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51. Estratto della sentenza 2 novembre 1961 della I Corte civile nella causa "Ginevrina, Compagnia generale di assicurazioni" contro Cattaneo. | |
Regeste |
Rückgriffsrecht zwischen Haltern, die gemeinsam Dritte geschädigt haben. Art. 38 Abs. 2 MFG. |
Vorsichtspflicht beim Überholen und beim Linksabbiegen. Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 3 MFG. |
Wer ausserhalb einer Strassenkreuzung oder -gabelung nach links abbiegt, hebt das Vortrittsrecht des nachfolgenden Fahrzeugs selbst dann nicht auf, wenn er seinen Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. | |
Sachverhalt | |
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Le società d'assicurazioni Basilese Vita per Cattaneo e la Ginevrina per Badaracco versarono fr. 50 000 ciascuna a tacitazione dei diritti di risarcimento Renner e del ![]() | 2 |
La Corte cantonale accolse la petizione parzialmente, riconoscendo Cattaneo responsabile dell'infortunio nella misura dei 3/5 e condannandolo a versare all'attrice la somma di fr. 10 000.
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Il convenuto ha tempestivamente interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, domandando che la petizione sia respinta.
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L'attrice domanda che il ricorso principale sia respinto e che la petizione sia integralmente accolta.
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Considerando in diritto: | |
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Contrariamente a quanto afferma il ricorrente principale, fondandosi sulla dottrina e su materiali legislativi, non si può ammettere che valgano al riguardo le norme generali del CO, secondo cui chi afferma una colpa della controparte deve darne la prova, perchè queste norme non terrebbero adeguatamente conto dell'eventuale diversa responsabilità inerente ai veicoli implicati nell'infortunio.
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Il ricorrente principale ha fatto giustamente rilevare che la sentenza (RU 76 II 229 e segg.), su cui il tribunale ticinese ha fondato il principio in base al quale ognuno dei detentori deve provare l'assenza di colpa propria ![]() | 8 |
Ciò stante, la Corte cantonale, non ammettendo - perchè non provata - l'affermazione del ricorrente, secondo cui questi avrebbe esposto la freccia di direzione, ha correttamente applicato l'art. 38 cpv. 2 LA.
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Comunque, in concreto l'adozione del suindicato criterio probatorio non modifica sostanzialmente la situazione giuridica delle parti, perchè si esplica pure a svantaggio della parte Badaracco. Infatti, anche l'affermazione del medesimo di aver dato il segnale acustico, che si imponeva alla vista della posizione in cui trovavasi la Fiat, non può essere accolta perchè non provata.
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La colpa di Cattaneo è evidente. Chi volta a sinistra, in luoghi non costituenti crocevia o biforcazioni (art. 27 ![]() | 12 |
Cattaneo ha tentato di effettuare la voltata a sinistra alla distanza di soli m. 150 dalla semicurva su una strada adatta alla velocità ed aperta ad un traffico fra i più intensi del paese. Comunque, egli ebbe a disposizione cinque minuti secondi per scorgere il veicolo di Badaracco in uscita dalla semicurva; e ciò avrebbe dovuto bastargli per farlo desistere dal tentare il superamento dell'asse stradale. La sua responsabilità nel violare il diritto di precedenza della controparte risulta pertanto primaria, indipendentemente dal fatto che la sua erronea decisione sia dipesa da inavvertenza o da sottovalutazione della velocità impressa alla vettura Jaguar.
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Anche a Badaracco incombe una rilevante responsabilità. L'avviso della Corte cantonale secondo cui la velocità tenuta dal medesimo "non può considerarsi eccessiva in condizioni di traffico normale", può apparire discutibile, specialmente se si considera che i 110 km orari devono essere stati impressi alla macchina già nella semicurva e quindi in condizione visuale limitata. Ad ogni modo, tale velocità gli imponeva una concentrazione particolarmente intensa che, alla vista della Fiat ferma o quasi al centro della strada, in posizione fortemente obliqua, avrebbe dovuto rendergli immediatamente evidente la pericolosità della situazione e quindi imporgli di frenare. Non frenando prima della collisione, egli ha violato il suo dovere di conservare sempre la patronanza del suo veicolo (art. 25 cpv. 1 LA) e di osservare le dovute cautele nel sorpasso (art. 26 cpv. 4 LA e 43 cpv. 3 LRA).
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