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Informationen zum Dokument  BGer U 286/1998  Materielle Begründung
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BGer U 286/1998 vom 31.05.2001
 
[AZA 7]
 
U 286/98 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 31 maggio 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
M._________, opponente, rappresentato dal Patronato INCA,
 
Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- M._________, nato nel 1939, lavorava come capo-muratore
 
presso l'impresa di costruzioni Z._________ SA
 
di R._________ quando, il 10 ottobre 1995, fu vittima di un
 
infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione
 
alla spalla destra che rese necessari due interventi
 
chirurgici. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
 
contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le
 
prestazioni di legge.
 
Mediante decisione 27 ottobre 1997, l'INSAI dispose
 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1°
 
giugno 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
 
del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
 
il 19 dicembre 1997.
 
B.- Assistito dal Patronato INCA di Bellinzona,
 
M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
 
del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una
 
rendita d'invalidità del 40% e la concessione di un'adeguata
 
indennità per ripetibili.
 
Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
 
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
 
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
 
43%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
 
ripetibili nella misura di fr. 800.-.
 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari
 
di Bellinzona, interpone a questa Corte un ricorso di diritto
 
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
 
querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 30%,
 
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
 
L'assicurato, sempre tramite il Patronato INCA, postula
 
la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale
 
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
 
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
 
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
 
un importante elemento di giudizio per determinare quali
 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
 
e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
 
nel rapporto 7 aprile 1997 del dott. C._________, specialista
 
di chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'INSAI,
 
la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato,
 
a dipendenza dei postumi infortunistici alla spalla destra,
 
non era più in grado di continuare l'attività di capo-muratore
 
esercitata prima dell'incidente subito nel
 
1995. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria
 
di primo grado ha però ritenuto l'interessato abile al lavoro
 
in misura completa in attività sostitutive leggere
 
compatibili con lo stato di salute. Su questi punti, del
 
resto incontestati, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato.
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
 
in tema di determinazione del salario di riferimento
 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
 
non qualificati con problemi di salute in attività
 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
 
in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato. Qualora
 
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
 
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
 
circostanze personali e professionali del caso concreto
 
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
 
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
 
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
 
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
 
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
 
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
 
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
 
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
 
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
 
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
 
il giudice non può senza valido motivo sostituire il
 
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
 
querelato non può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
 
tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
 
43'495.55. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di
 
invalido operata dall'INSAI. Le censure sollevate a questo
 
proposito dall'assicurato davanti all'autorità cantonale
 
risultano infondate. L'importo stabilito dall'Istituto appare
 
plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura
 
dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati
 
secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive
 
nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
 
limite massimo del 25%.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 61'128.- annui) non
 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
 
a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità
 
- arrotondato a favore dell'assicurato - del 30% merita
 
di essere ristabilita.
 
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
 
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
 
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
 
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
 
112 V 49 consid. 3 e rinvio).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
 
indennità di parte.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 31 maggio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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