BGer 8C_136/2022 | |||
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BGer 8C_136/2022 vom 17.03.2022 | |
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8C_136/2022 |
Sentenza del 17 marzo 2022 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Wirthlin, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro la decisione incidentale emessa il 31 gennaio 2022 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2022.3).
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Visto: | |
la sentenza 2C_537/2021 del 21 luglio 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ nell'ambito del mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,
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il termine ultimo di partenza fissato al 15 ottobre 2021 dall'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino,
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la decisione dell'USSI del 4 ottobre 2021, confermata su reclamo il 28 dicembre 2021, con cui ha riconosciuto ad A.________ (a beneficio di prestazioni assistenziali da febbraio 2014 per complessivi fr. 187'983.-) per il mese di ottobre 2021 una prestazione ordinaria di fr. 1140.- limitatamente al periodo 1°-15 ottobre 2021, giorno in cui A.________ avrebbe dovuto lasciare il territorio elvetico,
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il deferimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, tendente alla conferma delle prestazioni assistenziali,
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la decisione incidentale emessa il 31 gennaio 2022 dal Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che ha respinto la domanda a ottenere il versamento di prestazioni assistenziali a titolo cautelare,
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la lettera del segretario del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 18 febbraio 2022, che fa menzione di un ricorso presentato per fax e della lettera della Cancelleria del Tribunale federale, la quale riferisce dell'impossibilità di presentare ricorsi per fax,
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il ricorso di A.________ datato 17 febbraio 2022 pervenuto in forma originale in sede cantonale il 22 febbraio 2022 e trasmesso d'ufficio al Tribunale federale,
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gli atti complementari pervenuti al Tribunale federale il 3 marzo 2022 e l'8 marzo 2022,
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considerando: | |
che la decisione impugnata riguarda soltanto il rifiuto di versare prestazioni a titolo cautelare e che di conseguenza le digressioni della ricorrente sulla procedura in materia di permesso di soggiorno e sulle richieste nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione esulano chiaramente dalla controversia,
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che, come noto alla ricorrente, il ricorso al Tribunale federale contro decisioni in materia di misure cautelari può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019),
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che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2),
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che il giudice cantonale ha ritenuto pendente causa preponderante l'interesse dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni rispetto a quello della ricorrente, la quale nei sette anni precedenti ha vissuto in Svizzera solo grazie alla pubblica assistenza,
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che il giudice cantonale ha altresì ritenuto a un esame sommario l'assenza di probabilità di successo del ricorso, l'esclusione per diritto cantonale dell'aiuto sociale e di emergenza per le persone colpite da decisione di allontanamento passata in giudicato e l'impossibilità alla fattispecie di dedurre alcunché dal diritto comunitario o dal diritto all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all'art. 12 Cost.,
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che la ricorrente nel ricorso e negli atti complementari si limita a mettere in luce la necessità dell'aiuto sociale e a citare alcune disposizioni costituzionali, senza confrontarsi compiutamente con tutti i considerandi della decisione impugnata,
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che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese a carico della ricorrente (peraltro a beneficio dell'assistenza da anni), le quali comporterebbero per la Confederazione l'accollamento di ulteriori costi esecutivi con l'emissione pressoché certa di un attestato di carenza beni (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di esenzione dal prelievo di spese ha perso di interesse giuridico,
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che il Tribunale federale non darà più alcun seguito a ulteriori scritti relativi a questa pratica (art. 42 cpv. 7 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 17 marzo 2022
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Wirthlin
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Il Cancelliere: Bernasconi
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