![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
47. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso in materia penale) |
6B_303/2013 del 27 agosto 2013 | |
Regeste |
Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, aArt. 95 Ziff. 2 SVG; Fahren trotz Führerausweisentzugs gestützt auf Art. 67b StGB. |
Unerheblich ist, dass dem Fahrzeugführer die Benützung eines ausländischen Führerausweises nicht formell verboten wurde (E. 3). | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
B. Il 17 agosto 2010 A. è stato fermato dalle guardie di confine presso il valico doganale di X. mentre circolava alla guida di un motoveicolo in direzione dell'Italia. Con decreto di accusa del 4 ottobre 2010, il Procuratore pubblico ha ritenuto l'imputato colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca giusta il vecchio art. 95 n. 2 LCStr. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna e alla multa di fr. 1'000.-.
| 2 |
C. Statuendo sull'opposizione dell'imputato al decreto di accusa, con sentenza del 22 marzo 2012 il Giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna.
| 3 |
D. Adita dall'imputato, con sentenza del 14 febbraio 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di primo grado.
| 4 |
E. A. impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo da ogni imputazione. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del vecchio art. 95 n. 2 LCStr.
| 5 |
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
| 6 |
Dai considerandi: | |
Erwägung 2 | |
2.1 Il ricorrente sostiene che il vecchio art. 95 n. 2 LCStr (RU 2006 3459) proteggerebbe esclusivamente la sicurezza della circolazione stradale, per cui rientrerebbero nel suo campo di applicazione soltanto i casi di revoca della licenza di condurre fondati sugli art. 16 segg. LCStr. Il ritiro della licenza sulla base dell'art. 67b CP costituirebbe per contro una misura di carattere penale destinata ad evitare che l'imputato commetta ulteriori reati e persegue quindi lo scopo di proteggere la sicurezza pubblica. Secondo il ricorrente, che ravvisa al riguardo una lacuna legislativa, spetterebbe al legislatore disciplinare nel CP una sanzione specifica per il caso del mancato rispetto ![]() | 7 |
8 | |
L'art. 67b CP consente al giudice penale di ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli art. 59-64 CP il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso. Questo motivo di revoca era già previsto dal previgente art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr, secondo cui la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente doveva essere revocata, se il conducente aveva utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o, ripetutamente, delitti intenzionali. La norma è stata abrogata nell'ambito della modifica della LCStr del 14 dicembre 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, siccome non era in relazione con la sicurezza della circolazione, ma mirava a combattere la commissione di ulteriori reati. Il motivo di revoca dell'utilizzo di un veicolo a motore per commettere crimini è quindi ora disciplinato, con delle modifiche, dall'art. 67b CP, adottato nell'ambito della revisione della parte generale del CP (cfr. DTF 137 IV 72 consid. 2.3.2).
| 9 |
Nella situazione previgente, quando la fattispecie dell'utilizzo di un veicolo a motore per commettere un crimine o ripetuti delitti intenzionali era contemplata fra i motivi di revoca dal vecchio art. 16 LCStr, il vecchio art. 95 n. 2 LCStr prevedeva analogamente, in modo generale, la punibilità di colui che conduceva un veicolo a motore sebbene la licenza gli fosse stata revocata. Il legislatore non ha quindi stabilito che soltanto determinati motivi di revoca avrebbero comportato la punibilità del conducente qualora questi si fosse ciononostante messo alla guida del veicolo a motore. Il fatto che il motivo di revoca del vecchio art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr sia poi stato trasferito e disciplinato con una nuova formulazione nell'art. 67b CP non ha ![]() | 10 |
11 | |
Erwägung 3 | |
12 | |
![]() | 13 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |