| BGer U 278/1999 | 
| BGer U 278/1999 vom 27.08.2001 | 
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[AZA 7]
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U 278/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Scartazzini, cancelliere
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Sentenza del 27 agosto 2001
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nella causa
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E.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Nicola
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Grandi, Via della Posta 4, 6900 Lugano,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- E.________, nata nel 1973, segretaria di
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professione e come tale assicurata presso l'Istituto nazionale
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svizzero di assicurazione contro gli infortuni
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(INSAI), in data 25 aprile 1996 è stata coinvolta in un
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incidente della circolazione stradale: il veicolo da lei
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guidato è entrato in collisione con un'altra autovettura
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che, uscendo da un posteggio, non aveva rispettato il suo
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diritto di precedenza. Alcune ore dopo l'incidente, l'infortunata
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ha lamentato disturbi alla testa, nausea e vertigini.
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Il giorno successivo, essa ha consultato il proprio
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medico curante, il quale le prescrisse l'applicazione di un
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collare, una cura medicamentosa e, più tardi, della fisioterapia.
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Dopo un primo periodo d'incapacità lavorativa l'interessata
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riprese l'attività al 50 % il 2 maggio e al 100 %
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il 20 maggio 1996. Un nuovo periodo d'incapacità lavorativa
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al 50 % si è protratto dal 2 luglio al 14 agosto 1996. Il
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caso venne assunto dall'INSAI, il quale erogò le prestazioni
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di legge. In data 23 aprile 1998 il datore di lavoro
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dell'assicurata, che dal 1° novembre 1997 era la ditta
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F.________ SA di C.________, ha annunciato una ricaduta. A
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dipendenza della stessa si rivelavano necessarie cure
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fisioterapiche, senza che fosse intervenuta un'interruzione
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dell'attività lavorativa.
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Con decisione 10 agosto 1998, l'INSAI ha rifiutato
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l'assunzione della ricaduta, in quanto, secondo gli accertamenti
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sanitari eseguiti il 21 luglio e consegnati in un
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rapporto del 22 luglio 1998 dal dott. C.________, medico di
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circondario dell'Istituto assicuratore, i disturbi lamentati
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non si sarebbero più trovati in un nesso di causalità
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naturale almeno probabile con l'infortunio subito il 25
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aprile 1996. Detto provvedimento, contestato sia dall'interessata
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che dalla Helsana Assicurazioni SA, la quale assicurava
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E.________ contro le malattie, è stato confermato
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mediante decisione su opposizione del 3 dicembre 1998.
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B.- La Cassa malati Helsana è insorta contro il summenzionato
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provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
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del Cantone Ticino. Fondandosi sul parere
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espresso il 25 agosto ed il 10 novembre 1998, nonché il
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10 febbraio 1999 dal medico curante dott. B.________, specialista
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FMH in neurologia, chiedeva che l'INSAI fosse condannato
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a corrispondere all'interessata le prestazioni assicurative
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in relazione con l'annuncio di ricaduta del
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23 aprile 1998. L'assicurata, rappresentata dall'avvocato
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N. Grandi di Lugano, ha domandato che il gravame proposto
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dalla Cassa venisse accolto, mentre l'Istituto opponente ha
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postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa.
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Con giudizio 14 giugno 1999 il ricorso è stato respinto.
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In sostanza, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la
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Cassa ricorrente non era riuscita a togliere fedefacenza al
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rapporto del medico di circondario stilato dal dott.
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C.________ il 22 luglio 1998, dato che nei pareri del dott.
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B.________ non erano ravvisabili elementi suscettibili di
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sostanziare la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso
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causale naturale almeno probabile tra l'evento infortunistico
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del 25 aprile 1996 ed i disturbi lamentati a dipendenza
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della ricaduta annunciata il 23 aprile 1998.
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C.- Rappresentata dal suo patrocinatore, E.________
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interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio
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cantonale. Rimprovera alla precedente istanza di non aver
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dato la dovuta importanza alle specificazioni del dott.
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B.________. In particolare adduce che, qualora non si fosse
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completamente trascurato l'ultimo certificato emesso dal
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medico curante in data 10 febbraio 1999, ci si sarebbe
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trovati confrontati con due pareri opposti, quello del
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dott. B.________ e quello del dott. C.________, il che
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avrebbe reso necessario l'allestimento di una nuova perizia
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al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di
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un nesso causale probabile. Protestate spese e ripetibili,
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conclude chiedendo che la pronunzia querelata sia annullata
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e quindi, implicitamente, che sia ammessa l'esistenza di un
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nesso di causalità naturale tra l'infortunio in oggetto ed
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il danno conseguente all'annunciata ricaduta.
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L'INSAI postula l'integrale disattenzione del gravame,
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mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non
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si è determinato. La Cassa malati Helsana ha dichiarato rinunciare
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a presentare osservazioni, rimettendosi all'apprezzamento
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di questa Corte.
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D i r i t t o :
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1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema
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di sapere se i danni alla salute lamentati dall'insorgente,
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riemersi in seguito ad una ricaduta notificata all'INSAI il
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23 aprile 1998, possano secondo il criterio della verosimiglianza
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preponderante essere considerati conseguenza trovantesi
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in un nesso di causalità naturale con l'incidente
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della circolazione verificatosi il 25 aprile 1996.
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Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente
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istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme
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legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in
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concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente
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riferimento.
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2.- a) Nell'evenienza concreta il dott. C.________,
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medico di circondario dell'INSAI, nel rapporto redatto il
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22 luglio 1998 ha esposto i punti litigiosi, si è basato su
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uno studio delle patologie riscontrate ed ha preso in considerazione
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anche le lamentele espresse dall'assicurata. A
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prescindere dall'affermazione del medico secondo cui assumerebbe
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rilevanza decisiva il fatto che non sussisterebbe
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una lesione post-traumatica strutturale - affermazione che
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non appare conforme allo stato e alle conoscenze cui è pervenuta
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la scienza medica, per la quale non è in questa situazione
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necessariamente richiesta l'esistenza di reperti
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patologici oggettivabili (cfr. DTF 117 V 363 consid.
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5d/aa) - le considerazioni del sanitario appaiono nel complesso
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sufficientemente fedefacenti ai fini del giudizio.
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Come già correttamente esposto nel querelato giudizio, nel
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referto 25 agosto 1998 il dott. B.________ ha dal canto suo
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semplicemente ritenuto non potersi escludere con certezza
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una relazione fra il trauma subito dalla paziente ed i dolori
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cervicali cronici da lei lamentati, dando quindi atto
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soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio
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assicurato ed i disturbi emersi a partire dall'aprile 1998.
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Nel certificato 10 novembre 1998, allestito nell'ambito
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della procedura di ricorso in sede di prima istanza, detto
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sanitario ha poi affermato esservi parecchi elementi che
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depongono perlomeno in favore di una connessione tra i sintomi
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e l'evento traumatico. Infine, nell'attestazione fornita
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il 10 febbraio 1999, il dott. B.________ ha dichiarato
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potersi perlomeno affermare che la relazione tra l'incidente
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subito dall'interessata ed i successivi disturbi con dolori
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cervicali e cefalee era da considerare almeno probabile,
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soprattutto poiché essa, prima dell'incidente in parola,
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non aveva assolutamente accusato turbe di questo tipo.
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b) Alla luce delle suesposte indicazioni di natura medica,
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l'autorità di ricorso cantonale ha considerato a ragione
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che la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso di
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causalità naturale tra l'evento infortunistico subito il
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25 aprile 1996 ed i disturbi manifestatisi a partire dall'aprile
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1998 non poteva essere ammessa secondo il principio
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della probabilità preponderante, applicabile nell'ambito
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dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni
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sociali. Pure correttamente la Corte di prime cure ha
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rammentato i principi di giurisprudenza riguardanti la procedura
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vigente in materia di amministrazione e di apprezzamento
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delle prove, presupposti che sono stati osservati in
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concreto e ai quali basta pertanto fare riferimento.
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c) Nel ricorso interposto in questa sede l'insorgente
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non invoca il benché minimo elemento di cui la precedente
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istanza non avrebbe debitamente tenuto conto. Ribadisce
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semplicemente che all'attestazione rilasciata dal dott.
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B.________ il 10 febbraio 1999 - emessa nondimeno senza
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corredarla da una motivazione convincente - si sarebbe dovuto
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riconoscere maggior peso. Tale argomentazione non risulta
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persuasiva non è suscettibile di sovvertire le fondate
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conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale.
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In queste circostanze, il ricorso si appalesa infondato,
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mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la
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decisione da esso tutelata.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e
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alla Helsana Assicurazioni, Bellinzona.
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Lucerna, 27 agosto 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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