VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 154/1999  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 154/1999 vom 18.07.2001
 
[AZA 7]
 
U 154/99 + U 163/99 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 18 luglio 2001
 
nelle cause
 
G.________, ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
G.________ , S._________, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961,
 
allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta
 
S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente
 
della circolazione in cui riportò la frattura di una
 
vertebra lombare.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
 
di legge.
 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
 
diritto a indennità per menomazione all'integrità del
 
22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose
 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°
 
maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
 
il 21 ottobre 1998.
 
B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle
 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione
 
di una rendita per un'invalidità pari almeno al 60/70%.
 
Per giudizio 15 marzo 1999 l'autorità giudiziaria cantonale
 
accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI
 
a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità
 
del 27%.
 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari,
 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
 
con cui chiede di annullare il giudizio querelato
 
e di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente
 
alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre,
 
spese e ripetibili.
 
Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato
 
si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto
 
G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni.
 
Postula - con succintissima motivazione -
 
l'erogazione di una rendita del 70/80%.
 
D i r i t t o :
 
1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e
 
propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica
 
la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza
 
(cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1).
 
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata da
 
G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
 
di invalidità venga determinato paragonando il reddito del
 
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
 
da un lato, come il compito del medico consista
 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
 
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
 
e prestata adesione.
 
3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993,
 
il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________
 
e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI,
 
nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista
 
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
 
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
 
nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di
 
autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come
 
l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
 
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
 
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun
 
motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il
 
primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate
 
in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei
 
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
 
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
 
segg.).
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
 
in tema di determinazione del salario di riferimento
 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
 
non qualificati con problemi di salute in attività
 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
 
in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
 
economiche effettive, possono, conformemente alla
 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
 
deve succintamente motivare, il giudice non può
 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
 
degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
 
confacenti allo stato di salute è valutato senza
 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
 
può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
 
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
 
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
 
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
 
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
 
1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
 
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
 
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
 
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
 
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
 
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
 
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
 
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
 
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- :
 
40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della
 
giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
 
circostanze del caso concreto siano suscettibili di
 
comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate
 
tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le
 
critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non
 
permettono di pervenire a diverso risultato.
 
4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non
 
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
 
che riconosce a G.________ il diritto a una rendita
 
calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato
 
a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita.
 
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere
 
accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato,
 
che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di
 
motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG.
 
5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
 
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
 
gratuita (art. 134 OG).
 
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di
 
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
 
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
 
per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.
 
3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto
 
deve essere disattesa.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto,
 
il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato.
 
II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è
 
respinto.
 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
 
indennità di parte.
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 18 luglio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).