| BGer 2C_817/2009 | 
| BGer 2C_817/2009 vom 24.03.2010 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_817/2009
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Sentenza del 24 marzo 2010
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Müller, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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| Partecipanti al procedimento | 
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A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2003,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2009 dalla Camera di diritto
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tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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1.1 Con sentenza del 28 ottobre 2009, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso esperito il 21 maggio 2008 da A.A.________ e B.A.________ contro la decisione emessa su reclamo il 23 aprile 2008 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Biasca riguardante l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2003.
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1.2 Il 9 dicembre 2009, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato detto giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
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2.
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2.1 Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
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2.2 L'art. 44 cpv. 1 LTF prescrive che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo. L'art. 44 cpv. 2 LTF specifica che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Per giurisprudenza, tale termine non è prolungato neppure se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 31 consid. 2b pag. 34 seg.; sentenza 2C_404/2008 del 30 maggio 2008). Dette regole valgono inoltre anche nel caso la posta venga recapitata in una casella postale (DTF 123 III 492 consid. 1 pag. 492 segg.; sentenza 2D_75/2009 del 2 dicembre 2009).
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2.3 L'art. 45 cpv. 1 LTF prevede infine che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente, mentre l'art. 48 cpv. 1 LTF specifica che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
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3.
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Nel caso specifico, risulta dall'estratto "Track & Trace" del 24 marzo 2010 che la sentenza cantonale è stata spedita ai ricorrenti il 29 ottobre 2009 e che l'avviso di ricevimento è stato notificato nella loro casella il giorno seguente. Il periodo di sette giorni di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF è quindi venuto a scadenza il 6 novembre 2009 (data apposta sulla busta doc. A, che viene erroneamente definita dai ricorrenti quale momento dell'intimazione).
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Benché il suo ritiro da parte dei destinatari sia avvenuto il 9 novembre 2009, il termine per ricorrere contro la sentenza citata - il cui recapito era per altro atteso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3. pag. 399) - ha cominciato a decorrere già il 7 novembre precedente, ovvero il giorno successivo al settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 6 dicembre 2009 (art. 44 cpv. 1 e 2 LTF). Essendo il 6 dicembre 2009 una domenica, ultimo giorno utile per presentare ricorso risulta essere stato lunedì 7 dicembre 2009 (art. 45 cpv. 1 LTF).
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Il ricorso inoltrato, spedito il 9 dicembre, è quindi tardivo e, di conseguenza, inammissibile (art. 48 cpv. 1 LTF).
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4.
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Per quanto precede, il gravame va deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Losanna, 24 marzo 2010
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente:  Il Cancelliere:
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Müller  Savoldelli
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