Il Tribunale federale definisce le questioni di fatto e di diritto in applicazione degli art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b e 277 bis cpv. 1 PPF (RU 83 IV 140 consid. 3, 88 IV 114/15, 89 IV 102 consid. 2). Ma procede a tale definizione solo per stabilire i limiti del suo potere di apprezzamento, e quindi della sua competenza ratione materiae. Trattandosi di norme di natura processuale, nel cui ambito il diritto federale non contiene alcuna speciale norma derogatoria (art. 365 CP), in questo campo i cantoni non sono però vincolati alla giurisprudenza stabilita da questa sede nell'interpretazione delle norme del PPF, applicabili al ricorso federale per cassazione. Essi possono
BGE 94 IV 144 (146):
conferire ad un tribunale l'esclusivo giudizio sui fatti e concedere determinati rimedi limitatamente alle questioni di diritto (federale o cantonale). L'interpretazione delle relative norme di diritto cantonale, quand'anche fosse in contrasto con quella espressa dal Tribunale federale in applicazione delle analoghe norme del PPF, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione a questa sede (art. 273 cpv. 1 lett. b PPF; cfr. sentenza inedita 12 agosto 1943 su ricorso Procuratore generale della confederazione c. Maderni).