VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1061/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 29.04.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1061/2018 vom 06.04.2022
 
[img]
 
 
2C_1061/2018
 
Sentenza del 6 aprile 2022
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Hänni, Beusch.
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Carmelo Seminara,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
Amministrazione fiscale
 
del Cantone dei Grigioni,
 
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
 
Oggetto
 
Decisione di assoggettamento
 
(doppia imposizione intercantonale),
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.116).
 
 
Fatti:
 
A.
1
La A.________ SA è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni il... gennaio 2018, con sede presso B.________ SA, X.________ (GR). Nel seguito, ha cambiato più volte il suo indirizzo grigionese.
2
Essa ha il seguente scopo sociale: "...". C.________, cittadino italiano residente ad Y.________ (TI) è l'unico membro del consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale.
3
B.
4
Con decisione del 2 maggio 2018, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della A.________ SA già dal 2018, ovvero dall'anno della costituzione, in ragione del fatto che la sua amministrazione effettiva era nel Cantone Ticino, dove risiede C.________.
5
La decisione del fisco ticinese è stata in seguito confermata, sia su reclamo (18 maggio 2018), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (29 ottobre 2018).
6
C.
7
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 aprile 2018 (recte: 29 novembre 2018), la A.________ SA si è rivolta al Tribunale federale, domandando che la sentenza della Corte cantonale sia annullata e sia accertato che la società è illimitatamente imponibile nel Cantone dei Grigioni.
8
La Camera di diritto tributario e il fisco ticinese hanno chiesto che il ricorso sia respinto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non ha formulato osservazioni, indicando che la procedura ex art. 108 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), pendente davanti ad essa, sarebbe stata sospesa fino alla pronuncia da parte del Tribunale federale. Chiamato ad esprimersi, il fisco del Cantone dei Grigioni ha invece rilevato che, risalendo la fondazione dell'insorgente solo al gennaio del 2018, non vi erano a suo avviso ancora elementi né per giudicare se ci fosse un'attività della società né per valutare se essa fosse svolta nel Cantone dei Grigioni, e quindi chiesto che il gravame sia accolto.
9
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua riforma (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 1 e 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.1).
10
1.2. Dato che dalla motivazione si comprende come il gravame miri in realtà a una riforma del giudizio impugnato e non soltanto al suo annullamento, ad un esame dell'impugnativa non osta in effetti nemmeno il fatto che la conclusione relativa al giudizio della Corte cantonale sia meramente cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 1.3). Nell'ambito di una procedura di assoggettamento, all'entrata in materia non osta d'altra parte neppure la richiesta di "accertare" l'assoggettamento nel Cantone dei Grigioni (sentenza 2C_689/2018 del 20 giugno 2019 consid. 1.4.1).
11
 
Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate.
12
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate unicamente se sono motivate con precisione, ciò che non è sempre il caso nella fattispecie (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Nel contempo, nella misura in cui le critiche formulate non sono rivolte contro il giudizio impugnato, bensì contro le decisioni del fisco, il ricorso sfugge a un esame anche per tale motivo (sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017 consid. 2.3).
13
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
14
Le regole appena indicate valgono di principio anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero dei fatti si impone invece quando il secondo Cantone implicato contesta l'accertamento dei fatti in relazione a sue decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti - quali la perenzione del diritto di tassare - che il contribuente non può sollevare (DTF 139 II 373 consid. 1.7; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 2.2 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 1.5.2, non pubblicato in DTF 147 I 325). Ciò non è però il caso nella fattispecie, poiché la risposta del fisco retico non fa riferimento né a una sua tassazione già cresciuta in giudicato né a una perenzione del diritto di tassare da parte delle autorità fiscali del Cantone Ticino e non è comunque accompagnata da offerte di prova specifiche.
15
 
Erwägung 3
 
Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale; DTF 140 I 114 consid. 2.3.1), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 139 III 373 consid. 1.4; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.). Nella misura in cui non risulta che, per gli stessi periodi fiscali in discussione, il Cantone dei Grigioni abbia già tassato la contribuente, il Tribunale federale pare qui doversi esprimere unicamente su un caso di doppia imposizione virtuale.
16
 
Erwägung 4
 
4.1. In base al diritto cantonale armonizzato, una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
17
L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è, di principio, illimitato; resta però aperta la possibilità di un'imposizione limitata in un altro Cantone, in virtù di un assoggettamento economico giusta l'art. 21 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_401/2020 del 28 luglio 2021 consid. 3.3, destinato alla pubblicazione; DTF 146 II 111 consid. 4).
18
4.2. Nei considerandi in diritto dell'impugnata sentenza, cui si può rinviare a titolo integrativo (art. 109 cpv. 3 LTF), i principi che regolano la questione litigiosa sono stati esposti in modo corretto.
19
4.2.1. In questo contesto sia solo ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è di regola determinato dalla sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio, ma che non ci si fonda tuttavia sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria.
20
In tal caso, che si verifica in particolare quando la sede non rispecchia i rapporti reali ed appare stabilita ad arte, determinante è infatti il luogo della sua direzione rispettivamente della sua amministrazione effettiva (DTF 146 II 111 consid. 2.3.6; sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.2; 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.4; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 147 I 325, e 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2.3.6).
21
4.2.2. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.
22
L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio, dall'attività che è svolta dagli organi supremi della società (sentenze 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 147 I 325; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2).
23
4.2.3. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va quindi sostanziata dall'autorità di tassazione.
24
Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325).
25
 
Erwägung 5
 
5.1. Esposto il quadro legale di riferimento, la Corte cantonale ha confermato la correttezza della rivendicazione del fisco ticinese, che ritiene che l'insorgente vada assoggettata illimitatamente nel Cantone Ticino fin dal 2018, ovvero dalla sua costituzione, indicando:
26
(a) che in risposta alla richiesta di produzione dei contratti di locazione stipulati dalla società formulatale dal fisco, la ricorrente ha prodotto un "contratto di mandato" sottoscritto con B.________ SA, che indica quanto segue: "Si stipula e si conviene il seguente contratto di mandato relativamente ai seguenti compiti: - Allestimento contabilità e gestione del personale dal 1.2.2018 della Ditta A.________ SA; (...) (4) il mandante riconosce il costo di domicilio presso il mandatario di CHF 525.00 mensili (IVA 7.7% esclusa). Il costo di domicilio comprende l'utilizzo del centralino, la sala riunione e una postazione in terminal server per la gestione amministrativa. Le spese d'elettricità e il servizio internet sono incluse";
27
(b) che la ricorrente non ha sottoscritto nessun contratto di locazione, poiché nella convenzione si parla semmai di "costo di domicilio";
28
(c) che una prova a sostegno del fatto che l'importo mensile corrisposto alla B.________ SA costituisce il corrispettivo per una domiciliazione è data anche: da un lato, dalla percezione dell'IVA, che in ambito di locazione è di norma esclusa; d'altro lato, dalla constatazione che al medesimo indirizzo, presso B.________ SA, hanno domicilio numerose altre società (24, al 5 settembre 2018).
29
5.2. Presentati gli indizi a favore della natura fittizia della sede statutaria e preso atto dei documenti prodotti a sostegno del fatto che l'amministrazione effettiva sarebbe invece svolta nei Grigioni (scontrini per l'acquisto di alimentari, scontrino per l'acquisto di benzina, ricevuta per l'acquisto di francobolli e l'invio di lettere, scritto dell'Istituto grigionese delle assicurazioni sociali, scritto della D.________ AG, copia di uno scambio di e-mail con la società E.________ SA), la Corte cantonale ha quindi aggiunto che nessuno di essi raggiungeva l'obiettivo. In relazione alle prove menzionate, ha infatti osservato quanto segue:
30
(a) che l'Istituto delle assicurazioni sociali constata che la ricorrete non impiega personale nel Cantone dei Grigioni e che questa circostanza basta a privare il suo scritto di ogni valore probatorio;
31
(b) che l'attestazione di un'amministrazione effettiva della società nel Cantone dei Grigioni non può essere evidentemente fornita nemmeno da scontrini relativi all'acquisto di generi alimentari o da un solo scontrino relativo all'acquisto di benzina e che stessa cosa vale per la carta per il carburante della D.________ AG o per una singola ricevuta postale, che non dà informazione alcuna né in merito a chi ha proceduto alla spedizione, né riguardo alla corrispondenza inviata;
32
(c) che dallo scambio di e-mail con la società E.________ SA emerge certo la volontà di C.________ di incontrare un rappresentante della citata società presso gli uffici della ricorrente a X.________ (GR), ma non si sa se l'incontro sia poi avvenuto e, indipendentemente da ciò, una prima riunione non dimostrerebbe ancora alcunché;
33
(d) che diversamente avrebbe potuto ad esempio essere valutata la sottoscrizione di contratti di mediazione immobiliare per oggetti situati nel Cantone dei Grigioni, ma che simili documenti non sono stati prodotti e significativo è anche che una società attiva in ambito immobiliare non abbia un sito internet su cui sono pubblicizzati degli immobili;
34
(e) che la ricorrente non ha d'altra parte prodotto neanche dei giustificativi attestanti l'avvio della sua attività, preferendo sostenere la tesi della società agli esordi e senza particolari attività documentabili;
35
(f) che, in queste circostanze, è quindi corretto concludere che l'amministrazione effettiva sia nel Cantone Ticino, dove vive l'unica persona abilitata a rappresentare la società, ovvero C.________.
36
 
Erwägung 6
 
6.1. Davanti al Tribunale federale la ricorrente si lamenta per ampi tratti dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove, ponendo una questione che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica quindi un obbligo di motivazione accresciuto, in conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.2; sentenze 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 5.1 e 2C_549/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 1.5).
37
Nel contempo, fa valere violazioni dell'art. 61 cpv. 3 LT/TI, perché il fisco ticinese non ha atteso almeno un anno prima di pronunciarsi, dell'art. 123 LIFD, dell'art. 20 LAID, nonché del divieto di doppia imposizione giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. e della giurisprudenza in materia.
38
6.2. Nell'impugnativa presentata in questa sede, una violazione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. non viene tuttavia sostanziata. In relazione alle prove ritenute dalla Camera di diritto tributario a sostegno della conclusione secondo cui l'amministrazione effettiva della società si trovava nel Cantone Ticino, l'insorgente si limita infatti a presentare una personale lettura della fattispecie quindi a contrapporla a quella contenuta nel querelato giudizio.
39
Ciò tuttavia non basta, poiché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 503; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 6.2 e 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3).
40
6.3. A maggior fortuna non sono inoltre destinati né il rinvio all'art. 61 cpv. 3 LT/TI, che definisce cosa si intenda per stabilimento d'impresa, né il rinvio all'art. 123 LIFD, che determina i compiti delle autorità fiscali nell'ambito della procedura d'imposizione.
41
6.3.1. In effetti, lamentandosi di non avere avuto abbastanza tempo per "comprovare il suo stabilimento d'impresa", la ricorrente non tiene conto del fatto che il Cantone Ticino la vuole imporre illimitatamente, in virtù di un'appartenenza personale (art. 60 LT/TI e art. 20 cpv. 1 LAID), non in maniera limitata, in virtù di un'appartenenza economica (art. 61 LT/TI e art. 21 cpv. 1 LAID; precedente consid. 4.1) e che nel suo caso la definizione di stabilimento d'impresa contenuta nell'art. 61 cpv. 3 LT/TI - che si riferisce per altro a una "durata di almeno dodici mesi" soltanto per i cantieri, che non sono qui in discussione - non ha quindi nessun rilievo concreto.
42
Nel contempo, siccome l'imposta federale diretta non è oggetto del contendere, perché riguardo ad essa è pendente una procedura davanti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (precedente consid. C), a maggior fortuna non è destinato il richiamo all'art. 123 LIFD, relativo agli obblighi procedurali delle autorità di tassazione, e determinanti sono semmai gli art. 196 segg. LT/TI, applicabili anche alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in base al rinvio previsto dall'art. 228 LT/TI.
43
6.3.2. A ben vedere, questa sua ulteriore critica non ha però portata propria, perché si confonde con quella dell'accertamento dei fatti e della suddivisione dell'onere della prova in materia di doppia imposizione intercantonale, rispettivamente con la questione a sapere se quanto è emerso durante la procedura permettesse ai Giudici ticinesi di confermare la decisione di assoggettamento del fisco ticinese o se una simile conclusione violi l'art. 20 LAID e l'art. 127 cpv. 3 Cost.
44
Di conseguenza, resta da verificare se - sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 LTF; precedente consid. 6.2) - la conferma dell'assoggettamento personale e illimitato nel Cantone Ticino sia o meno da condividere.
45
 
Erwägung 7
 
7.1. Ora, già si è detto che il luogo dell'amministrazione effettiva - che, a differenza da quanto previsto dall'art. 20 LAID (sede o amministrazione effettiva), in materia di doppia imposizione intercantonale è determinante - si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove sono tenute le redini della società e la sua gestione è realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale.
46
Quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va sostanziata dall'autorità di tassazione del Cantone Ticino. Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325).
47
7.2. Proprio l'applicazione di tali principi porta tuttavia a constatare che le conclusioni tratte dalla Corte cantonale vanno condivise.
48
7.2.1. C.________, cittadino italiano residente ad Y.________ (TI) è infatti l'unico membro del consiglio di amministrazione, abilitato a rappresentare la ricorrente in virtù del suo diritto di firma individuale.
49
Al domicilio di C.________, nel Cantone Ticino, non si contrappone d'altra parte la dimostrazione dell'esistenza effettiva: né di una sede della società rispettivamente di un'infrastruttura specifica nel Cantone dei Grigioni; né di un'attività concreta su suolo grigionese o in qualche modo legata ad esso, che si inserisca nell'ottica del perseguimento di almeno uno degli scopi indicati a registro di commercio.
50
7.2.2. In relazione al primo aspetto, va in effetti rilevato che agli atti si trova un "contratto di mandato" concluso con la B.________ SA relativo all'allestimento della contabilità e alla gestione del personale - che però non esiste - nonché al "costo di domicilio" presso il mandatario per un importo mensile di fr. 525.-- cui va ad aggiungersi l'IVA.
51
Parallelamente, se è vero che l'importo mensile corrisposto alla B.________ SA comprende il diritto di utilizzare un centralino, la sala riunioni e una posizione in terminal server per la gestione amministrativa, altrettanto vero è: da un lato, che a sostegno dell'esistenza di un mero "recapito bucalettere" vi è pure il fatto che presso la B.________ SA è domiciliata una serie di altre società (che il 5 settembre 2018 risultavano essere 24); d'altro lato, e per l'appunto, che data non è nemmeno la prova di una concerta attività societaria su suolo retico.
52
7.2.3. In relazione a questo secondo aspetto non si può infatti che rinviare a quanto detto nel precedente considerando 5.2 con riferimento alla decisione impugnata e quindi constatare che nessuno dei documenti citati (scontrini per l'acquisto di alimentari, scontrino per l'acquisto di benzina, ricevuta per l'acquisto di francobolli e l'invio di lettere, scritto dell'Istituto grigionese delle assicurazioni sociali, scritto della D.________ AG, copia di uno scambio di e-mail con la società E.________ SA) è in realtà atto a dimostrare alcunché.
53
In assenza di qualsivoglia attività, non assume nel contempo rilevo nemmeno l'argomento secondo cui nel Cantone dei Grigioni C.________ può operare liberamente pure quale fiduciario, mentre nel Cantone Ticino necessiterebbe di un'autorizzazione apposita, che la ricorrente fa del resto valere senza indicare per quali ragioni detta autorizzazione - prevista dal diritto cantonale ticinese, ma non da quello grigionese - non possa essere semplicemente richiesta.
54
7.3. A una diversa conclusione in merito al domicilio fiscale principale dell'insorgente, situato nel Cantone Ticino, non conducono infine le varie obiezioni sollevate nell'impugnativa.
55
7.3.1. In effetti, e come visto, il giudizio della Camera di diritto tributario non si basa su nessuna "mera supposizione", bensì su un apprezzamento delle prove emerse nel corso della procedura cantonale, che è una questione di fatto e che la ricorrente non ha messo validamente in discussione, dimostrandone l'arbitrarietà (precedente consid. 6.2; sentenze 2C_1055/2020 del 3 marzo 2021 consid. 1.6).
56
Anche le regole in merito alla suddivisione dell'onere della prova, che costituiscono una questione di diritto, sono state inoltre rispettate in quanto alla constatazione del fatto che l'unica persona di riferimento della società vive nel Cantone Ticino e del fatto che questa persona non è attiva nel Cantone dei Grigioni, presso la sede della società, la ricorrente non ha contrapposto nessun ulteriore aspetto utile.
57
7.3.2. In parallelo, la constatazione da parte della Camera di diritto tributario che l'importo percepito dalla B.________ SA riguarda un "mandato" e che insieme ad esso è incassata anche l'IVA - che la ricorrente contrasta sottolineando che la denominazione data dalle parti a un contratto non è determinante e che, se l'IVA per una locazione non è dovuta, può essere dichiarato nullo solo tale aspetto, non l'intero accordo - non mira affatto a mettere in discussione la validità del contratto tra la ricorrente e B.________ SA in quanto tale.
58
Piuttosto, mette in evidenza degli indizi che, insieme ad altri (precedenti consid. 5.1 e 5.2), portano ad avallare - in assenza di prove contrarie - la conclusione del fisco ticinese.
59
7.3.3. Condivisibile non è neanche mettere su un piano puramente legale il fatto che la ricorrente - che quando è stata presa la decisione impugnata esisteva oramai da oltre otto mesi - non avesse nessun sito internet su cui fossero pubblicizzati i servizi da essa offerti.
60
Se infatti è evidente che non vi è nessun obbligo in tal senso e che la pubblicità può essere fatta anche in altro modo, altrettanto vero è che la mancanza di un sito internet - quale mezzo usuale di promozione -costituisce un (ulteriore) indizio anche dell'assenza dell'avvio di una reale attività su suolo grigionese e in questo senso poteva essere messo in evidenza anche dai Giudici ticinesi.
61
7.4. Gli indizi a sostegno dell'esistenza di un "recapito bucalettere", l'assenza di dipendenti, così come quella di prove in merito allo svolgimento di una concerta attività societaria nel Cantone dei Grigioni pure da parte di C.________, portano quindi a concludere che la valutazione espressa nel merito dalla Camera di diritto tributario va condivisa e il giudizio impugnato confermato, perché conforme alla giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost.
62
Anche la semplice attività amministrativa eventualmente svolta dalla B.________ SA, per altro non provata, non è infatti decisiva. Inoltre, se è vero che, quando è limitata al controllo sulla direzione operativa e a decisioni di principio, l'attività degli organi supremi della società non è determinante, altrettanto vero è che C.________ è l'unica persona che opera o può operare per la società, e l'amministrazione effettiva della stessa non può quindi che essere nel Cantone Ticino, dove egli vive (precedente consid. 4.2.2 in fine ed i rinvii alla giurisprudenza; sentenza 2C_633/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 5).
63
8.
64
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi suddivise tra l'insorgente e il Cantone dei Grigioni, che ha proposto anch'esso, attraverso le proprie autorità fiscali, l'ammissione del ricorso (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; sentenza 2C_580/2017 del 16 marzo 2018 consid. 5); non sono dovute ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
65
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente e del Cantone dei Grigioni in ragione di fr. 1'000.-- ciascuno.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 
Losanna, 6 aprile 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).