BGE 108 V 226
 
50. Sentenza del 25 marzo 1982 nella causa P. contro Cassa cantonale di compensazione e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Regeste
Art. 48 Abs. 2 Satz 2 IVG.
 
Sachverhalt


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A.- L'assicurato P., nato nel 1943, è affetto da grave schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi e catatoniforme senza possibilità di cura e di inserimento, dal profilo medico, in un'attività lavorativa proficua. A causa dell'affezione dal 1963 egli è totalmente dipendente dal punto di vista economico dai suoi familiari.
Per l'assicurato, successivamente a ripetuti suoi rifiuti, è stata presentata il 19 gennaio 1979 una domanda di rendita d'invalidità. Con decisione del 27 marzo 1980 la Cassa di compensazione gli ha assegnato una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1o gennaio 1978, limitando l'inizio del diritto alla prestazione agli ultimi 12 mesi precedenti la domanda, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase).
B.- L'interessato ha fatto proporre ricorso contro la decisione amministrativa postulando l'erogazione della rendita a contare dal 1o gennaio 1968. A sostegno del gravame veniva asserito che, pur essendo invalido in misura pensionabile, l'insorgente si era sempre rifiutato di presentare la domanda ignorando, date le sue condizioni psichiche, i fatti motivanti il diritto.
Con giudizio del 22 luglio 1980 il Tribunale cantonale ha

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disatteso le conclusioni dell'insorgente. Secondo i primi giudici i certificati medici comprovavano che lo stato psichico di P. era notevolmente compromesso già nel 1963, lo era stato in seguito e che solo nel 1979 il medico curante era riuscito a convincerlo a chiedere l'erogazione di una rendita d'invalidità. Se il suo stato di salute non gli aveva permesso di rendersi conto dei fatti che davano origine al diritto e l'insorgente poteva invocare la scemata capacità di discernimento, la stessa esimente non poteva essere riconosciuta ai genitori che concretamente avevano continuato a provvedere al suo sostentamento. Poiché essi avrebbero legittimamente potuto sostituirsi a lui per quanto attiene alla capacità di agire e che tale facoltà non era stata utilizzata per dei motivi ininfluenti ai fini del gravame, la restituzione dei termini prevista dall'art. 48 cpv. 2 LAI non poteva essere concessa.
C.- Con il ricorso di diritto amministrativo per P. si ribadisce la richiesta di erogazione di una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1o gennaio 1968. Si protestano spese e ripetibili di sede cantonale e federale, si asserisce che la motivazione del querelato giudizio sarebbe in contrasto con quanto asserito nella sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 102 V 117 - dal momento che il ricorrente era stato oggettivamente nell'impossibilità di presentare una domanda di rendita - indipendentemente dal fatto che i suoi congiunti non avessero esercitato il loro diritto originario di inoltrare l'istanza, diritto che riservava loro la facoltà, ma non costituiva un obbligo di compiere tale atto.
La Cassa di compensazione propone la disattenzione del gravame. L'ufficio federale delle assicurazioni sociali per contro ne postula l'accoglimento parziale nel senso che il diritto a rendita sia da riconoscere al ricorrente retroattivamente al massimo per un periodo di 5 anni.
 
Diritto:
In virtù dell'art. 66 OAI sono legittimati alla richiesta l'assicurato o il suo rappresentante legale e, per lui, il coniuge, i parenti consanguinei in linea diretta e i fratelli e le sorelle, come anche le autorità o i terzi che assistono regolarmente l'assicurato o ne hanno durevole cura.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere per quali persone determinante sia la conoscenza dei fatti motivanti il diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 (seconda frase), la Corte plenaria ha statuito essere tali fatti da reputare conosciuti quando essi sono noti all'assicurato o al suo rappresentante legale. Irrilevante di contro è che le persone elencate all'art. 66 OAI abbiano avuto conoscenza del diritto.
4. Nel caso in esame risulta dalla documentazione sanitaria raccolta negli allegati di causa, in particolare dai certificati rilasciati il 1o novembre 1979, il 18 aprile 1980 e il 19 aprile 1980 dal dott. B., specialista FMH in psichiatria e in psicoterapia - alle conclusioni dei quali il servizio medico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aderisce - che l'affezione di cui il ricorrente è portatore,

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evidenziata nel 1963 e ritenuta con tendenza al peggioramento, è stata per lui un impedimento a conoscere i fatti motivanti il diritto alla prestazione, quando già ne ricorrevano gli estremi. L'opposizione fatta dal ricorrente alle proposte dei familiari di annunciarsi all'assicurazione per l'invalidità, attestata dal dott. B., lascia inoltre dedurre che a quell'epoca ed almeno sino alla presentazione dell'istanza del 1o novembre 1979 i suoi interessi non fossero tutelati da un rappresentante legale.
In queste condizioni l'istanza, presentata per il ricorrente all'inizio del mese di novembre del 1979, deve essere ritenuta tempestiva ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 LAI. Ne consegue che, per i principi giurisprudenziali sopra esposti, che conferiscono a P. il diritto a una rendita intera d'invalidità dal gennaio del 1974, il querelato giudizio denegantegli il versamento della prestazione anteriormente al gennaio del 1978 non può essere mantenuto e la decisione amministrativa del 27 marzo 1980 deve essere riformata nel senso che il versamento della rendita intera d'invalidità spettante al ricorrente abbia effetto dal gennaio del 1974.
Per questi motivi,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto e il querelato giudizio del 22 luglio 1980 annullato. La decisione amministrativa del 27 marzo 1980 viene riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1o gennaio 1974.