BGer U 154/1999 | |||
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BGer U 154/1999 vom 18.07.2001 | |
[AZA 7]
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U 154/99 + U 163/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 18 luglio 2001
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nelle cause
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G.________, ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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G.________ , S._________, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961,
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allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta
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S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente
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della circolazione in cui riportò la frattura di una
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vertebra lombare.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
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diritto a indennità per menomazione all'integrità del
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22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°
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maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 21 ottobre 1998.
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B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle
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assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione
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di una rendita per un'invalidità pari almeno al 60/70%.
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Per giudizio 15 marzo 1999 l'autorità giudiziaria cantonale
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accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI
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a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità
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del 27%.
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C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari,
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interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
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con cui chiede di annullare il giudizio querelato
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e di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente
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alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre,
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spese e ripetibili.
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Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato
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si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto
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G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni.
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Postula - con succintissima motivazione -
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l'erogazione di una rendita del 70/80%.
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D i r i t t o :
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1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e
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propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica
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la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza
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(cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1).
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2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata da
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G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
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esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
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di invalidità venga determinato paragonando il reddito del
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lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
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dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
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provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
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esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
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lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
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diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
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pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
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all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
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è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
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dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
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da un lato, come il compito del medico consista
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nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
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in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
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al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
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costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
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quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
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dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993,
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il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________
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e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI,
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nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista
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in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
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Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
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l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
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nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di
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autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come
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l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
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l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
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capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti,
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il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun
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motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il
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primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate
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in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei
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rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
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per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
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DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
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segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
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su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
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ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
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sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
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in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
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reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
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equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
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confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
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concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
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le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
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precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
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re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
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giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
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può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
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alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
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che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
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profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
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i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
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1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene,
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il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
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non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
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operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
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del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
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dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
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Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
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annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
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in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
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ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- :
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40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della
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giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
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circostanze del caso concreto siano suscettibili di
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comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate
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tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le
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critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non
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permettono di pervenire a diverso risultato.
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4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non
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è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
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che riconosce a G.________ il diritto a una rendita
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calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato
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a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita.
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Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere
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accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato,
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che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di
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motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG.
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5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
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il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
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gratuita (art. 134 OG).
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b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di
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regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
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con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
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per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.
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3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto
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deve essere disattesa.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto,
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il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato.
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II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è
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respinto.
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III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
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indennità di parte.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 18 luglio 2001
| |
In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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