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BGer 5A_281/2022 vom 26.04.2022
 
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5A_281/2022
 
 
Sentenza del 26 aprile 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Locarno,
 
via della Posta 9, 6601 Locarno,
 
1. Assicurazione B.________ SA,
 
2. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.35).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nel quadro delle esecuzioni promosse dall'assicurazione B.________ SA e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (facenti parte del gruppo 3) nei confronti di A.A.________, in data 26 gennaio 2022 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota ereditaria di 1/6 nella comunione fu C.A.________ (stimata in fr. 102'906.--) e di un conto bancario presso D.________ (stimato in fr. 2'500.--). Il pignoramento è stato verbalizzato il 25 febbraio 2022 e notificato all'escusso il 7 marzo 2022.
 
Con sentenza 23 marzo 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso presentato in data 17 marzo 2022 dall'escusso. La Corte cantonale ha in particolare osservato che il ricorrente non poteva più rimettere in discussione le pretese dei creditori pignoranti (che egli avrebbe potuto contestare nelle procedure di rigetto dell'opposizione, ormai terminate con sentenze definitive), che l'escusso non aveva dimostrato che il saldo del conto bancario sarebbe composto da redditi suoi non risparmiati e che per il resto il ricorso non conteneva una sufficiente motivazione.
 
2.
 
Con ricorso 14 aprile 2022 A.A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale decisione, di " ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e conte nute nel Verbale di pignoramento 25.02.2022, anche le operazioni fatte all'Ufficio dei registri di Locarno, a l creditore ipotecario e alla banca D.________e ai coeredi" e di dispensarlo dal pagamento di spese per il suo rimedio. Il ricorrente ha anche chiesto di conferire "l'effetto sospensivo di tutte le procedure in corso: gruppo 1 e gruppo 2 [...] e la presente gruppo 3".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente contesta il verbale di pignoramento 25 febbraio 2022 (e "il verbale interno delle operazioni di pignoramento 12.05.2021"), affermando che, diversamente da quanto sostenuto dall'autorità di vigilanza, egli non avrebbe avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti. A suo dire, inoltre, i beni pignorati sarebbero indispensabili per il suo sostentamento. Sostiene infine di non aver potuto visionare l'incarto completo del procedimento.
 
3.3. Tali argomenti ricorsuali si esauriscono però in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali. Privo di un serio confronto con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata, il ricorso disattende l'art. 42 cpv. 2 LTF.
 
Il semplice accenno alla violazione del diritto di essere sentito (v. art. 29 cpv. 2 Cost.) non può peraltro soddisfare le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La richiesta di conferire l'effetto sospensivo e di richiamare l'incarto cantonale diventa pertanto priva di oggetto.
 
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 26 aprile 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini