| BGer 6S.500/2001 | 
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  BGer 6S.500/2001 vom 26.02.2002  | 
{T 0/2}
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6S.500/2001 MDE
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CORTE   DI   CASSAZIONE   PENALE
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Seduta del 26 febbraio 2002
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Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
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sidente della Corte, Wiprächtiger, Kolly, Karlen e Ramelli,
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supplente.
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Cancelliera: Bino.
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Visto il ricorso per cassazione proposto il 22 luglio 2001
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da A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bel-
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linzona, contro la sentenza del 3 luglio 2001 emanata dalla
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento
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penale aperto nei suoi confronti per violenza carnale,
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sequestro di persona e rapimento;
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R i t e n u t o   i n   f a t t o :
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A.-  Il 26 settembre 2000 A.________, veniva posto
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in stato di accusa per violenza carnale, sequestro di per-
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sona e rapimento. Era accusato di avere costretto, la notte
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tra il 28 e 29 marzo 2000, la cittadina brasiliana
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B.________ a subire con minaccia, violenza e pressioni psi-
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cologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento,
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tenendola sotto chiave e sotto tiro di una pistola giocat-
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tolo fino a quando, alle ore 9.45 dell'indomani, si calava
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da un balconcino e trovava rifugio nell'appartamento sotto-
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stante.
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B.-  Il 30 novembre 2000 la Corte delle assise cri-
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minali, riunita a Bellinzona, riconosceva A.________ colpe-
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vole di sequestro di persona per avere tenuto rinchiusa nel
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proprio appartamento, sotto la minaccia di una pistola
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giocattolo, B.________ dalle ore 7.00  alle ore 9.45 di
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mercoledì 29 marzo 2000; lo proscioglieva dell'accusa di
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violenza carnale e rapimento per i fatti che precedevano le
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ore 7.00 di quel giorno, e lo condannava, computato il
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carcere preventivo sofferto, a 18 mesi di reclusione nonché
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all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5
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anni, sospesa con un periodo di prova di 2 anni, nonché al
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versamento a B.________ di fr. 5'000.-- per torto morale,
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di fr. 184.-- per danni materiali - con rinvio dell'inte-
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ressata al foro civile per la quantificazione di ulteriori
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pretese civili - e di fr. 6'000.-- per ripetibili.
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C.-  Il 3 luglio 2001 la Corte di cassazione e di
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revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso di A.________ e
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riformava la sentenza impugnata nel senso che la pena
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inflittagli veniva ridotta a 6 mesi di detenzione.
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D.-  Con tempestivo ricorso per cassazione,
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A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro
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la sentenza della CCRP e ne postula l'annullamento, con
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protesta di tasse e ripetibili.
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E.-  Non sono state chieste osservazioni sul ricor-
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so.
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Considerando   in   diritto :
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1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
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con libero potere l'ammissibilità del rimedio esperito,
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senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti
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delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 con-
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458 consid. 1).
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b)  Il ricorso per cassazione può essere fondato
  | 
unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269
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cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
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dura penale [PP; RS 312.0]; v. anche Martin Schubarth,
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Nichtigkeitbeschwerde 2001 [Nichtigkeitbeschwerde], Berna
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2001, n. 149 e segg.). La Corte di cassazione penale del
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Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto
  | 
dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza
  | 
proposizione PP). La motivazione del ricorso non deve cri-
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ticare tali accertamenti né proporre eccezioni e impugna-
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zioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
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Il gravame, presentato dall'accusato, la cui legit-
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timazione è pacifica (art. 270 cpv. 1 lett. a PP; Schubarth
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[Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 81 e segg.), nel pie-
  | 
no rispetto dei requisiti formali (art. 272 PP), è ammissi-
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bile.
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2.- a)  In virtù  dell'art. 183 cpv. 1 CP, è puni-
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bile per reato di sequestro di persona chi indebitamente
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arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro
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modo della sua libertà personale. Il bene giuridico protet-
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to è la libertà di movimento. I presupposti sono adempiuti
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se la persona è privata della libertà di andare, di venire
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e di scegliere il luogo dove vuole stare. Non è necessario
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che la privazione di libertà sia di lunga durata, qualche
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minuto è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizerisches
  | 
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, ad
  | 
art. 183, n. 7). Poco importa il modo in cui l'agente trat-
  | 
tiene la sua vittima (Martin Schubarth, Kommentar zum
  | 
schweizerischen Strafrecht [Kommentar], Vol. 3, Berna 1994,
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ad art. 183, n. 14-20); una persona può essere sequestrata
  | 
ricorrendo alla minaccia, alla violenza, oppure sottraendo-
  | 
le ciò di cui ha bisogno per partire o ponendola in condi-
  | 
zioni tali da impedirle comprensibilmente di andarsene
  | 
(Bernard Corboz, Les principales infractions, Berna 1999,
  | 
Vol. II, ad art. 183, n. 5-9/14-15 e rinvii; Günter Stra-
  | 
tenwerth, Straftaten gegen Individualinteressen, BT I,
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Berna 1995, 5a ed., n. 26, pag. 117).
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b)  È accertato in modo insindacabile (art. 277bis
  | 
cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che verso le ore 7.00 del
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mattino del 29 novembre 2000, dopo aver avuto rapporti
  | 
sessuali con il ricorrente, la resistente, dicendo di vole-
  | 
re prendere dal portafoglio di quest'ultimo fr. 20.-- per
  | 
pagare un taxi e rientrare a casa, prelevava in realtà fr.
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230.--, ossia tutto il denaro ivi contenuto. Resosene con-
  | 
to, il ricorrente ne pretendeva la restituzione immediata.
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Nasceva così un'accesa discussione. Egli chiudeva a chiave
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la porta dell'appartamento per obbligare l'interessata a
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restituire il maltolto, impedendole di partire. La minac-
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ciava poi con una pistola giocattolo, che sembrava vera, e
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ricuperava il denaro sottratto. Dopodiché, tratteneva la
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vittima nell'appartamento, temporeggiando, tergiversando e
  | 
comportandosi in modo tale da gettarla in uno stato di
  | 
terrore e di angoscia così profondo da indurla a gettarsi
  | 
dal terrazzino dell'appartamento.
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c)  La CCRP ha ritenuto che il ricorrente, una
  | 
volta accortosi della somma sottratta e in virtù del suo
  | 
diritto di ottenerne senza indugio la restituzione (art.
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926 cpv. 2 CC e 32 CP), poteva trattenere la resistente il
  | 
tempo necessario - una ventina di minuti al massimo - alla
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polizia locale per giungere sul posto. Avendola costretta a
  | 
rimanere nell'appartamento senza motivo apparente, egli si
  | 
è reso colpevole di sequestro di persona per tutto il tempo
  | 
che ha ecceduto quanto sarebbe occorso al normale interven-
  | 
to delle forze dell'ordine, ossia per più di 2 ore.
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d)  È d'uopo premettere che, di regola, il fermo di
  | 
una persona sospettata di aver perpetrato un reato è legit-
  | 
timo solo se si fonda su un ordine di arresto pronunciato
  | 
dalle autorità competenti. Ma non sempre è possibile emana-
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re l'ordine di arresto in tempo; ragion per cui,
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eccezionalmente e di fronte all'urgenza, le forze
  | 
dell'ordine ed anche i singoli cittadini possono arrestare
  | 
un indiziato (Schubarth [Kommentar], op. cit., ad art. 183,
  | 
n. 33-34). L'art. 99 del Codice di procedura penale
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ticinese (CPP/TI), applicato a ragione dalla CCRP, prevede
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che l'autore colto in flagrante o quasi flagrante reato può
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essere arrestato da "chiunque". Il fermo da parte di un
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singolo cittadino deve
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avere per scopo di ovviare al pericolo di fuga del malfat-
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tore per poi consegnarlo alla polizia (Schubarth [Kommen-
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tar], op. cit., ad art. 183, n. 36). Nello stesso ordine di
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idee s'inserisce l'incontestabile diritto dell'offeso di
  | 
trattenere l'offensore per ricuperare una cosa sottratta in
  | 
modo illecito ai sensi dei combinati disposti degli art.
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926 cpv. 2 CC e 32 CP. L'esercizio di tale diritto deve
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durare il meno possibile; ogni costrizione non necessaria
  | 
costituisce una privazione di libertà arbitraria anche se
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giustificata all'origine (Schubarth [Kommentar], op. cit.,
  | 
ad art. 183, n. 37). Essendo accertato in modo insindaca-
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bile (art. 277bis cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che circa
  | 
20 minuti sarebbero occorsi alla polizia locale per giunge-
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re all'appartamento e che la resistente poteva ragionevol-
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mente essere presunta l'autrice del furto, il ricorrente
  | 
aveva il diritto di trattenerla solo durante quei pochi mi-
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nuti; dopodiché - il denaro essendo per di più stato resti-
  | 
tuito - il sequestro litigioso non aveva più alcun fonda-
  | 
mento e, pertanto, era illecito.
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e)  Il ricorrente sostiene che la sua condanna per
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sequestro di persona viola l'art. 183 n. 1 CP poiché, rien-
  | 
trato in possesso dell'ammanco in modo legittimo, egli non
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ha più compiuto alcun atto suscettibile di ostacolare la
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libertà di movimento della resistente.
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f)  L'argomentazione del ricorrente è manifestamen-
  | 
te contraddetta dagli accertamenti operati in sede cantona-
  | 
le da cui risulta, in modo insindacabile (art. 277bis cpv.
  | 
1 e 273 cpv. 1 lett. b PP), che egli aveva ammesso davanti
  | 
agli inquirenti di aver trattenuto la resistente anche dopo
  | 
la restituzione dell'ammanco, in particolare temporeggiando
  | 
e mettendosi a guardare la televisione. Inoltre, benché a
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suo dire avesse avuto l'intenzione di riaccompagnarla a
  | 
casa verso le ore 9.30, alle ore 9.45 non lo aveva ancora
  | 
fatto. Non risulta altresì che, dopo aver riottenuto il
  | 
denaro, il ricorrente avesse aperto la porta del suo appar-
  | 
tamento o dato la chiave alla sua vittima. Contrariamente a
  | 
quanto sostenuto nell'impugnativa, la resistente non era
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libera di andarsene quando e come meglio credeva: era rin-
  | 
chiusa nell'appartamento, in un palese stato di eccitazione
  | 
e di angoscia esacerbato dal comportamento ostinato del suo
  | 
carceriere, insensibile alle sue implorazioni al punto da
  | 
proporle di avere altri rapporti sessuali. Il suo sequestro
  | 
è durato fino a quando, esasperata e non potendo credere,
  | 
vista anche la presenza dell'arma, di poter partire senza
  | 
pericolo (Corboz, op. cit., n. 15 e Schubarth [Kommentar],
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op. cit., ad art. 183, n. 20 e 21), si è calata dal terraz-
  | 
zino sottraendosi così, dopo più di 2 ore di prigionia,
  | 
all'imperio del ricorrente (DTF 119 IV 216 consid. 2f).
  | 
Pertanto, condannando quest'ultimo per sequestro di persona
  | 
per il lasso di tempo che andava oltre il necessario per la
  | 
chiamata e l'arrivo della polizia locale, la CCRP non ha
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violato il diritto federale.
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3.- a)  In via subordinata, il ricorrente contesta
  | 
la pena inflittagli che considera eccessiva e lesiva dell'
  | 
art. 63 CP.
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b)  Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la
  | 
pena essenzialmente alla colpa del reo. Questa disposizione
  | 
non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi
  | 
pertinenti per la commisurazione. La giurisprudenza, a cui
  | 
si rinvia, li ha interpretati in modo diffuso (v. da ultimo
  | 
DTF 127 IV 101 consid. 2). In questa sede è sufficiente ri-
  | 
levare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, frui-
  | 
sce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene
  | 
solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo
  | 
potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca
  | 
dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei
  | 
all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente
  | 
(DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 49 consid. 2a; 122 IV
  | 
299 consid. 2a, 241 consid. 1a, 156 consid. 3b; 121 IV 193
  | 
consid. 2a, 3 consid. 1a; 120 IV 136 consid. 3a).
  | 
c)  La CCRP ha ridotto, in quanto eccessivamente
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severa, la pena pronunciata dai primi giudici da 1 anno e 6
  | 
mesi di reclusione a 6 mesi di detenzione. Essa ha negato
  | 
che il sequestro fosse qualificato poiché il ricorrente
  | 
aveva impugnato la pistola giocattolo solo per riavere il
  | 
denaro ed evitare che la donna "spaccasse tutto" o "facesse
  | 
casino". Ha comunque precisato che la colpa di quest'ultimo
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era tutt'altro che leggera: egli aveva agito in modo tale
  | 
da profondere nella resistente, per 2 ore abbondanti, ango-
  | 
scia e terrore, fino a spingerla, a rischio della sua vita,
  | 
a calarsi dal terrazzino. A favore del reo ha ribadito che
  | 
all'origine della vicenda vi era un furto, che il fermo
  | 
della donna all'inizio era legittimo e che il sequestro di
  | 
persona non era il frutto di una fredda premeditazione ben-
  | 
sì di una situazione degenerata in un acceso diverbio. Ha
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ricordato poi i precedenti penali dell'interessato, senza
  | 
tuttavia conferire loro un peso particolare, ossia la con-
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danna del 5 giugno 1991 a 15 giorni di detenzione e a una
  | 
multa fr. 150.-- per furto d'uso, nonché la condanna dell'
  | 
11 febbraio 1994 a una multa di fr.  900.-- per infrazione
  | 
grave alla circolazione stradale. Ha constatato in seguito
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la recidiva dovuta a una precedente condanna pronunciata il
  | 
9 ottobre 1997 a 3 anni di reclusione per ripetuta infra-
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zione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,
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condanna sospesa per dare luogo al collocamento del ricor-
  | 
rente in un istituto per tossicomani in applicazione dell'
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art. 44 CP; ha ritenuto poi che l'aggravante della recidi-
  | 
va, benché non andasse sopravvalutata, giustificava per lo
  | 
meno l'aumento della pena di base di un mese. Ha infine te-
  | 
nuto conto che il ricorrente è padre di una figlia e che,
  | 
da quando è stato liberato condizionalmente il 14 marzo
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1998 dall'istituto per tossicomani, non ha più commesso de-
  | 
litti sotto l'influsso di droghe ed ha sempre lavorato.
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d)  Il ricorrente si duole del peso eccessivo ac-
  | 
cordato alla recidiva e di un ingiustificabile duplice
  | 
computo di quest'ultima: dapprima nell'apprezzamento dei
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suoi precedenti penali e in seguito come recidiva.
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e)  La CCRP ha considerato il carattere problemati-
  | 
co dell'aggravante della recidiva quando, come nella fatti-
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specie, si riferisce ad un illecito senza relazione alcuna
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con il reato successivo. Nel gravame non vengono addotte
  | 
valide ragioni per cui l'aumento della pena di base di un
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mese debba essere considerato come eccessivo al punto da
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costituire un abuso del potere di apprezzamento. Per quanto
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concerne infine il preteso duplice computo, la critica
  | 
appare infondata poiché, come testé visto (v. supra, con-
  | 
sid. 3c in fine), la CCRP ha ponderato la condanna del 9
  | 
ottobre 1997 esclusivamente nell'ambito della recidiva.
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f)  Il ricorrente considera altresì la pena inflit-
  | 
tagli come manifestamente eccessiva se paragonata a quelle
  | 
irrogate in casi simili. A sostegno della sua tesi egli
  | 
cita la DTF 101 IV 402 in cui l'agente colpevole di avere
  | 
sequestrato una persona per 8 ore era stato sanzionato con
  | 
una pena di 3 mesi di detenzione, e la DTF 104 IV 170 in
  | 
cui per aver trattenuto una persona per 2 ore e mezza con
  | 
la forza, l'agente era stato condannato alla pena di 3 mesi
  | 
e 20 giorni di detenzione.
  | 
g)  Secondo giurisprudenza costante, non spetta
  | 
alla Corte di cassazione del Tribunale federale vegliare
  | 
affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupo-
  | 
losamente; tale controllo sarebbe contrario al principio
  | 
dell'individualizzazione della pena voluta dal legislatore
  | 
(DTF 124 IV 44 consid. 2c). Quanto precede vale anche quan-
  | 
do, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della
  | 
pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate
  | 
in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua (DTF 116 IV
  | 
292 consid. 2). Considerati gli innumerevoli fattori che
  | 
intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni
  | 
con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si
  | 
rivela per lo più infruttuoso. Non è inoltre sufficiente,
  | 
come fa il ricorrente, richiamare uno o due casi dove in
  | 
apparenza sono state pronunciate pene meno severe per dimo-
  | 
strare che la sanzione sia così severa da costituire un
  | 
abuso del potere di apprezzamento (v. DTF 120 IV 136 con-
  | 
sid. 3a). La Corte cantonale ha comunque ponderato con ri-
  | 
gore gli elementi determinanti per la commisurazione della
  | 
pena impugnata. Ma non solo. Per motivare la riduzione
  | 
dell'eccessiva sanzione pronunciata dai primi giudici si è
  | 
riferita lei stessa a precedenti giurisprudenziali. In
  | 
siffatte circostante la censura è infondata.
  | 
h)  Il ricorrente sostiene infine che la CCRP non
  | 
ha tenuto sufficientemente conto delle conseguenze giuridi-
  | 
che della pena inflittagli.
  | 
i)  La Corte cantonale ha esaminato in modo diffuso
  | 
l'inevitabile applicazione dell'art. 45 n. 3 cpv. 1 che
  | 
prevede il ripristino del collocamento in istituto o l'ese-
  | 
cuzione delle pene sospese per il liberato che è condannato
  | 
a una pena privativa di libertà superiore a 3 mesi per un
  | 
crimine o un delitto commessi durante il periodo di prova.
  | 
Ha espresso il suo scetticismo a proposito delle conseguen-
  | 
ze sulla risocializzazione dell'espiazione della pena resi-
  | 
dua di 32 mesi di reclusione a cui dovrà verosimilmente
  | 
sottomettersi il ricorrente; ha concluso tuttavia che la
  | 
pena litigiosa non poteva essere dimezzata per questo solo
  | 
motivo.
  | 
l)  Il ragionamento della CCRP non da adito a cri-
  | 
tica. È doveroso, nell'ambito della commisurazione della
  | 
pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che osta-
  | 
colino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra
  | 
l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF
  | 
127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2; 119 IV 125 con-
  | 
sid. 3b). In particolare, il giudice può ridurre una pena
  | 
apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguen-
  | 
ze sull'esistenza futura del condannato appaiono eccessiva-
  | 
mente severe (Matthias Härri, Folgenberücksichtigung bei
  | 
der Strafzumessung, in: RPS 116/1998, pagg. 212-214 e in
  | 
particolare il rinvio all'art. 49 cpv. 1 dell'avamprogetto
  | 
della Commissione peritale sulla revisione delle disposi-
  | 
zioni generali del Codice penale svizzero il quale prevede
  | 
esplicitamente che, commisurando la pena, il giudice deve
  | 
ponderarne l'effetto prevedibile sull'esistenza futura
  | 
dell'agente; Hans Wiprächtiger, Strafzumessung und beding-
  | 
ter Strafvollzug - eine Herausforderung für die Strafbehör-
  | 
den, in: RPS 114/1996, pag. 440; v. anche sulla pratica dei
  | 
tribunali tedeschi Eckhard Horn, Systematischer Kommentar
  | 
zum Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, 7a ed., 2001, § 46,
  | 
n. 137 e segg.). Ciò non toglie che l'elemento determinante
  | 
resta comunque la proporzione con la colpa del reo (DTF 127
  | 
IV 97 consid. 3). La CCRP - senza violare il diritto
  | 
federale - ha ritenuto che una pena di 6 mesi, per quanto
  | 
severa, è adeguata alla colpa del ricorrente. Non vi è
  | 
ragione di ridurla della metà  per evitare l'espiazione
  | 
della pena sospesa al momento della condanna del 9 ottobre
  | 
1997. La soluzione potrebbe essere diversa se la sanzione
  | 
impugnata fosse vicina al limite legale di 3 mesi al di
  | 
sotto del quale non vi è luogo d'applicare l'art. 45 n. 3
  | 
cpv. 1 CP. Tale era il caso nella DTF 119 IV 125, richia-
  | 
mata a ragione dalla Corte cantonale, ove al condannato,
  | 
che si era emendato notevolmente, era stata inflitta una
  | 
sanzione di 4 mesi di detenzione (v. anche la giurispruden-
  | 
za costante che impone di commisurare la pena tenendo con-
  | 
to, tra l'altro, del limite di 18 mesi a cui soggiace la
  | 
sospensione condizionale in virtù dell'art. 41 n. 1 CP,
  | 
ultima in data DTF 127 IV 97 consid. 3). È inoltre accerta-
  | 
to che il ricorrente era stato formalmente avvertito delle
  | 
conseguenze di un'eventuale recidiva e, pertanto, perfetta-
  | 
mente cosciente delle conseguenze a cui si sarebbe esposto
  | 
se avesse deluso la fiducia in lui riposta. Di poco rilievo
  | 
appaiono sotto questo profilo la sua buona condotta dopo la
  | 
liberazione condizionale e il fatto che sia divenuto padre
  | 
di una bambina. Riguardo alla sua recente paternità, e con-
  | 
trariamente alla fattispecie oggetto della giurisprudenza
  | 
citata nel gravame (sentenza 6S.596/2000 del 22 febbraio
  | 
2001, consid. 3b), non sono stati accertati elementi di
  | 
fatto atti a fare temere che la separazione da sua figlia
  | 
lo colpirebbe in modo così grave e particolare da dover
  | 
influire sulla commisurazione della pena (DTF 102 IV 231
  | 
consid. 3ab inizio).
  | 
m)  Un'eventuale sospensione condizionale della pe-
  | 
na - che permetterebbe di eludere le conseguenze dell'art.
  | 
45 n. 3 cpv. 1 CP - è infine esclusa poiché mancano i pre-
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supposti oggettivi. In virtù dell'art. 41 n. 1 cpv. 2 CP la
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sospensione non è ammissibile se, nei 5 anni precedenti il
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reato commesso, il condannato ha scontato una pena di re-
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clusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine
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o un delitto intenzionale. Una privazione di libertà subita
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in esecuzione di una misura ai sensi degli art. 43, 44, 91
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o 100bis CP non costituisce una ragione obiettiva per nega-
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re la sospensione condizionale (DTF 113 IV 10 consid. 1c).
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Pertanto, il periodo che il ricorrente ha trascorso in uno
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stabilimento per tossicomani prima della sua liberazione
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non è determinante. Tuttavia, secondo giurisprudenza co-
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stante, nell'ambito dell'art. 41 CP il carcere preventivo è
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assimilato alla pena privativa di libertà sulla quale esso
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è computato (DTF 110 IV 65 consid. 3, 109 IV 8; v. anche
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Trechsel, op. cit., ad. art. 41, n. 24, 25 e 27). Nella
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fattispecie è accertato che il ricorrente ha parzialmente
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scontato la pena di 3 anni di reclusione pronunciata il 9
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ottobre 1997 in carcere preventivo dal 13 settembre 1995 al
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22 aprile 1996, ossia per più di 4 mesi. Tale durata è sta-
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ta computata sulla pena prima che la sua esecuzione fosse
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sospesa a favore del collocamento in un istituto per tossi-
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comani. Pertanto, la sospensione condizionale è oggettiva-
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mente esclusa.
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n)  La pena litigiosa appare dura, come lo rivela
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la stessa Corte cantonale, ma non eccessiva al punto da
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costituire un abuso del potere di apprezzamento del giudice
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di merito. Al riguardo, come testé visto, il ricorrente non
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cita alcun elemento determinante. Pertanto, il diritto
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federale non è stato violato.
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4.-  Il gravame è circoscritto all'azione penale;
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essendo quest'ultimo infondato, non vi è ragione di esami-
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nare nel merito la condanna per quanto concerne le pretese
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civili (Schubarth [Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 276
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e rinvii). Le spese seguono la soccombenza (art. 278 PP).
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Per questi motivi
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i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e
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p r o n u n c i a :
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1.  Il ricorso è respinto.
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2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
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carico del ricorrente.
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3.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
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alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna-
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le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 febbraio 2002
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In nome della Corte di cassazione penale
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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La Cancelliera,
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