BGer U 181/1998 | |||
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BGer U 181/1998 vom 22.05.2001 | |
[AZA 7]
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U 181/98 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 22 maggio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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L._______, opponente, rappresentato dall'avv. Francesca
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Gemnetti, Via Nizzola 4, 6501 Bellinzona,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- L._______, nato nel 1949, di professione boscaiolo,
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lavorava come aiuto volo presso la ditta H._______ SA
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di B._______ quando, il 6 giugno 1990, fu vittima di un
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infortunio professionale. Egli ne riportò un trauma distorsivo/contusivo
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del ginocchio destro, curato con meniscectomia
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parziale mediale, ricostruzione del legamento collaterale
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mediale e osteotomia valgizzante derotativa.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Mediante decisione 2 settembre 1997, l'INSAI dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 17% dal 1°
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maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
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del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 20 ottobre 1997.
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B.- Assistito dall'avv. Francesca Gemnetti, L._______
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insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
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Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita
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d'invalidità del 35% e la concessione del beneficio dell'assistenza
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giudiziaria e del gratuito patrocinio con rifusione
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di spese e ripetibili.
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Con decisione 2 febbraio 1998 la vicepresidente del
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Tribunale cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.
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Per giudizio del successivo 28 aprile, l'autorità giudiziaria
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di primo grado accolse poi parzialmente il gravame,
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obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita
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calcolata su un'invalidità del 30%. L'Istituto venne inoltre
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condannato al pagamento di ripetibili nella misura di
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fr. 1'000.-.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
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d'invalidità al 17%, conformemente alla decisione su opposizione
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litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite l'avv. Francesca Gemnetti,
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postula la reiezione del gravame, il riconoscimento di
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un tasso d'invalidità del 35% e il beneficio dell'assistenza
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giudiziaria gratuita. Da parte sua l'Ufficio federale
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delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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I primi giudici hanno in particolare esposto
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come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. Essi hanno poi rilevato, pure a ragione, che al
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fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o
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al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti
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che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
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da altri specialisti, precisando, da un lato, come il
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compito del medico consista nel porre un giudizio sullo
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stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
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attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro,
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come la documentazione medica costituisca un importante
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elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
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ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa
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esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata
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adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nei rapporti allestiti rispettivamente il 3 marzo 1994 e il
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18 marzo 1997 dal dott. K._______ e dal dott. C._______,
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entrambi medici di circondario dell'INSAI, i primi giudici
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hanno considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi
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infortunistici al ginocchio destro, non era più in grado
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di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente subito
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nel 1990. Come l'istituto assicuratore, essi hanno però
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ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa
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in attività sostitutive leggere compatibili con lo stato
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di salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni
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non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio
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impugnato. Le censure formulate in proposito dall'opponente,
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analoghe a quelle da lui presentate in sede di gravame
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all'autorità cantonale, non permettono a questa Corte di
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pervenire ad una diversa conclusione (cfr. sull'attendibilità
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delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI,
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DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138
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pag. 1341 segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
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su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
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ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
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sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
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in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato. Qualora
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difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
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alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
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dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
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e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
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debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
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circostanze personali e professionali del caso concreto
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(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
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di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
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di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
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tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
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riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
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salario statistico permettesse di tener conto delle varie
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particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
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rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
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pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
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una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
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il giudice non può senza valido motivo sostituire il
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suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
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cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
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un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
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non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
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è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
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specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
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non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
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giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
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aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
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10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
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querelato non può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti
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di tali ditte percepissero un reddito annuo medio
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pari a fr. 42'030.-. Orbene, il Tribunale federale delle
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assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno
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ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito
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appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
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struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
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- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
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di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
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ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
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54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
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si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
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V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
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concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
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salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
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limite massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
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amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
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a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
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merita di essere ristabilita.
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4.- a) L'opponente ha domandato di essere posto al beneficio
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dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
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con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
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all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
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d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti giuridici
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posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che
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il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio
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di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
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judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG).
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Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'assicurato,
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che già aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale,
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con decisione esplicante tuttora effetto, viene comunque
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esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi in grado
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di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del
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Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
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b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
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dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
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di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
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o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
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di regola gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 28 aprile 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è
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accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà alla patrocinatrice
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dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi
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dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
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per la procedura federale.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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