BGE 102 V 167
 
40. Sentenza del 26 luglio 1976 nella causa P. contro Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
 
Regeste
Art. 4, 5 Abs. 1, 28 Abs. 2 und 29 Abs. 1 IVG.
Eintritt des Versicherungsfalls nach der Strafverbüssung.
 
Sachverhalt
A.- Mentre scontava una pena di reclusione che durò da settembre 1971 al 9 settembre 1973, P. ammalò di tromboflebite alla gamba destra, affezione che rese necessario il suo ricovero in ospedale da gennaio a febbraio 1972.
Addì 27 febbraio 1973 egli inoltrò domanda di prestazioni all'assicurazione federale per l'invalidità, che la Cassa di compensazione respinse mediante decisione amministrativa 22 agosto di quell'anno, cresciuta incontestata in giudicato.
B.- Nel settembre 1973 il tutore ufficiale di P. lo riannunciò all'assicurazione federale per l'invalidità, chiedendo l'erogazione di una rendita. Anche quest'istanza venne respinta dalla Cassa di compensazione mediante decisione 17 gennaio 1975 del seguente tenore:
"Secondo la documentazione medica specialistica consegnata agli atti, la malattia di cui l'assicurato è affetto non causa incapacità lavorativa alcuna.
Non risultano quindi assolti i presupposti di cui ai combinati art. 4 e 28 LAI quo al diritto alla rendita, il grado d'invalidità non raggiungendo il 50% (1/3 nei casi di rigore)."
Adito in primo grado, con giudizio 18 settembre 1975 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino respinse il gravame, considerando in sostanza:
"c) che le infermità dell'assicurato si trovano, per loro natura, in uno stato patologico labile, in quanto hanno, prevalentemente, un carattere evolutivo;
d) che, fino al settembre 1973 egli era detenuto nel Penitenziario Cantonale, per cui, fino a quella data, non può aver subìto nessuna riduzione della capacità lavorativa;
e) che, secondo il certificato 24 settembre 1974 del dott. R., a contare dal 20 settembre 1973 la malattia non gli causa più una incapacità di lavoro;
f) che, di conseguenza, non sono dati gli estremi per il riconoscimento della rendita, stante che l'incapacità lavorativa si è risolta prima del decorso del termine legale di attesa."
C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo il tutore ufficiale di P. chiede l'annullamento del giudizio cantonale impugnato, ribadisce la richiesta di rendita d'invalidità e postula l'erezione di una perizia medica giudiziaria. A sostegno del gravame il tutore invoca le conclusioni contenute nei certificati medici 24 settembre 1974 e 5 febbraio 1975 del dott. R., il quale nell'ultimo di questi due certificati espone quanto segue:
"Esiste indubbiamente un'insufficienza arterio-venosa all'arto inferiore dx. che comporta a seconda dell'attività che si presume debba svolgere un'invalidità quasi totale."
La Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne preavvisa invece l'accoglimento nel senso che, annullati la decisione amministrativa del 17 gennaio 1975 e il giudizio cantonale del 18 settembre dello stesso anno, la pratica sia ritrasmessa al competente organo amministrativo cantonale per complemento d'istruttoria e nuova deliberazione sui diritti di P. nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità per il tempo ulteriore al 9 settembre 1973.
 
Diritto:
Per decidere se - e in quale misura al caso - un determinato danno alla salute renda l'assicurato invalido ai sensi della LAI, occorre dapprima accertare se l'eventuale invalidità debba essere graduata secondo il criterio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (incapacità di guadagno) oppure secondo l'altro criterio enunciato dalla legge all'art. 5 cpv. 1 (impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete). Nel singolo caso l'applicazione dell'uno o dell'altro criterio non è irreversibile: può darsi che l'assicurato cessi di appartenere alla cerchia delle persone contemplate dall'art. 28 per passare a quella degli assicurati senza attività lucrativa - o viceversa - senza che il suo stato di salute abbia subìto modificazione alcuna (DTF 98 V 262).
Il particolare stato del ricorrente, prima di detenuto fino al 9 settembre 1973, poi di uomo libero, pone la questione di sapere quali dei suenunciati criteri di graduazione dell'invalidità sia applicabile nella fattispecie per stabilire se ed eventualmente quando, alla scadenza del periodo di attesa di 360 giorni imposto dall'art. 29 cpv. 1 variante II LAI, egli possa esigere la prestazione in lite.
Chiamata a pronunciarsi su tale questione la Corte plenaria ha statuito che, di regola, il detenuto deve essere considerato persona senza attività lucrativa, onde la graduazione della sua invalidità soggiace alle norme dell'art. 5 cpv. 1 LAI. Tuttavia la Corte ha ritenuto che giusta la LAI l'assicurato non può aver diritto a rendita durante il periodo di detenzione. Infatti, durante lo stesso egli ha l'obbligo di svolgere il lavoro che gli viene assegnato (art. 37 e 38 CP), e se a causa di malattia o infortunio egli cade nell'impossibilità di attendere alle proprie mansioni, ciò non interrompe necessariamente l'espiazione della pena, eccetto per gravi motivi (art. 40 CP).
Se l'assicurato realizza l'evento assicurabile giusta la LAI dopo l'espiazione della pena, il decorso periodo d'attesa di 360 giorni può includere anche parti del tempo della detenzione, durante le quali egli - se in libertà - sarebbe stato incapace di lavorare nella misura prevista dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Il calcolo retroattivo dell'incapacità media dell'assicurato dovrà tener conto della sua situazione effettiva od ipotetica dopo la scarcerazione.
Nella fattispecie tale calcolo non può tuttavia fondarsi sulla documentazione attualmente raccolta nell'inserto della causa. Infatti, mancano in essa indicazioni precise quanto alle condizioni di salute, alla misura in cui il ricorrente sarebbe stato incapace al lavoro nei 360 giorni precedenti l'epoca della sua scarcerazione e all'eventuale attività da lui ragionevolmente esigibile - se fosse stato continuamente in libertà - sino alla data in cui venne prolata la decisione amministrativa in lite. Invero, l'inserto della causa contiene due attestazioni del dott. R., dalla prima delle quali i giudici cantonali inferirono che il ricorrente era stato parzialmente incapace al lavoro soltanto sino al 20 settembre 1973. A ragione però nella sua risposta al gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali osserva che, considerate nel loro complesso, le summenzionate attestazioni mediche, contrastanti fra di loro nella graduazione dell'invalidità, consentono un'altra interpretazione circa la durata e il grado dell'incapacità lavorativa parziale o totale del ricorrente.
Dato quanto precede la Corte costata che gli atti della pratica non contengono i necessari elementi di giudizio per determinare la durata dell'incapacità al lavoro del ricorrente, né quelli per graduare la sua invalidità. Ciò giustifica la proposta dell'Ufficio federale di rinviare la pratica all'organo amministrativo cantonale competente affinché esso dia luogo agli accertamenti necessari per stabilire, sia retrospettivamente, sia sulla base dell'attuale stato di salute del ricorrente, nonché di dati anamnestici complementari, se e quando al caso dopo il 22 agosto 1973 - e non soltanto successivamente alla data della scarcerazione come esposto dall'Ufficio federale nella sua risposta al gravame - l'affezione invalidante lamentata da P. sia stata di natura e intensità tali da fargli raggiungere gli estremi cui la LAI subordina il diritto a rendita.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati la decisione amministrativa e il giudizio impugnati, la pratica viene rinviata alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino per complemento d'istruttoria e nuova decisione nel senso dei considerandi.