6 aprile 2018 quando era ancora posto sotto sequestro penale, poi decaduto) e contro il successivo stato di riparto definitivo emesso il 6 ottobre 2021 a favore dei creditori del gruppo n. 2.
 
Mediante sentenza 14 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il gravame nella misura in cui era ammissibile (dopo aver precisato che la ricorrente, sebbene avesse indirizzato il suo ricorso al " Giudice della ricusazione ", non aveva formulato né tantomeno motivato una domanda di ricusa). L'autorità di vigilanza ha in particolare osservato che il sequestro penale non ostava al pignoramento del conto bancario (ma solo alla realizzazione e alla distribuzione; v. art. 44 LEF), che la validità del verbale di pignoramento 9 maggio 2018 (relativo al pignoramento del 6 aprile 2018) era già stata confermata tramite decisione definitiva del 13 giugno 2018 e non poteva quindi più essere messa in discussione, che l'accenno a una perenzione delle esecuzioni del gruppo n. 2 in virtù degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF era irricevibile in quanto priva di motivazione e infine che il sequestro ordinato dalla Camera di esecuzione e fallimenti a favore di C.________ il 6 giugno 2019 non ostava al prelievo poiché non conferiva a tale creditore alcun diritto preferenziale (v. art. 281 LEF a contrario).
 
2.
 
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale datato 4 febbraio 2022 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di annullarla per violazione del diritto al giudice costituzionale, in subordine per violazione degli art. 53, 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF.
 
Con scritto 8 marzo 2022 A.________ ha chiesto di poter conoscere in anticipo il nome dei Giudici e del Cancelliere che si sarebbero occupati del suo ricorso per " valutare una puntuale e tempestiva ricusazione ".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione del collegio giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). Sia inoltre precisato che la circostanza secondo cui un magistrato abbia in passato respinto doglianze promosse dalla ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità o un obbligo di ricusazione (v. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3).
 
4.
 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Secondo il principio dell'esaurimento delle vie di ricorso, è possibile ricorrere solo contro le decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), il che significa che i rimedi giuridici cantonali non devono essere stati utilizzati solo formalmente, ma per quanto possibile anche esauriti materialmente (DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
 
4.1. A dire della ricorrente, la sua domanda di ricusa del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti, Giudice Jaques, era in realtà implicita, dato che il ricorso sarebbe stato " de facto un sotto-ricorso degli altri pendenti avanti la CEF " nei quali ella avrebbe " puntualmente e diffusamente denunciato e ricusato il giudice Jaques". La ricorrente sostiene inoltre che il giudice cantonale avrebbe in ogni modo " dovuto ricusarsi motu proprio" in applicazione degli art. 47 cpv. 1 lett. b CPC (RS 272), 30 cpv. 1 Cost. e 6 n.1 CEDU, "stante egli abbia già diffusamente partecipato alla medesima causa - sempre in qualità di giudice presidente CEF - ed abbia già giudicato a più riprese questa medesima causa, prendendo sempre manifesta ed inequivocabile posizione in favore delle controparti di A.________", più par ticolarmente in favore d i C.________.
 
La ricorrente non spiega però su quale base la sua istanza di ricusa del giudice cantonale formulata in altre procedure avrebbe dovuto estendersi anche alla presente causa. L a sua generica, ripetitiva e confusa argomentazi one è inoltre del tutto inadatta a dimostrare che il Presidente dell a Camera di esecuzione e fallimenti avrebbe dovuto ricusarsi. Le es igenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono soddisfatte.
 
4.2. La ricorrente sostiene poi che il verbale di pignoramento 9 maggio 2018 avrebbe la valenza di un attestato di carenza beni provvisorio e afferma di aver sollevato nel suo ricorso all'autorità di vigilanza " l'eccezione dell'avvenuta caducità dell'ACB provvisorio " in virtù degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF.
 
La ricorrente tuttavia non si premura di indicare con precisione dove, nel suo ricorso all'autorità di vigilanza, avrebbe già motivato tale censura; la Corte cantonale le ha infatti rimproverato di aver accennato a tale argomento, ma di non averlo sostanziato. Priva di un confronto con la sentenza impugnata, la censura non adempie le suesposte esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Motivata quindi per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, l'asserita violazione degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LTF non rispetta il principio dell'esaurimento materiale delle vie ricorsuali cantonali e risulta inammissibile.
 
4.3. La ricorrente ritiene inoltre che la sentenza impugnata andrebbe annullata per violazione dell'art. 53 LEF. A suo dire, il trasferimento del suo domicilio all'estero in data 31 dicembre 2017 avrebbe dovuto avere un " impatto sulla decadenza delle esecuzioni elencate nell'ACB provvisorio 9 maggio 2018".
 
Tale censura non risulta essere stata presentata all'autorità di vigilanza ed è quindi anch'essa inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali. In ogni modo, essa disattende pure le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
 
4.4. La ricorrente accenna infine a una lesione degli art. 5, 9 e 29 cpv. 2 Cost., senza tuttavia sostanziare la sua critica e senza quindi adempiere le rigorose esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF per lamentarsi di una violazione di garanzie costituzionali dinanzi al Tribunale federale.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 15 marzo 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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