BGer 8C_99/2022 | |||
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BGer 8C_99/2022 vom 17.03.2022 | |
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8C_99/2022 |
Sentenza del 17 marzo 2022 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Wirthlin, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2022 (35.2022.3).
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Visto: | |
la decisione del 7 ottobre 2021, impugnata con opposizione, con cui l'INSAI ha negato la propria responsabilità in base all'evento dell'11 aprile 2021 occorso a A.________ (secondo il quale egli avrebbe avvertito un dolore alla spalla destra durante il taglio con la sega di alcuni rami di una pianta),
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il ricorso presentato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui A.________ ha chiesto di voler "capire su che base si fonda il diniego delle prestazioni",
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la sentenza emessa il 31 gennaio 2022 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con cui il rimedio cantonale, trattato come ricorso per ritardata giustizia, è stato dichiarato irricevibile,
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il ricorso al Tribunale federale dell'8 febbraio 2022 (timbro postale),
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la comunicazione del 10 febbraio 2022 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata,
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l'atto complementare del 14 febbraio 2022 (timbro postale),
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considerando: | |
che il ricorrente non fa valere alcuna ritardata giustizia, ma si duole di non comprendere le ragioni sostanziali del diniego delle prestazioni,
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che le decisioni degli assicuratori sono impugnabili innanzitutto mediante opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) e soltanto al momento dell'emanazione della decisione su opposizione è possibile ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA),
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che effettivamente l'emissione della decisione su opposizione, avvenuta il 14 gennaio 2022, è successiva alla presentazione del ricorso cantonale, rivelatosi prematuro, aspetto non contestato dal ricorrente,
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che gli atti scritti al Tribunale federale devono contenere tra l'altro le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che sia il ricorso sia l'atto complementare si dilungano sul merito della controversia, ma non spendono una parola per contestare l'irricevibilità della sentenza cantonale,
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che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente (DTF 123 V 335 consid. 1b; sentenza 9C_56/2022 del 23 febbraio 2022) e il ricorso deve essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 17 marzo 2022
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Wirthlin
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Il Cancelliere: Bernasconi
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