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73. Estratto della sentenza 8 diciembre 1972 nella causa Zanini contro Consiglio di Stato del cantone Ticino | |
Regeste |
Art. 26 Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965/25. August 1971 zum BG betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei. Rodung: Abwägung der Interessen. | |
Sachverhalt | |
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Il dott. Gaetano Zanini chiedeva il 15 giugno 1971 al Consiglio di Stato l'autorizzazione di dissodare una superficie boscata di mq 720 della particella n. 595 del comune di Torricella-Taverne. Con decisione 23 gennaio 1971, fondata sull'art. 31 della legge federale dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 sull'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF) e sull'art. 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 10 ottobre 1965 /25 agosto 1971 (OVPF), il Consiglio di Stato respingeva la domanda. Esso rilevava che il terreno boscato da dissodare è ![]() | 2 |
Estratto dai considerandi: | |
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Il ricorrente ha ottenuto la particella n. 595 nel quadro di una procedura di raggruppamento dei terreni. Essa gli è stata assegnata in sede di ricorso, dopo che egli s'era aggravato nel 1964 dinnanzi al Consiglio di Stato di non aver ricevuto un'adeguata compensazione per i terreni non boscati di sua proprietà che aveva dovuto includere nel raggruppamento. Il Consiglio di Stato, nell'attribuirgli, in seguito a tale doglianza, la particella n. 595, era manifestamente partito dall'idea che essa non avesse natura boschiva, chè altrimenti non avrebbe avuto un senso l'assegnazione da lui effettuata, destinata a correggere una precedente sproporzione tra la superficie ceduta e quella ricevuta in cambio. Il fatto, addotto dal Dipartimento federale dell'Interno, che detta particella fosse stata indicata dal ricorrente stesso, non toglie valore a questa considerazione, dato che a quell'epoca il ricorrente poteva verosimilmente ritenere, al lume delle circostanze concrete, che la particella in questione non valesse come bosco. Avendo egli ricevuto in buona fede dall'autorità di seconda istanza per il raggruppamento dei terreni la particella n. 595 quale fondo non boschivo, non appare giustificato che la stessa autorità, sia pure in altra procedura, gli neghi, alcuni anni dopo, senza che nel frattempo sia intervenuto un cambio sostanziale nella legislazione applicabile, il permesso di dissodare una parte di quel medesimo fondo.
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Giova abbondanzialmente rilevare che esistono anche ragioni di carattere pratico di grande momento che fanno propendere per il rilascio, nella fattispecie concreta, del permesso di dissodamento. Infatti, dovendosi presumere che il terreno litigioso sia stato assegnato quale terreno non boschivo al ricorrente, questi, ove gli fosse oggi negata l'autorizzazione di dissodare a causa della natura boschiva del terreno stesso, avrebbe il diritto di ottenere una compensazione adeguata, ciò che significherebbe rimettere in discussione tutto il raggruppamento laboriosamente compiuto negli anni intorno al 1964. A differenza di quanto avviene in una compravendita fondiaria, negozio che può essere annullato mediante la restituzione delle rispettive prestazioni (restituzione delprezzo della compravendita, da un lato, ritrasferimento della propriétà, dall'altro), l'annullamento o la modifica parziale di un raggruppamento dei terreni divenuto definitivo fa insorgere problemi di estrema complessità, perchè involge necessariamente diritti di terzi. Anche sotto questo profilo non si giustifica quindi di rifiutare al ricorrente il permesso in ragione della qualità obiettivamente boschiva del terreno da dissodare.
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