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22. Sentenza 7 marzo 1975 della Corte di Cassazione penale nella causa X. contro Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino | |
Regeste |
Strassenverkehr. Zeichengabe eines Verkehrspolizisten an einer Verzweigung, die mit einer sich in Betrieb befindlichen Signalanlage versehen ist. Art. 49 und 47 Abs. 1 SSV. | |
Sachverhalt | |
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Non ritenendo determinante tale giustificazione, il Dipartimento cantonale di polizia infliggeva a X. con decisione 12 settembre 1974 una multa di fr. 60.-- per infrazione alle norme della circolazione stradale.
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Con sentenza 30 gennaio 1975 il Tribunale cantonale amministrativo respingeva il gravame presentatogli da X. contro la decisione dipartimentale. Esso rilevava che, pur essendo ammesso che, per assicurare una maggior fluidità del traffico, la circolazione possa essere regolata manualmente dalla polizia anche laddove esistono e funzionano impianti semaforici, il segnale di via libera per la circolazione va in ogni caso impartito manualmente con un "cenno di approccio" e non verbalmente (art. 47 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del Consiglio federale sulla segnaletica stradale, del 31 maggio 1963, OSS). Il preteso malinteso di X. non era quindi scusabile, perché risultato da una negligenza da parte sua, sufficiente a dar luogo ad una trasgressione delle norme della circolazione stradale punibile ai sensi di legge.
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X. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere che l'agente di polizia si trovava al momento del fatto dietro la sua autovettura, di guisa che non era a lui possibile scorgere il cenno di approccio; nessuna negligenza poteva quindi essergli posta a carico.
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Considerando in diritto: | |
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la circostanza incontestata che l'agente di polizia non si trovasse davanti, bensì dietro a lui, non lo giustifica. Ove un impianto semaforico segni il rosso, ossia "fermata", un eventuale segnale derogatorio impartito da un agente di polizia dev'essere manifestato con assoluta chiarezza, e, come rettamente osserva la decisione impugnata, manualmente, in modo conforme ![]() | 5 |
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