BGer U 271/1998 | |||
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BGer U 271/1998 vom 19.06.2001 | |
[AZA 7]
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U 271/98 Ge
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 19 giugno 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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P._______, opponente, rappresentato dal Servizio di
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consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28,
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6512 Giubiasco,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il
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20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per
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la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare,
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fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro,
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a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto
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nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
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(INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita
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d'incapacità lucrativa del 15%.
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Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25
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gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro
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da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione
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della acuità visiva.
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L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla
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ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998.
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Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante
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decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore
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erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio
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1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità
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per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare.
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Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo
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1998 una decisione su opposizione confermante quanto in
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precedenza stabilito.
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B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per
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persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al
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Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
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in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di
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un'indennità per menomazione all'integrità del 19%.
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Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
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cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito
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all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il
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resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato
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una rendita calcolata su un'invalidità del 35%.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
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querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%,
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conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza
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giuridica per persone andicappate, postula implicitamente
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la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale
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delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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Il primo giudice ha in particolare esposto come,
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giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
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che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
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(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
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disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
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o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
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un lato, come il compito del medico consista nel porre un
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giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
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e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
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dall'altro, come la documentazione medica costituisca
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un importante elemento di giudizio per determinare quali
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lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
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A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996
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e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott.
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C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte
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cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a
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dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di
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svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di
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perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio
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1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria
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di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente
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capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato
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di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede
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di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni
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non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato
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(cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione
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e sulla facoltà per il giudice di basare
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la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine;
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v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività
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professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le
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istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi,
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come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato.
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Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico
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d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito
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nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
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della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione
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del salario di riferimento per il calcolo della
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capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di
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fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998
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alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del
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lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con
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problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la
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questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui
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pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
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è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale
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delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
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cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
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un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
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non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
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è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
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specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
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non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
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giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
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aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
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10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
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querelato non può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato
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sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
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riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti
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di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio
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pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale
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delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno
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ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
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stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici
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sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
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- dati secondo i quali la retribuzione annua media
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dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici
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e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo
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anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x
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100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza
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in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
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circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare
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una riduzione del salario statistico fino, realizzate
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tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui)
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non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
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amministrativa in lite che riconosce all'opponente il
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diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15%
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merita di essere ristabilita.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 giugno 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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