BGer 5F_7/2022 | |||
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BGer 5F_7/2022 vom 08.04.2022 | |
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5F_7/2022 |
Sentenza dell'8 aprile 2022 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Herrmann, Presidente,
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Escher, Marazzi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
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A ssicurazione B.________,
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
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via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
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vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza 5A_89/2022 del Tribunale federale svizzero del 16 febbraio 2022.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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Con sentenza 5A_89/2022 del 16 febbraio 2022, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 4 febbraio 2022 inoltrato da A.________ avverso una decisione 14 gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (che aveva a sua volta respinto un ricorso di A.________ contro il verbale di pignoramento 3 novembre 2021 emanato dall'Ufficio di esecuzione di Locarno nel quadro delle esecuzioni promosse dall'assicurazione B.________ e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG).
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2.
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Mediante domanda di revisione 1° aprile 2022 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di "rivalutare" la sua sentenza 5A_89/2022, di annullare le spese giudiziarie pari a fr. 200.-- poste a suo carico in tale sentenza, di "respingere, ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 03 novembre 2021" e di dispensarlo dal pagamento di eventuali spese per la sua domanda di revisione.
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Nel medesimo scritto A.________ ha anche chiesto la revisione della sentenza 5A_88/2022 del Tribunale federale del 16 febbraio 2022. Tale istanza è stata trattata separatamente (v. sentenza 5F_6/2022 pronunciata in data odierna).
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3. | |
3.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_13/2018 del 9 aprile 2018).
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3.2. Lo scritto all'esame non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge (l'istante si limita infatti, in sostanza, a riproporre un lungo passaggio del suo ricorso 4 febbraio 2022 e a ridi scutere liberamente la sentenza 5A_89/2022) e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione risulta pertanto manifestamente inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
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4.
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La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'istanza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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I l Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria dell'istante è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
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4.
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Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
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Losanna, 8 aprile 2022
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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