| BGer 9C_815/2009 | 
| BGer 9C_815/2009 vom 23.10.2009 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_815/2009
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Sentenza del 23 ottobre 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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R.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 agosto 2009.
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Visto:
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l'atto del 19 settembre 2009 (timbro postale) con cui R.________ ha presentato ricorso contro il giudizio reso il 19 agosto 2009 - e notificatogli l'8 settembre seguente - dal Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
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lo scritto del 24 settembre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto completivo 7 ottobre 2009 (timbro postale) del ricorrente,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 7 ottobre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a negare il diritto a una rendita d'invalidità,
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che in particolare il ricorrente, limitandosi a genericamente - e peraltro in contrasto con la prassi in materia (cfr. ad esempio sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, in RtiD II-2008 pag. 274, consid. 4.3; cfr. pure DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21) - rilevare l'impossibilità per lui di "riciclarsi"in attività lavorative leggere, che nel settore agricolo non esisterebbero e che nel settore della produzione richiederebbero competenze specifiche che lui non avrebbe, non spiega (né del resto sostiene) in quale misura l'accertamento, di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), dei primi giudici in merito alla ritenuta piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere sarebbe non solo errato, ma addirittura manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che in tali condizioni il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che viste le particolari circostanze non si riscuotono spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 23 ottobre 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente:  Il Cancelliere:
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Meyer   Grisanti
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