Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
{T 0/2} 
1C_289/2010 
Decreto del 21 giugno 2010 
I Corte di diritto pubblico 
Composizione 
Giudice federale Féraud, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
contro 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
Oggetto 
esonero dal pagamento della tassa di giustizia (revisione), 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2010 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che il 7 giugno 2010 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro una decisione emanata il 7 maggio 2010 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo; 
che con scritto del 16 giugno 2010 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese; 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 giugno 2010 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente:  Il Cancelliere: 
Féraud  Crameri