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69. Estratto della sentenza 2 marzo 1973 nella causa Lega svizzera per la protezione della natura contro Eredi fu Walter Maderni e Consiglio di Stato del cantone Ticino. | |
Regeste |
Art. 31 FPG, 26 FPV. Rodung, Interessenabwägung: Notwendigkeit der Beschaffung von Bauland, Planung. | |
Sachverhalt | |
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Gli Eredi fu Walter Maderni chiedevano il 10 novembre 1971 al Consiglio di Stato del cantone Ticino l'autorizzazione di dissodare a scopo edilizio un'estensione di mq 2765 di una parcella di loro proprietà nel territorio comunale di Melano. Tale permesso era loro accordato con decisione 7 dicembre 1971. Contro quest'ultima è insorta con ricorso di diritto amministrativo la Lega svizzera per la protezione della natura, facendo valere che la concessa autorizzazione viola la legislazione federale, in particolare le nuove disposizioni dell'OVPF. Il Tribunale federale ha respinto il gravame.
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Considerando in diritto: | |
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a) Il territorio comunale di Melano comprende 450 ha, di cui 359 sono costituiti da bosco, 25 da strade, piazze e ferrovie, 20 ha da terreno edificato e 20 da prato e coltivo. Il piano di zona forestale approvato dall'Ispettorato federale delle foreste nel 1966 e revocato nel 1972, considerava l'area boschiva in questione non come "bosco protetto", bensì quale "bosco edificabile".
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b) Nel vigente piano regolatore del Comune di Melano, approvato il 13 gennaio 1968 e il 2 gennaio 1969 (modifica) dal Consiglio di Stato, la particella boscata n. 308 (in precedenza ![]() | 5 |
c) Nella fattispecie non si tratta di un dissodamento isolato a scopo edilizio, bensi della possibilità di destinare alla costruzione una striscia di bosco secondo un criterio pianificatorio.
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Il Tribunale federale ritiene che l'attribuzione di un terreno boscato all'area edificabile in base ad una pianificazione razionale, approvata dall'autorità cantonale competente e concertata d'intesa con gli organi forestali, possa rappresentare, in comuni che non disporrebbero altrimenti di estensioni edificabili adeguate ai loro bisogni, un interesse pubblico superiore a quello della conservazione del bosco (cfr. sentenza non pubblicata 2 febbraio 1973 nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, consid. 4).
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Nella fattispecie tale requisito non è adempiuto, nel senso che la pianificazione del comune di Melano è intervenuta senza la partecipazione dell'autorità forestale. Questa circostanza non impedisce tuttavia che possa riscontrarsi anche nel caso in esame, attraverso una accurata ponderazione degli interessi contrapposti, una preminenza dell'interesse pubblico a dissodare un terreno boschivo per assicurare alla collettività una superficie edilizia necessaria, altrimenti in pratica irreperibile.
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L'80% del territorio comunale di Melano é coperto da bosco. Tale fatto induce a chiedersi se il sacrificio a scopo edilizio di una piccola estensione boscata possa essere giustificata. Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente a questo interrogativo ed ha accordato l'impugnata autorizzazione a dissodare. Nel permettere a Melano un limitato sviluppo edilizio a scapito del bosco il Consiglio di Stato non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento. S'è qui in presenza d'un caso ![]() | 9 |
L'art. 26 cpv. 3 OVPF esige che l'opera alla cui costruzione è destinato il dissodamento debba essere a ubicazione vincolata. La giurisprudenza ha già chiarito che tale requisito non può essere inteso in modo assoluto (v.RU 98 Ib 452); nella fattispecie, l'assenza di adeguate aree edificabili fuori del bosco può far ritenere che l'esigenza dell'ubicazione vincolata sia data in senso relativo, nell'ambito del territorio comunale di Melano; né d'altronde, come lo ha riconosciuto la citata giurisprudenza, tale esigenza può essere determinante di fronte ad interessi pubblici di maggior momento, favorevoli al dissodamento, quali quelli accertati nel caso in esame e testè menzionati.
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