| BGer 8C_337/2018 | 
| BGer 8C_337/2018 vom 04.06.2018 | 
| 8C_337/2018 | 
| Sentenza del 4 giugno 2018 | 
| I Corte di diritto sociale | 
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Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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| Partecipanti al procedimento | 
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 aprile 2018 (35.2017.150).
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| Visti: | 
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la decisione del 9 novembre 2017, confermata su opposizione il 22 novembre 2017, che ha respinto la domanda di condono relativa alla restituzione di indennità giornaliere già percepite,
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il giudizio emesso il 18 aprile 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
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il ricorso al Tribunale federale presentato il 4 maggio 2018 (timbro postale),
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| considerando: | 
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che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che, trattandosi unicamente di una decisione di condono, il ricorrente non è abilitato a ridiscutere liberamente l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF e contrario; DTF 122 V 221 consid. 2 pag. 223; da ultimo sentenza 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018 consid. 1.2),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che sono anche attinenti all'accertamento dei fatti, quindi censurabili in maniera molto limitata dinanzi al Tribunale federale, gli aspetti relativi a quanto l'assicurato sapeva, voleva o ha preso in considerazione (cfr. DTF 138 V 74 consid. 8.4.1 e rinvii),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la versione dei fatti fornita dal ricorrente non potesse essere ritenuta plausibile,
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che il ricorso si diffonde in una critica generica del giudizio cantonale, senza pretendere l'insostenibilità o la manifesta inesattezza degli accertamenti operati dai giudici ticinesi,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
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| per questi motivi, il Presidente pronuncia: | 
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 4 giugno 2018
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente:    Maillard
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Il Cancelliere:    Bernasconi
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