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52. Estratto della sentenza 14 novembre 1962 nella causa d'espropriazione vertente fra le FFS e gli Eredi fu Savino Genini, Cresciano. | |
Regeste |
Anschlussweiterziehung. |
Der Grundsatz, wonach der Rückzug des Hauptrechtsmittels das Dahinfallen des anschlussweise ergriffenen Rechtsmittels zur Folge hat, gilt für die Weiterziehung im Enteignungsverfahren jedenfalls dann, wenn die Anschlussweiterziehung erst nach Ablauf der Frist für die Hauptweiterziehung erklärt worden ist. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Nel procedimento d'espropriazione promosso dalle FFS al fine di costituire una servitù di divieto di costruzione su un fondo, a Cresciano, di proprietà degli eredi fu Savino Genini, la Commissione federale di stima stabili in fr. 5000 l'indennità complessiva da versare agli espropriati.
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Le FFS si sono tempestivamente aggravate al Tribunale federale, domandando che l'indennità sia ridotta a fr. 2190. Da parte loro, gli eredi Genini hanno impugnato la suddetta stima con atto designato "ricorso adesivo", domandando che le FFS siano obbligate a pagare la somma di fr. 10 000.
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Nel corso del procedimento, la parte espropriante, preso atto di un progetto di transazione bonale proposto dai periti, ritirò il ricorso, rilevando che, essendosi il collegio ![]() | 4 |
La parte espropriata sostiene invece che il ricorso adesivo di cui all'art. 78 cpv. 2 LEspr. è indipendente, per cui il suo gravame non diventa caduco per effetto del ritiro del ricorso principale.
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Considerando in diritto: | |
L'art. 78 cpv. 2 LEspr., in quanto stabilisce che, visto il ricorso principale, la controparte può "aderire a quest'ultimo e presentare dal canto suo delle conclusioni, come se avesse presentato un ricorso a se", significa soltanto che la parte ricorrente in via adesiva non è vincolata alle domande del ricorso principale. La pretesa della parte espropriata che, in questo senso, l'art. 78 cpv. 2 LEspr. costituirebbe un pleonasmo è infondata, perchè il ricorso adesivo, che di regola vien interposto trascorsi i normali termini di impugnazione, non deve necessariamente conferire - come conferisce nel procedimento in esame - la facoltà di estendere la contestazione a ogni dispositivo della querelata decisione, ma - come stabilito ad esempio nella procedura civile turgoviese (§ 290) - potrebbe anche limitare la possibilità di contestazione di chi ricorre in via adesiva ai punti già impugnati medante il ricorso principale.
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Vero è che, diversamente da quanto stabilito all'art. 59 cpv. 4 OG, all'art. 78 LEspr. non è prescritto che il ritiro del ricorso principale comporta la caducità anche del ricorso adesivo; ma l'illazione dei ricorrenti, secondo cui detta omissione sarebbe stata voluta per disporre una speciale diversa regolamentazione del ricorso adesivo nel procedimento di espropriazione, non si può condividere, perchè una siffatta regolamentazione, derogante dalla norma generale e dalla natura stessa del ricorso adesivo, ![]() | 7 |
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