BGer 5D_37/2022 | |||
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BGer 5D_37/2022 vom 01.04.2022 | |
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5D_37/2022 |
Sentenza del 1° aprile 2022 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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mancato pagamento dell'anticipo spese,
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ricorso contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.82).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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Con sentenza 31 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile - per mancato pagamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili - un reclamo interposto in data 7 giugno 2021 da B.________ avverso una decisione 1° marzo 2021 del Pretore del Distretto di Lugano (in una vertenza con un valore litigioso pari a fr. 3'992.-- che vede coinvolto lo Stato del Cantone Ticino; v. anche sentenza 5D_223/2021 del 14 febbraio 2022).
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2.
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Con ricorso 12 marzo 2022 A.________, marito di B.________, ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 31 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5D_38/2022 pronunciata in data odierna).
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4.
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Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
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5.
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Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo.
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In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenze 4D_34/2021 del 29 giugno 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020; 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4 [concernenti il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito.
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6.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità (...) per l'allestimento del reclamo federale".
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
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Losanna, 1° aprile 2022
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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