![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
8. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 12 marzo 1993 nella causa J. c. Ufficio federale di polizia (reclamo) | |
Regeste |
Vollzug des Auslieferungshaftbefehls; Art. 49 Abs. 2 IRSG. | |
![]() | |
1 | |
b) In DTF 111 Ib 50, la Camera d'accusa del Tribunale federale ha stabilito che, poiché l'ordine di arresto in vista di estradizione è inefficace fintantoché la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio, l'interessato non può impugnarlo fintantoché perduri tale circostanza. In base a questa giurisprudenza, il reclamo di J. sarebbe inammissibile, perché prematuro: egli non avrebbe un interesse giuridico attuale ad impugnare un ordine di arresto non ancora divenuto efficace (nel caso concreto, attualmente inefficace, dato che all'ordine dell'UFP è stata data esecuzione il 10 febbraio ![]() | 2 |
Questa giurisprudenza non può essere mantenuta, almeno nella sua formulazione più generale. Essa si fonda su di un principio di economia procedurale, che è di per se stesso provvisto di pregio: non conviene decidere anticipatamente su di una situazione che può modificarsi fino al momento in cui cessa la carcerazione preventiva o espiatoria e in cui inizia quella ai fini di estradizione; poiché il giudizio sulla legittimità dell'ordine di arresto in vista d'estradizione deve tener conto delle circostanze esistenti al momento in cui esso diviene efficace, sarebbe, secondo la menzionata giurisprudenza, inconferente giudicare in base a una situazione precedente. Senonché, all'applicazione di tale principio si oppongono nella maggioranza dei casi serie ragioni di ordine pratico e procedurale. Va anzitutto rilevato che la procedura di estradizione (di cui l'arresto ai fini di estradizione è cronologicamente ed effettivamente la prima fase, o una delle prime) non è per nulla sospesa in caso di carcerazione preventiva o espiatoria per reati soggetti alla giurisdizione svizzera. Tale procedura, che suole generalmente durare un tempo relativamente lungo (possibilità di proroga del termine di base, di successive richieste d'informazione complementari, di assicurazioni previe di vario genere - in materia di procedura nello Stato richiedente, di reciprocità ove non esistano convenzioni ecc.) segue - e deve seguire (v. ad es. art. 16 n. 4 della Convenzione europea di estradizione) - sollecitamente l'arresto provvisorio, anche se questo (per una disposizione del diritto interno svizzero, l'art. 49 cpv. 2 AIMP) diviene efficace solo alla cessazione della detenzione preventiva o espiatoria. Se si volesse essere conseguenti con la giurisprudenza pubblicata in DTF 111 Ib 50, occorrerebbe sospendere l'intera procedura di estradizione fino al termine della detenzione preventiva o espiatoria, ciò che non è manifestamente la prassi seguita e che sarebbe impensabile. In realtà, l'economia procedurale rettamente intesa esige un parallelismo procedurale, sia pure con il rischio di eventuali modifiche della situazione, intervenute nell'iter di ambedue le procedure. Scopo principale dev'essere che, quando cessi la detenzione preventiva o espiatoria (ossia quando sia stato deciso, provvisoriamente o definitivamente, che non si giustifica un rinvio a giudizio dinanzi ad autorità svizzere in stato di arresto, oppure quando la pena detentiva eventualmente pronunciata da autorità svizzere sia ![]() ![]() | 3 |
c) Perché sia possibile di tener conto di eventuali modificazioni della situazione tra la decisione sulla legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione ancora inefficace e il momento in cui tale ordine divenga efficace (cessazione della carcerazione preventiva o espiatoria), è certamente sempre consentito all'interessato di far valere motivi tratti da tali modificazioni, sempreché essi siano idonei a far prescindere da una carcerazione in vista d'estradizione (trattasi, in particolare, delle circostanze contemplate dall'art. 47 cpv. 1 e 2 AIMP) e non fossero noti al momento in cui l'interessato aveva la possibilità d'impugnare per la prima volta l'ordine di arresto ai fini di estradizione (così, se l'interessato fosse divenuto incarcerabile nel frattempo, egli potrebbe far valere tale circostanza anche dopo la scadenza del termine d'impugnazione dell'ordine di arresto, ossia anche ![]() | 4 |
5 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |