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78. Estratto della sentenza del 20 dicembre 1974 nella causa X.SA contro Commissione cantonale di ricorso del Cantone Ticino per l'applicazione del DF 23.3.1961/21.3.1973 concernente l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. | |
Regeste |
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Art. 2 lit. c. Art. 3 lit. c BB 1961/1973; Art. 2 Verordnung. | |
Sachverhalt | |
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In data 7 Febbraio 1974, la X. SA ha aumentato il proprio capitale sociale a fr. 100 000 mediante l'emissione di 50 nuove azioni al portatore, liberate in contanti e sottoscritte dalla Banca Z., Lugano. In applicazione all'art. 22 dell'Ordinanza, l'Ufficiale del registro di commercio di Lugano, rinviava i richiedenti davanti alle autorità previste dal decreto federale.
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Considerato in diritto: | |
1./2. - ...
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Nel caso in esame, l'obbligo d'autorizzazione sussisterebbe se, in occasione dell'aumento del capitale, la Y. Anstalt dovesse acquistare azioni, perchè l'acquisto di quote di società immobiliari da parte di persone all'estero è soggetto ad autorizzazione (art. 2 lett. c e 3 lett. a DF). Parimenti l'autorizzazione sarebbe indispensabile, se in occasione all'aumento di capitale fossero apportati fondi nell'anonima, o fondi fossero da questa assunti, perchè in tal caso l'acquisto vale come operato dalla persona giuridica stessa (art. 6 dell'Ordinanza). Disponendo attualmente la Y. Anstalt del 96% delle azioni (48 azioni delle 50 esistenti), la X. SA è da qualificare come società con sede in Svizzera con partecipazione finanziaria preponderante di persone all'estero e soggetta come tale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 cpv. 1 e dell'art. 3 lett. c DF, al regime autorizzativo stabilito dal DF. Con il previsto aumento del capitale (emissione di 50 nuove azioni), la partecipazione finanziaria di persone all'estero scenderebbe, ove il nuovo apporto fosse di persone con domicilio o sede in Svizzera, al 48%. Tale proporzione eccederebbe ancora quella del ![]() | 6 |
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Il ricorso può pertanto essere accolto solo parzialmente. La domanda della ricorrente tendente ad ordinare all'Ufficiale del registro di commercio di procedere all'iscrizione dell'aumento di capitale nel registro di commercio non può essere accolta. La causa deve essere rinviata alla precedente istanza, rispettivamente all'Autorità di prima istanza, affinchè la questione dell'assoggettamento sia compiutamente chiarita nel senso dei considerandi.
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