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42. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. contro B.B. e C.B. e viceversa (ricorso in materia civile) |
5A_657/2015 / 5A_658/2015 del 14 marzo 2017 | |
Regeste |
Art. 106 Abs. 1 und 107 ZPO; Art. 694 ZGB; Verteilung der Gerichtskosten und Parteientschädigungen; Notwegrecht. | |
Sachverhalt | |
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Con decisione 13 luglio 2012 il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha posto la tassa di giustizia (fr. 3'500.-) e le spese a carico di B.B., il costo della prima perizia a carico per due quinti di B.B. e per tre quinti di A., ed il costo della seconda perizia a carico di A. Il Pretore ha anche condannato B.B. a versare a A. fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
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B. C.B. (cui B.B. ha ceduto la particella n. 538 nel dicembre 2011) e B.B. hanno inoltrato appello contro la decisione pretorile chiedendo di accogliere la petizione, contro compenso di fr. 20'700.-. A. ha chiesto di respingere l'appello e, con appello incidentale, di porre tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima istanza integralmente a carico di B.B.
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Con sentenza 17 giugno 2015 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello principale di C.B. e B.B., ordinando la costituzione di una servitù di accesso necessario conformemente alla petizione contro versamento di un'indennità di fr. 34'500.- a favore di A. In accoglimento dell'appello incidentale, il Tribunale di appello ha posto tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima istanza integralmente a carico di C.B. e B.B. La Corte cantonale ha poi posto le spese di seconda istanza (complessivi fr. 2'500.-) integralmente a carico di C.B. e B.B., condannandoli a versare a A. complessivi fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
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C. Entrambe le parti hanno impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale. Con ricorso 5A_658/2015 A. si è opposto alla costituzione del diritto di passo necessario. Con ricorso 5A_657/2015 C.B. e B.B. si sono invece opposti alla messa a loro carico delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza; A. ha chiesto la reiezione di tale gravame.
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(riassunto)
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Dai considerandi: | |
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1 Il Tribunale di appello non si è limitato a verificare se il Pretore avesse correttamente applicato il diritto procedurale (cantonale; v. art. 404 cpv. 1 CPC [RS 272]) in materia di messa a carico di spese e ripetibili, bensì, riformando la decisione pretorile, si è pronunciato anche in merito alle spese e ripetibili di prima istanza. Il diritto procedurale valido per la procedura di appello, ossia in ![]() | 13 |
Per la ripartizione delle spese, il CPC adotta il principio della soccombenza, prevedendo tuttavia la possibilità di dipartirsi da questo principio (art. 106 cpv. 1 e 107 CPC). Si può allora procedere qui di seguito con l'esame della questione a sapere se, ed in quale misura, sia giustificato nel caso in discussione adottare i criteri del diritto espropriativo in vece del principio della soccombenza, rispettivamente se determinati fattori rilevati da C.B. e B.B. giustifichino - quali eccezioni all'eccezione, come loro medesimi rilevano - che spese e ripetibili siano attribuite secondo soccombenza.
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4.2.2 Secondo il previgente codice di rito ticinese, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC/TI); egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC/TI). Nell'ambito di azioni intese al riconoscimento di diritti necessari, i tribunali ticinesi si sono tuttavia costantemente riferiti ai principi del diritto espropriativo (COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 43 e 44 ad art. 148 CPC/ TI). Si noterà che tale riferimento è formulato non tanto quale eccezione al principio della soccombenza, quanto piuttosto quale eccezione a sé stante, che giustificherebbe "di principio" di far sopportare tasse, spese giudiziarie e ripetibili alla parte attrice anche in caso di accoglimento della sua azione (COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 44 ad art. 148 CPC/TI); ne testimonia, fra l'altro, anche il fatto che la citata opera menziona la relativa giurisprudenza non fra i casi di "giusti motivi" ai sensi del cpv. 2 della norma, quanto fra quelli soggetti ad altri criteri di addebito. Si noterà tuttavia anche una relativizzazione di tale principio nell'Appendice 2004 della citata opera: vi si legge (COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004 [in seguito: Appendice 2000/2004], 2005, n. 59 e 63 ad art. 148 CPC/TI) - con riferimento a sentenze del Tribunale federale - che in procedura civile la ripartizione di tasse e spese è retta dal cosiddetto "principio del risultato", e che nessuna eccezione a tale principio permette di fare completa astrazione dall'esito del processo. Tant'è che il relativo commento sottolinea come "la giurisprudenza del TF qui massimata non ![]() | 15 |
In una fattispecie ticinese decisa già sotto l'egida della LTF, il Tribunale federale non ha dovuto esprimersi in assenza di relative censure (sentenza 5A_525/2012 del 18 marzo 2013); è però interessante notare che la sentenza di appello impugnata in quell'occasione, diversamente da quella oggi qui discussa, aveva posto le spese e le ripetibili di seconda sede a carico della parte soccombente, precisando che non trovava applicazione il privilegio di cui essa aveva beneficiato in primo grado (sentenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino 11.2009.31 del 30 maggio 2012 consid. 17).
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Una sentenza del Tribunale cantonale vallesano del 2 settembre 1987 (in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1988 pag. 301), richiamati da un lato il criterio fondamentale della soccombenza per la messa a carico delle spese e delle ripetibili in procedura civile giusta l'art. 302 CPC/VS allora in vigore (sentenza cit. consid. 3a) e d'altro lato la propria costante giurisprudenza che adotta i principi espropriativi nei procedimenti concernenti diritti di passo necessari ex art. 694 CC (sentenza cit. consid. 3b), pone in evidenza l'atteggiamento che tiene il convenuto: se quest'ultimo si oppone in maniera manifestamente abusiva, o se formula pretese d'indennizzo evidentemente esagerate, le ripetibili a lui destinate possono essere ridotte o soppresse (sentenza cit. consid. 3b). Nel caso di specie, il convenuto aveva adottato comportamenti evidentemente contrari alla buona fede, arrivando addirittura a rifiutarsi di dar seguito a misure provvisionali pronunciate dal giudice (sentenza cit. consid. 3c-3f). Di conseguenza, egli era stato condannato a farsi carico di un terzo delle spese di prima istanza (sentenza cit. consid. 4).
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Diametralmente opposto è l'approccio del Tribunale cantonale vodese in una sentenza del 29 gennaio 1991 (in JdT 1991 III pag. 70). Premesso che pure il codice di rito allora in vigore in quel Cantone disciplinava la messa a carico delle spese e ripetibili secondo la soccombenza (art. 92 CPC/VD; sentenza cit. consid. 4b), e ![]() | 19 |
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Alla DTF 85 II 392 consid. 3, menzionata in entrambe le sentenze cantonali esposte al considerando che precede, viene fatto usualmente riferimento come alla sentenza che stabilisce, per le fattispecie qui discusse, l'adozione per analogia dei principi espropriativi in tema di messa a carico delle spese e ripetibili. In realtà, la portata di detta DTF merita una relativizzazione: a seguito dell'ammissione del ricorso, il Tribunale federale ha rinviato l'incarto all'autorità giudiziaria cantonale per una nuova ripartizione di spese e ripetibili conforme alla reiezione dell'azione. In questo contesto ha espresso l'opinione che in caso di accoglimento dell'azione, la messa integrale delle spese e ripetibili a carico della parte soccombente sarebbe stata difficilmente compatibile con la natura del diritto di passo necessario, suggerendo all'istanza giudiziaria cantonale di adottare in tal caso per analogia i principi del diritto espropriativo. Esprimendo un'opinione avulsa dall'incarto sottoposto al suo giudizio, il Tribunale federale ha espresso un classico obiter dictum. Si consideri inoltre che ogni decisione su tassa, spese e ripetibili relativa alle procedure di prima e seconda istanza si fondava allora sul diritto processuale cantonale, che il Tribunale federale avrebbe riesaminato, nell'ambito di un ![]() | 21 |
Lo conferma la decisione sul ricorso di diritto pubblico inoltrato contro la sentenza vodese oggetto della DTF 101 II 314 (sentenza P 815/ 75 cit. consid. 1). Il Tribunale federale, rammentate le considerazioni proposte nella DTF 85 II 392, poi approvata in dottrina, e constatato che la decisione impugnata si discosta effettivamente da tale soluzione, ha tuttavia sottolineato che la divergente soluzione del Tribunale cantonale vodese non fa altro che applicare il diritto processuale cantonale (art. 92 CPC/VD): secondo i Giudici federali, non appare possibile definire arbitraria, ovvero insostenibile e contraria al sentimento di giustizia, una decisione che tiene solo parzialmente conto di un principio espresso nella giurisprudenza federale, ma di cui nemmeno la ricorrente pretende che violi le norme cantonali applicabili in tema. Inoltre, soggiungono i Giudici federali, la DTF 85 II 392 non sembra porre una regola assoluta, bensì piuttosto suggerire direttive di massima al tribunale cantonale, al quale resta tuttavia un margine d'apprezzamento. Infine, concludono i Giudici federali, la regola enunciata nella predetta giurisprudenza non si impone in modo evidente come l'unica soluzione possibile, potendosi senz'altro sostenere - anche nei casi di passo necessario - l'applicazione del principio generale secondo il quale la parte che vede accolta la propria petizione ha il diritto di vedersi sgravata da tutte le spese, dato peraltro che il proprietario del fondo serviente vede il proprio pregiudizio pienamente indennizzato (art. 694 cpv. 1 CC).
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In una sentenza del 17 marzo 2014 (5A_796/2013 consid. 7), il Tribunale federale - con cognizione limitata all'arbitrio - ha ribadito la correttezza di una messa a carico di spese e ripetibili che tenga conto, in via di analogia, dei principi del diritto espropriativo, sottolineando tuttavia che si tratta di una mera indicazione giurisprudenziale. Il Tribunale federale non ha scorto alcuna violazione del divieto d'arbitrio nella decisione del Tribunale cantonale di porre le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, ![]() | 23 |
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4.2.6 Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riassunte, pare corretto concludere che anche nel quadro di azioni volte alla ![]() | 25 |
Pertanto, anche in vertenze concernenti diritti di passo necessari, spese e ripetibili dovranno essere in linea di massima poste a carico delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, almeno laddove la soluzione chiesta in causa dovesse imporsi con evidenza in considerazione del terreno e delle ulteriori circostanze topiche (ad esempio, la situazione preesistente). Eccezioni dovranno essere giustificate da circostanze particolari. In presenza di più tracciati praticabili, un'opposizione apparirà legittima e potrà condurre ad una ripartizione delle spese per metà, ripetibili compensate. Inversamente, un'opposizione ad oltranza e/o una richiesta spropositata di indennizzo saranno ulteriori motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della parte convenuta soccombente. Inoltre, se gli interessi in gioco in vertenze su diritti di passo necessari possono giustificare in prima sede riflessioni del genere appena esposto, le stesse non si impongono in appello: le parti, che hanno già ottenuto una prima risposta giudiziaria circa la legittimità della richiesta attorea, devono assumersi pienamente ogni rischio connesso con l'impugnazione del primo giudizio.
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Quando dispone di tutti gli elementi di giudizio di cui necessita, il Tribunale federale può giudicare esso stesso nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 12 e 14 ad art. 107 LTF; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2a ed. 2015, n. 8 ad art. 107 LTF). Quando possibile, la preferenza va data a un giudizio riformatore, anche al fine di evitare costose prolungazioni della procedura (MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 12 ad art. 107 LTF), soprattutto qualora l'autorità inferiore non disponga più di margine di manovra (KARL SPÜHLER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 107 LTF; un giudizio cassatorio può essere giustificato qualora l'autorità abbia ancora un reale margine d'apprezzamento; CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 107 LTF).
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Nel presente caso, il Tribunale federale dispone di tutti gli elementi necessari per una decisione riformatoria.
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In applicazione dei criteri già esposti (supra consid. 4.2.6), appare adeguato ritenere che l'opposizione di A. in prima istanza non fosse irragionevole, potendosi - almeno in teoria - concepire altre varianti di accesso alla particella n. 538. Ciò giustifica dipartirsi dal principio della soccombenza e suddividere per metà le spese di prima istanza, con contestuale compensazione delle ripetibili. Eccezione va nondimeno fatta per le spese relative alla seconda perizia: se, come ha accertato il Tribunale di appello, la stessa era inutile, i relativi costi vanno posti a carico della parte che l'ha richiesta, ovvero A. (v. art. 108 CPC), non scorgendosi ragione di tener conto dei motivi che lo avevano spinto a tale domanda.
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