BGE 92 I 246
 
42. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa eredi Realini contro FFS.
 
Regeste
Art. 19 lit. a EntG.
Es würde dem System des Gesetzes widersprechen, den Enteigneten eines Teils des Wertes, den das Grundstück im massgebenden Zeitpunkt des Entscheids der eidgenössischen Schätzungskommission hat, nur deshalb verlustig gehen zu lassen, weil er frühere Vergleichsofferten nicht angenommen hat.
 


BGE 92 I 246 (247):

Considerando in diritto:
Secondo un principio giurisprudenziale recentemente stabilito, la data determinante per la fissazione dell'indennità di esproprio è quella del giudizio della Commissione federale di stima (RU 89 I 343 e segg.).
Nella fattispecie, le esproprianti vorrebbero però che l'indennità sia stabilita sulla base del valore che il fondo espropriato aveva precedentemente, nel 1963, all'epoca cioè in cui esse hanno fatto all'espropriata una ragionevole proposta transattiva. Secondo le esproprianti l'espropriata, rifiutando la proposta, avrebbe perduto il diritto di prevalersi degli aumenti di valore posteriori ad essa. Il rifiuto dell'espropriata dovrebbe infatti essere considerato come un atto di speculazione tendente a un ingiustificato prolungamento della procedura, e suscettibile pertanto di simile sanzione. Esse si riferiscono, a questo riguardo, ad un brano della sentenza RU 89 I 343 (e più precisamente al consid. 5 lett. e a p. 351), ove è contenuta una allusione a tale quesito, senza che peraltro esso sia stato risolto.
L'opinione delle esproprianti non può però essere condivisa in concreto. L'espropriato, che viene costretto a cedere il suo bene attraverso l'espropriazione, non commette un atto sleale se rifiuta offerte transattive per rimettersi al giudizio dell'autorità competente, reso nelle forme della procedura. È ciò anche qualora le sue pretese si rivelassero eccessive, una volta la procedura terminata. La riserva formulata nella sentenza suesposta ha certo una ragione d'essere nel caso possibile in cui una parte si è sforzata di guadagnare tempo con manovre dilatorie contrarie alla buona fede. Ma nulla di simile è stato addotto in concreto a carico dell'espropriata. Da sè solo, il fatto di rifiutare un'offerta transattiva formulata con la riserva di tutti i diritti - ciò che deve valere per entrambe le parti - non può considerarsi una manovra di tal genere. La legge favorisce il ricorso alla procedura d'espropriazione da parte dell'espropriato, a tal punto che, di regola, anche le spese dei suoi ricorsi infondati proposti davanti al Tribunale federale non sono messe a suo carico (art. 116 LEspr.). Sarebbe contrario al sistema legale privare l'espropriato d'una parte del valore che il fondo ha alla data determinante della decisione, per il solo motivo ch'egli non ha accettato offerte transattive anteriori. L'adozione di un simile criterio sarebbe per di più di natura tale da creare

BGE 92 I 246 (248):

la confusione e l'incertezza e obbligherebbe le Commissioni federali di stima a scegliere per le loro valutazioni date determinanti diverse a seconda che ci sia stata o no una offerta transattiva. Tale soluzione comporterebbe una insicurezza giuridica e annullerebbe il beneficio risultante dalla sentenza sopra citata.
Di conseguenza, non potendosi affermare che l'espropriata ha adottato in mala fede manovre dilatorie, al fine di ritardare il giudizio della Commissione per trarne un indebito profitto, è determinante, in concreto, il valore del fondo alla data in cui la Commissione lo ha stimato.